Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17626 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma. Viale delle

Milizie 38 presso lo studio dell’Avv. ANGELOZZI GIOVANNI che lo

rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.p.A., incorporante la Banca

Nazionale dell’Agricoltura S.p.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Po

n. 25/b presso lo studio dell’Avv. PESSI ROBERTO che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

per la cassa/ione della sentenza n. 6534/05 della Corte di Appello di

Roma del 5.10.2 005/4.11.2005 nella causa iscritta al n. 508 7 R.G.

dell’anno 2002;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30.06.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. G. Gentile, per delega dell’Avv. Roberto Pessi, per la

controricorrente;

sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 7.05.1998, M.M. chiedeva al Pretore di Roma il riconoscimento del diritto alla corresponsione del premio di produttività (VAP) di cui all’art. 49 CCNL per l’anno 1996.

Il ricorrente esponeva:

– di essere dipendente della Banca Nazionale dell’Agricoltura e di avere maturato l’erogazione di tale premio;

– di non avere percepito alcunchè a tale titolo, essendo stato sottoscritto un accordo aziendale, che aveva escluso il beneficio per gli anni 1996. 1997 e 1998;

– che tale accordo non era a lui opponibile, perchè la modificazione del titolo avrebbe potuto essere disposta solo ad opera della contrattazione collettiva nazionale, perchè non era intervenuto il consenso di tutti gli originali contraenti, perchè l’accordo del 1997 era comunque inefficace nei confronti degli iscritti a sindacati dissenzienti, perchè il beneficio in questione era già maturato al momento della sottoscrizione dell’accorso.

Si costituiva la banca convenuta chiedendo il rigetto delle pretese avversarie, perchè infondate in fatto e in diritto. All’esito il Tribunale di Roma con sentenza n. 11363 del 2001 respingeva la domanda.

Tale decisione, appellata dal M. è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 6534 del 2005.

Il giudice di appello ha ritenuto che l’accordo aziendale del 1997, con cui le parti sociali convennero di escludere erogazioni a titolo di premio aziendale per gli anni dal 1996 al 1998 fosse pienamente legittimo, perchè la contrattazione nazionale aveva rimesso a quella aziendale la competenza esclusiva sulla disciplina dell’istituto in ordine alla “attribuzione” del premio, non essendo conferente qualsiasi richiamo al principio dei “diritti quesiti”. non ravvisabili in relazione a norma collettiva caducata o divenuta inefficace o sostituita da altra successiva.

Nè, ad avviso della Corte territoriale, avevano consistenza le argomentazioni svolte dall’appellante circa l’inopponibilità degli accordi aziendali nei suoi confronti, essendo stato sottoscritto l’accordo in questione successivamente anche dalle altre organizzazioni sindacali presenti in azienda.

Il giudice di appello ha osservato che neppure aveva pregio il secondo motivo di appello, con il quale era stato sollevato profilo di illegittimità dell’art. 49 CCNL. trattandosi di domanda nuova.

Il M. ricorre per cassazione con tre motivi. La Banca Antonimia Popolare Veneta resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 c.c., con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 49 del CCNL. Non che dell’art. 2099 c.c., e degli artt. 1966 e 1387 c.c.. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 c.c., con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 49 del CCNL, nonchè dell’art. 2099 c.c., e degli artt. 1966 e 1387 c.c..

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1346 c.c., con riferimento agli artt. 1349, 2126 e 2099 c.c., nonchè all’art. 1218 c.c..

Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione su punto decisivo della controversia.

In particolare il ricorrente non condivide l’impugnata sentenza, in quanto se le norme contrattuali avessero avuto il valore ad esse attribuito dalla Corte territoriale, non vi sarebbe stata alcuna ragione di sottoscrivere l’accordo del 27.06.1997. Aggiunge che l’unica condizione contrattualmente prevista ai fini dell’erogabilità del premio era correlata agli incrementi di produttività e agli utili di bilancio, sicchè le parti non avrebbero potuto disporre con efficacia retroattiva di diritti soggettivi già acquisiti dai singoli lavoratori. Nè l’assunto della Corte, ad avviso del ricorrente, avrebbe potuto trovare un riscontro nel richiamato art. 49 del CCNL del 1994.

