Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17626 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 28713 del ruolo dell’anno 2016

proposto da:

G.D., (C.F.: (OMISSIS)), G.G. (C.F.:

(OMISSIS)), M.M.L. (C.F.: (OMISSIS)), MO.Va.

(C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

ricorso, dagli avvocati Valeria Morales Sosa (C.F.:

MRLVLR74T55F205B) e Arianna Chiara Bressan (C.F.: BRSRNC71T57F205P);

– ricorrenti –

nei confronti di:

G.B., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Guido Della

Frattina (C.F.: DLLGDU66E13F205M);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

3458/2016, pubblicata in data 19 settembre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

30 aprile 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del solo

terzo motivo del ricorso, con rigetto degli altri;

l’avvocato Alessio Petretti, per delega dell’avvocato Valeria Morales

Sosa, per i ricorrenti;

l’avvocato Cristina Della Valle, per delega dell’avvocato Guido Della

Frattina, per il controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.D. e G., nonchè M.M.L. e Mo.Va. hanno intimato precetto di pagamento dell’importo complessivo di Euro 198.305,00 a G.B., sulla base di una sentenza che aveva deciso in ordine all’ammissione dei loro crediti al passivo del fallimento della G.F., P. e B. S.n.c., nonchè del socio illimitatamente responsabile G.B., a sua volta dichiarato fallito in estensione.

L’opposizione proposta dall’intimato ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, è stata accolta dal Tribunale di Sondrio.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.

Ricorrono G.D. e G., M.M.L. e Mo.Va., sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso G.B..

I ricorrenti hanno inviato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., a mezzo del servizio postale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Non può prendersi in considerazione la memoria inviata dai ricorrenti a mezzo del servizio postale (cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717-01; Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477-01; Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616374-01), memoria che risulta pervenuta all’ufficio in data 26 aprile 2019 e, di conseguenza, le argomentazioni in essa contenute, peraltro non idonee a superare i motivi di parziale infondatezza del ricorso che si esporranno.

2. Il quarto motivo del ricorso ha carattere logicamente pregiudiziale e va quindi esaminato per primo. Con esso si denunzia “Violazione o falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 615 c.p.c., comma 2”.

Il motivo è infondato.

La questione viene erroneamente posta dai ricorrenti in termini di “competenza” del giudice adito, ma in effetti quel che essi sostengono, nella sostanza, è che l’opposizione proposta da G.B. sarebbe da ritenersi successiva all’inizio dell’esecuzione e quindi avrebbe dovuto essere proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione, come prevede l’art. 615 c.p.c., comma 2, onde consentire la necessaria preliminare fase sommaria del procedimento (sulla cui inderogabilità, con conseguente nullità del giudizio di merito che sia stato instaurato senza il suo preventivo svolgimento, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505-01). La corte territoriale ha disatteso il motivo di appello sul punto, ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 615 c.p.c., comma 1, dal momento che l’opposizione non poteva ritenersi avanzata dopo l’inizio dell’esecuzione. Ciò in quanto l’atto di citazione in opposizione a precetto era stato consegnato dall’opponente all’ufficiale giudiziario per la notifica il giorno stesso (25 gennaio 2013) in cui aveva ricevuto la notificazione dell’atto di pignoramento, onde la proposizione dell’opposizione non poteva ritenersi, da parte sua, “successiva” all’inizio dell’esecuzione (in mancanza di prova sugli orari di ricezione della notifica del pignoramento e di consegna dell’atto di opposizione all’ufficiale giudiziario).

E’ in effetti pacifico che l’atto di pignoramento sia stato notificato al debitore in data 25 gennaio 2013 (con richiesta di notifica effettuata in data 24 gennaio 2013) e sia stato trascritto il 1 febbraio 2013, mentre l’atto di opposizione al precetto è stato notificato il 30 gennaio 2013 (con richiesta di notifica effettuata in data 25 gennaio 2013).

I ricorrenti sostengono che dovrebbe farsi riferimento in entrambi i casi alle date di consegna degli atti all’ufficiale giudiziario (e cioè 24 gennaio 2013 per il pignoramento e 25 gennaio 2013 per l’opposizione) ovvero in entrambi i casi alle date di ricezione degli stessi (25 gennaio 2013 per il pignoramento e 30 gennaio 2013 per l’opposizione), con la conseguenza che l’opposizione sarebbe comunque da ritenersi successiva al pignoramento.

L’argomentazione dei ricorrenti non può però essere condivisa e la decisione impugnata, di conseguenza, sfugge alle censure di cui al motivo di ricorso in esame.

L’opponente può infatti ritenersi onerato di dare corso alla fase sommaria dell’opposizione esecutiva davanti al giudice dell’esecuzione, proponendo la stessa con ricorso diretto a quest’ultimo anzichè con atto di citazione, solo laddove sia a conoscenza dell’avvenuto inizio dell’esecuzione, e ciò può avvenire solo se abbia già ricevuto la notificazione del pignoramento.

In caso contrario, i tempi di esecuzione della notificazione, almeno in parte sottratti alla sua disponibilità, potrebbero pregiudicarlo irrimediabilmente, rendendo inammissibile l’opposizione senza alcuna sua responsabilità, in contrasto con i valori di rilievo costituzionale (artt. 3 e 24 Cost.; cfr. in proposito Corte Cost., Sentenza 26 novembre 2002 n. 477 e, successivamente, Sez. U, Sentenza n. 13970 del 26/07/2004, Rv. 575877 – 01) che stanno alla base del generale principio di scissione degli effetti delle notificazioni per il notificante ed il destinatario della notificazione.

