Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17627 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso RG 27373/2006 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Otranto n.

18, presso lo studio dell’Avv. Panici Pier Luigi che la rappresenta e

difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Quattromini Giuliana

come da procura a margine del ricorso ed ora dom.to via Germanico n.

172;

– ricorrente –

contro

AUTOTRASPORTI FADDA DI CARMINE FADDA e C SNC in liquidazione, in

persona del liquidatore pro tempore;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 7911/05 della Corte di Appello di

Napoli del 13.12.2005/30.12.2005 nella causa iscritta al n. 5617 R.G.

dell’anno 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30.06.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fuzio

Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, depositato il 24.10.2006, F.P. conveniva in giudizio la SNC AUTOTRASPORTI FADDA, di cui assumeva di essere dipendente dal luglio 1988 al luglio 1991 con mansioni di autista, per sentirla condannare al pagamento di differenze retributive.

La società costituendosi eccepiva la prescrizione dei crediti e nel contempo spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento di L. 6.000.000 per indennità di disoccupazione, a sui dire, anticipata al dipendente.

Il Tribunale di Napoli all’esito con sentenza n. 4882 del 2003 rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale.

Tale decisione, a seguito di appello del F., è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 7911 del 2005 che ha ribadito la prescrizione dei crediti pretesi dall’appellante. Il giudice di appello ha osservato che la prescrizione era stata interrotta in data 3.11.1992 con la notifica di un precedente ricorso (deciso con sentenza del 12.12.1996 avente ad oggetto lo stesso rapporto), mentre in relazione alla causa in esame, incardinata con ricorso del 23.09.1997, non era stata immediatamente effettuata la notifica del ricorso, avendo il ricorrente chiesto rinvio per la notifica per quattro volte, notifica non perfezionata ancora in data 8.10.1997, dal che la prescrizione.

Il F. ricorre per cassazione con due motivi.

La Autotrasporti Fadda non si è costituita.

2. Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostiene che il giudice di appello non si è pronunciato sull’articolato motivo di appello, con il quale era stato dedotta l’interruzione della prescrizione, e ciò sia in relazione al primo atto interruttivo ravvisabile nel ricorso 3.11.1992 con effetto protrattosi fino la 12.12.1996 (data della prima sentenza), sia in relazione alla notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 7.4.1999.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 c.c. e art. 112 c.p.c. ribadendo che il giudice di appello non ha considerato che l’effetto interruttivo della prescrizione si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, anche quando la domanda sia stata giudicata inammissibile per nullità della procura ad litem.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati.

il giudice di appello ha osservato, come già detto, che effettivamente la prescrizione è stata interrotta con la notifica del primo atto di citazione e tale effetto interruttivo si è protratto fino al 12 dicembre 1996, data della sentenza del Pretore di Barra.

Lo stesso giudice ha sostenuto che con riferimento alla causa in esame, incardinata con ricorso del 23.09.1997, non era stata immediatamente effettuata la notifica del ricorso, avendo il ricorrente chiesto rinvio per la notifica per quattro volte, notifica non perfezionata ancora in data 8.10.1997, dal che l’avvenuto decorso della prescrizione quinquennale. L’assunto del giudice di appello non merita di essere condiviso.

Invero una volta riconosciuto l’effetto interruttivo del primo atto di citazione fino al 12 dicembre 1996 (data della sentenza omessa dal Pretore di Barra), avrebbe dovuto essere verificato il de corso o meno di un altro quinquennio, in presenza del secondo atto interruttivo notificato il 7 aprile 1999.

Il ricorso pertanto va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che procederà alla verifica della notifica del ricorso di cui è causa ai fini dell’accertamento del decorso del termine di prescrizione e, in caso di esito positivo di detta verifica, all’esame del merito.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia.

anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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