Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17627 del 17/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2017, (ud. 01/03/2017, dep.17/07/2017),  n. 17627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9564-2012 proposto da:

C.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato

LUDOVICO GRASSI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ICA FOODS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.A.GRAMSCI 14, presso

lo studio dell’avvocato GABRIELE GATTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO SCATTAREGGIA-MARCHESE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1486/2011 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 18/10/2011 R.G.N. 953/2009;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 18 ottobre 2011 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria con la quale era stata rigettata la domanda, proposta da C.V. nei confronti della ICA FOOD s.p.a., diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ai plurimi trasferimenti cui la società lo aveva assoggettato negli anni 2003 e 2004. La Corte territoriale avendo accertato, al pari del primo giudice, l’esistenza di ragioni organizzative ha escluso l’illegittimità dei trasferimenti. Ha poi escluso l’esistenza di un demansionamento ed ha rigettato le domande risarcitorie condannando l’appellante alla rifusione delle spese.

Che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione C.V. affidato a cinque motivi, al quale ha opposto difese la ICA FOOD s.p.a. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che con riguardo all’eccepita inammissibilità del ricorso va rammentato che questa Corte ha ripetutamente affermato che nel caso in cui il ricorso per cassazione sia notificato non al procuratore costituito nel giudizio di merito ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo, la notifica non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto e, pertanto, non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario (cfr. Cass. 10/10/2014 n. 21505 18/06/2008n. 16578) e risulta sanata dalla costituzione con il controricorso, contenente compiute difese.

Che il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione art. 2103 c.c. sul rilievo che non vi sarebbe la prova della effettività delle ragioni poste a fondamento dei trasferimenti e che al lavoratore assente per ferie o malattia devono essere apprestati le più ampie tutele e non può essere trasferito a cagione di tali assenze ma solo ove si ravvisino le esigenze organizzative sottese, è prima ancora che infondato inammissibile poichè la sentenza analizza dettagliatamente le ragioni organizzative che hanno determinato la società a procedere agli spostamenti del ricorrente analizzando compiutamente le emergenze istruttorie e traendone una conclusione che perciò non incorre nella denunciata violazione dell’art. 2103 c.c. il quale ancora all’esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, la legittimità del trasferimento nella specie puntualmente riscontrate. Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa e non può essere ampliato al merito della scelta operata dall’imprenditore che non deve presentare necessariamente i caratteri dell’inevitabilità, essendo sufficiente il trasferimento concreti una delle ragionevoli scelte adottabili sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (in tal senso numerosissime le pronunce, si veda recentemente Cass. n. 11126 del 2016 ma già n. 5099 del 2011).

Che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono del pari inammissibili. La scelta imprenditoriale di trasferire il lavoratore, come accertato dal giudice di merito, non si è affatto tradotta in una limitazione al godimento delle ferie o a beneficiare della malattia da parte del lavoratore, ma è espressione piuttosto del legittimo potere organizzativo del datore di lavoro che, come accertato dai giudici di merito, con bilanciato contemperamento delle posizioni soggettive coinvolte (quella della lavoratore a beneficiare di malattia e ferie e quella datoriale di assicurare la continuità del servizio).

Che il quarto motivo di ricorso, con il quale è investita la valutazione del materiale probatorio, è anch’esso inammissibile. Deve ribadirsi il principio secondo cui, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, poichè l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., tra le tante, Cass. 11/08/2014 n. 17870 e 06/04/2011n. 7921). Nel caso in esame la Corte territoriale in esito ad un accurato esame del materiale probatorio, con motivazione congrua ed esente da contraddizioni o vizi logici, ha accertato che l’organizzazione richiedeva continui spostamenti e che i compiti di promoter e responsabile erano intercambiabili ed erano svolti in un regime collaborativo con necessità di affiancare i nuovi venditori nelle zone e di sostituirli in caso di assenza. Nè, per le ragioni esposte, la Corte era tenuta a riferire di tutte le emergenze istruttorie rientrando nel potere discrezionale del giudice scegliere quelle più convincenti.

Che l’esame dell’ultimo motivo di ricorso, inerente al risarcimento del danno conseguente, resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità delle censure che investono il trasferimento.

Che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese regolate come da dispositivo in calce.

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA