Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17627 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13424/2013 proposto da:

B.R., (OMISSIS), P.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio

dell’avvocato MILENA LIUZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato

AGNELLO GIUSEPPE, giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO PROGEA SOC COOP DI PRODUZIONE E LAVORO ARL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 562/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

9/3/2012, depositata il 12/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Giuseppe Agnello difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il n. 13424 del 2013 è stata depositata la seguente relazione: “La Corte d’Appello di Palermo confermando la pronuncia di primo grado ha respinto la domanda proposta ex art. 2932 c.c., da P.R. e B.R. nei confronti del Fallimento Progea e, preso atto della manifestazione di volontà espressa dal curatore di volersi sciogliere dal contratto preliminare stipulato dalla cooperativa in bonis con gli attori, ha anche dichiarato lo scioglimento del contratto preliminare predetto. A sostegno della decisione assunta la Corte territoriale ha affermato che i principi espressi dalle S.U. di questa Corte con le pronunce n. 12505 del 2004 e 15218 del 2010 non sono applicabili alla specie, dal momento che anche quando la domanda ex art. 2932 c.c., sia stata trascritta anteriormente al fallimento, al curatore è impedito di sciogliersi dal contratto soltanto ove sia seguita la sentenza definitiva successiva al fallimento. Gli effetti della sentenza di accoglimento retroagiscono, in virtù dell’effetto prenotativo alla domanda. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione P.R. e B.R. svolgendo il seguente unico complesso motivo: Viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 45 e 72, nonchè degli artt. 2932 e 2652 c.c., per non avere la Corte d’Appello applicato i principi espressi dalle S U secondo i quali la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., è opponibile al curatore fallimentare impedendogli di esercitare la facoltà di sciogliersi L. Fall., ex art. 72. Il ricorso è manifestamente fondato. Premesso in fatto, secondo quanto dichiarato nel ricorso, che il contratto preliminare è stato stipulato il 7/11/92; la domanda c art. 2932 c.c., è stata introdotta nel 1994 ed è stata regolarmente trascritta (la circostanza è confermata nella sentenza impugnata. Il fallimento interveniva il 14/1/95. Il processo era interrotto e riassunto dagli attori con la costituzione in qualità di convenuto del curatore che dichiarava ex art. 92, la volontà di sciogliersi dal preliminare. Secondo l’orientamento stabilito dalle S.U. 12505 del 2004 ma confermato, all’esito di un lungo processo elaborativo da S.U. 18131 del 2015, se la domanda e art. 2932 c.c., sia stata trascritta anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento si determina ex art. 2652 c.c., l’effetto dell’opponibilita della trascrizione anteriore (L. Fall., art. 45) al fallimento. La portata del principio affermato non può essere vanificato dalla sentenza di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., che si fondi sul riconosciuto diritto del curatore di manifestare la volontà di sciogliersi dal preliminare, così vanificando l’opponibilità della predetta trascrizione, dovendo essere verificato il diritto dei promissari acquirenti secondo la disciplina generale applicabile e non postulandone l’impedimento l’esercizio L. Fall., ex art. 72. Al riguardo la recente S.U. 18131 del 2015 ha affermato in motivazione per meglio illustrare l’orientamento indicato: “Il curatore in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore – parte del giudizio L. Fall., ex art. 43, ma terzo in relazione al rapporto controverso – mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce la L. Fall., art. 72. Ma – ed è ciò che rileva ai fini che qui interessano – se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l’esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell’attore promissario acquirente a norma dell’art. 2652 c.c., n. 2. Ciò che vuol dire che la domanda ex art. 2932 – trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese – non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare: gli impedisce, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissorio acquirente che una tale domanda ha proposto”. Tale opponibilità potrà cessare ove la domanda sia respinta ma non in virtù dell’applicazione di una norma, la L. Fall., art. 72, nella specie non applicabile. In conclusione ove i predetti rilievi siano condivisi il ricorso dovrà essere accolto”. Il Collegio condivide la relazione depositata e per l’effetto accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo anche per le spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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