Il ricorrente osserva anche che il rapporto di lavoro subordinato rientra nell’ambito dei c.d. contratti a prestazioni corrispettive che il datore di lavoro è tenuto ad erogare la retribuzione prevista dal CCNL. la cui maturazione coincide con la scadenza del periodo di tempo unitario (nel caso di specie anno solare), nel quale la prestazione lavorativa viene resa.

Il ricorrente sostiene altresì che l’art. 49 CCNL anzidetto non ha rimesso alla contrattazione aziendale la scelta dei criteri di determinazione del VAP, ma soltanto una funzione integrativa della disciplina nazionale; che in ogni caso il lavoratore era l’unico titolare della facoltà di disporre del relativo diritto, mentre il sindacato, cui non era stata conferita alcuna di procura, non avrebbe potuto sottoscrivere rinunce o transazioni per conto e nell’interesse dello stesso lavoratore.

Il ricorrente deduce ancora che L’omessa corresponsione del premio di produttività costituisce inadempimento, in quanto la banca non era venuta a trovarsi in una effettiva impossibilità ad eseguire la presta/ione economica, ma era venuta meno ai più elementari principi di buona fede, postulando e sottoscrivendo un accordo tesi) alla soppressione, con efficacia retroattiva, d ci premio in questione. Il ricorrente infine sostiene che l’art. 49 del CCNL è nullo o inefficace ex art. 1346 c.c., in quanto l’oggetto della clausola era indeterminato mo indeterminabile.

Da parte su la controricorrente contesta le esposte censure ed in particolare la ricostruzione della situazione soggettiva dei dipendente in termini di diritto soggettivo definitivamente acquisito, essendosi in presenza di una fattispecie a formazione progressiva, perfezionatasi soltanto con l’emanazione della contrattazione aziendale avente natura sostanzialmente erga omnes cui era rimessa la regolamentazione integrale dell’istituto a partire dal 1996.

Neppure, continua la stessa controricorrente, rilevava la circostanza della mancata iscrizione del ricorrente a una delle sigle sindacali che avevano sottoscritto l’accordo aziendale, vincolando quest’ultimo tutti i lavoratori, indipendentemente da tale iscrizione.

2. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, si ritiene di non condividere le doglianze di parte ricorrente in base alle seguenti considerazioni.

Va premesso al riguardo, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l’interpretazione di contratti collettivi di diritto comune implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che come tale, può essere denunciato in sede di legittitnità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e segg.) ovvero per vizio di motivazione, fermi) l’onere del ricorrente di indicare in modo specifico il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria. non potendosi, invece, limitarsi a contrapporre interpretazioni o argomentazioni alternative o comunque, diverse rispetto a quelle proposte dal giudice di meriti, non potendosi il controllo di logicità risolversi in una revisione del ragionamento seguito dal giudice, ossia dell’opzione per una determinata soluzione della quaestio a lui sottoposta ed esaminata. Nel contesto così delineato i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati dal principio di gerarchia, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi (artt. 1262 e 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi – integrativi (artt. 1366 e 1371 c.c.) e ne escludono la concreta operatività, quando l’applicazione degli stretti canoni interpretativi risulti, da sola, insufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti. Nell’ambito, poi dei canoni strettamente interpretativi risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole (art. 1362 c.c., comma 1), con la conseguenza che, quando quest’ultimo risulti sufficiente, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente conclusa, mentre, in caso contrario, il giudice può in via sussidiaria e gradatamente, ricorrere agli altri, al fine di identificare, nel caso concreto, la comune intenzione delle parti contraenti (ex plurimis Cass. n. 23273 del 2007: Cass. n. 20660 del 2005: Cass. n. 7548 del 2003).

Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, avendo ritenuto che la disposizione dell’art. 49 CCNL del 19.12.1994 per i dipendenti bancari che nell’istituire un premio aziendale, ha stabilito, in coerenza con quanto previsto nel Protocollo del 23.07.1993 fra Governo e Parti sociali, che la sua “attribuzione” sarebbe stata “effettuata – secondo il metodo definito a livello aziendale – in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività del lavoro, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, nonchè ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa”, doveva interpretarsi nel senso di rimettere alla contrattazione collettiva a disciplina esclusiva dell’istituto, ivi compresa ogni determinazione circa “l’attribuzione” stessa del premio, tenuto conto della “stretta correlazione” instaurata dalla norma tra l’erogazione del premio, i risultati conseguiti e l’andamento economico dell’impresa.

Nell’ambito interpretativo cosi delineato con riferimento alla disposizione collettiva in esame non assume rilievo, come ha correttamente ritenuto il giudice di appello. il richiamo all’intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già acquisite dal lavoratore e in assenza di specifico mandato o di una successiva ratifica d a p arte dello stesso, giacchè nella fattispecie in esame la disciplina collettiva viene ad incidere su condizioni non qualificabili in tali termini, ma piuttosto su situazioni future in via di consolidamento e suscettibili di essere diversamente regolateti li successivi contratti collettivi (cfr Cass. n. 6852 del 22 marzo 2010; Cass. n. 20839 del 2009: Cass. n. 1576 del 2000).

Tale accordo è stato sottoscritto dalle maggiori organizzazioni sindacali e ad esso hanno successivamente aderito anche altri sindacati presenti in azienda; circostanza questa riferita dalla sentenza impugnata, anche se non strettamente rilevante, dal momento che la stessa sentenza non attesta affatto che il dipendente fosse iscritto ad alcuno di questi ultimi sindacati, ma sono le parti, nel ricorso e nel controricorso, a riferire concordemente che il medesimo dipendente aveva allegato di non essere iscritto alle associazioni sindacali che avevano sottoscritto il detto accordo aziendale.

Quanto al profilo della nullità dell’art. 49 del CCNL ex art. 1346 c.c., per essere l’oggetto della clausola indeterminato o indeterminabile, ne va rilevata l’inconsistenza, atteso che le stesse parti collettive hanno ritenuto l’opportunità di determinare le modalità del calcolo del premiti in questione condizionandone l’erogabilità all’accertamento delle condizioni di cui già si è dotto.

Le precedenti considerazioni fanno ritenere assorbiti gli altri profili sollevati dal ricorrente concernenti la corrispettività delle prestazioni e l’obbligo del pagamento della retribuzione, la maturazione del premio di produttività nell’anno solare con insorgenza del relativo diritto, la mancata dimostrazione dell’impossibilità della banca ad adempiere alla prestazione per causa alla stessa non imputabile.

E’ utile porre in rilievo infine che questa Corte si è occupata di analoghi ricorsi nella materia in questione. In particolare con la sentenza citata n. 6852 del 22 marzo 2010 ha rigettato il ricorso di un dipendente dell’azienda avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva invece ritenuto del tutto legittimo l’accordo aziendale del 28 giugno 1997. e ciò con riferimento all’art. 49 cit., rimarcando che tale disposizione collettiva doveva interpretarsi nel senso di rimettere alla contrattazione aziendale la disciplina esclusiva dell’istituto, ivi compresa ogni determinazione circa “l’attribuzione” stessa del premio, tenuto conto della “stretta correlazione” instaurata dalla norma tra erogazione del premio, i risultati conseguiti e l’andamento economico dell’impresa. Con le sentenze n. 2893/08 del 7 febbraio 2008. n. 387408 del 15 febbraio 2008 e n. 17310 del 25 giugno 2008 questa Corte ha accolto tre ricorsi dell’azienda di credito contro tre sentenze della stessa Corte di Appello di Roma, che aveva invece ritenuto fondate le ragioni dei dipendenti, evidenziando che la disposizione contrattuale di cui all’art. 49 parla di “attribuzione” dell’emolumento e non già di mera quantificazione. Con la sentenza n. 29838 del 19 dicembre 2008 è stato rigettato il ricorso per cassazione di un lavoratore, che aveva chiesto il premio di produttività in questione, con la puntualizzazione che è legittima e di contenuto sufficientemente determinato (art. 1346 c.c.) una clausola del contratto collettivo o aziendale, che. ferme le voci dell’ordinari retribuzione, subordini il diritto ad altra, singola voce, al raggiungimento di un certo livello di produttività dell’impresa, verificabile dalle parti sociali. In tal caso il compimento della prestazione lavorativa successiva alla stipulazione della clausola non basta all’automatica nascita del diritto che è invece condizionato all’esito positivo di tale verifica.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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