In altri termini, se non si considerassero rilevanti il momento di consegna dell’atto di opposizione all’ufficiale giudiziario e quello di ricezione della notifica dell’atto di pignoramento da parte dell’opponente, ai fini dell’applicabilità del primo o del comma 2 dell’art. 615 c.p.c., con riguardo alle modalità di introduzione delle opposizioni esecutive, dai tempi di esecuzione delle indicate notificazioni, che almeno in parte non dipendono dall’opponente stesso, potrebbero derivare effetti pregiudizievoli a suo carico, il che contrasterebbe con i richiamati valori costituzionali.

3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. Fall., art. 43, art. 110 c.p.c., artt. 2909,2291 e 2267 c.c., L. Fall., art. 148, comma 3, art. 62, comma 3, art. 24 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost.”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. Fall., art. 43, art. 110 c.p.c., artt. 2909,2291 e 2267 c.c., L. Fall., artt. 93, 94, 98,120, art. 148, comma 3, art. 62, comma 3, art. 634 c.p.c., art. 24 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost.”.

I primi due motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Va in proposito ribadito il principio di diritto già ripetutamente affermato da questa Corte, per cui, anche nel regime della legge fallimentare anteriore alla riforma del 2006, applicabile nella specie “ratione temporis”, le sentenze che concludono i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l’accertamento del passivo hanno efficacia esclusivamente endoconcorsuale, in quanto in tali giudizi valevano (come valgono tuttora) regole di opponibilità degli atti e regole probatorie radicalmente diverse da quelle che valgono nei giudizi ordinari ed in quanto in essi il fallito non era legittimato a proporre impugnazioni (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8431 del 05/04/2013, Rv. 626021-01, la quale richiama Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6572 del 17/07/1997, Rv. 506106-01, Sez. 1, Sentenza n. 758 del 24/01/1997, Rv. 502026-01, Sez. 1, Sentenza n. 3523 del 21/05/1983, Rv. 428420-01, che hanno superato un contrario risalente orientamento; successivamente, nel medesimo senso, cfr. altresì: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20748 del 23/11/2012, Rv. 624368-01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 4729 del 28/02/2018, Rv. 647632-01).

La decisione impugnata risulta del tutto conforme a tale indirizzo nel negare ogni efficacia di giudicato sostanziale e, a maggior ragione, efficacia esecutiva equiparabile a quella di una condanna, alla sentenza di ammissione dei creditori intimanti al passivo del fallimento dell’intimato (tornato in bonis a seguito della revoca del suo fallimento, che era stato dichiarato in estensione di quello di una società di persone), sentenza pronunziata a conclusione di un giudizio di opposizione svoltosi ai sensi della L. Fall., art. 98.

Il ricorso non contiene d’altra parte argomenti idonei ad indurre la Corte a rivedere tale indirizzo: il precedente di legittimità in esso richiamato (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 13337 del 29/05/2013, Rv. 626654-01) riguarda infatti la diversa questione della possibile prosecuzione dei giudizi di opposizione allo stato passivo dopo la chiusura del fallimento, nei confronti del fallito, che si pone evidentemente in termini diversi da quella rilevante ai fini della decisione della presente controversia. Basti considerare in proposito che, una volta riassunto il giudizio nei confronti del fallito, questi è certamente legittimato ad esercitare in proprio tutti i poteri processuali relativi al giudizio riassunto, diversamente da quanto avviene nei giudizi di opposizione allo stato passivo in cui è parte il curatore;

la stessa possibilità di riassunzione del giudizio di opposizione allo stato passivo nei confronti del fallito tornato in bonis si giustifica, in effetti, in ragione della possibilità di rendere opponibile a quest’ultimo l’accertamento sul credito, il che presuppone ovviamente la sua partecipazione al giudizio in condizioni “ordinarie” ed ovviamente non può avvenire in mancanza di tale riassunzione, laddove il fallimento si chiuda dopo la definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo al quale ha partecipato il solo curatore.

4. Con il terzo motivo si denunzia “Nullità del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata corrispondenza ex art. 112 c.p.c. tra il chiesto e il pronunciato in ordine al terzo motivo di appello”.

Il motivo è fondato.

Le spese del procedimento cautelare relativo alla sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo, promosso in corso di causa, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, sono state erroneamente liquidate dal tribunale all’esito del reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., a carico dei ricorrenti: trattandosi infatti di procedimento cautelare in corso di causa, la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata all’esito del giudizio a cognizione piena (arg. ex art. 669 septies c.p.c., comma 2).

Il tribunale, nella sentenza che ha definito il giudizio di merito a cognizione piena in primo grado, ritenuta inammissibile ogni contestazione sulle spese liquidate in sede di reclamo, si è poi limitato a liquidare esclusivamente le spese del giudizio di merito, ritenendo intangibile la liquidazione di quelle della fase cautelare operata dal collegio in sede di reclamo, ancora una volta erroneamente, per i medesimi motivi appena esposti (le spese dei procedimenti cautelari svolti in corso di causa vanno sempre liquidate all’esito del giudizio di merito a cognizione piena, unitamente a quelle di quest’ultimo; dunque, anche laddove siano state erroneamente liquidate in sede cautelare, in sede di decisione sul merito si deve nuovamente provvedere sulle stesse, così assorbendo e superando la precedente decisione).

I ricorrenti hanno nuovamente contestato, con il terzo motivo del loro appello, sia la legittimità della loro condanna alle spese all’esito del procedimento di reclamo (anche in ragione della pretesa abnormità dell’ordinanza collegiale che lo aveva definito), sia la violazione dei massimi tariffari.

La corte di appello ha però omesso ogni decisione su tale motivo di gravame, ritenendo “assorbita ogni altra questione” in ragione del rigetto degli altri motivi, senza alcuna altra specificazione. Ed è appena il caso di osservare che la dichiarazione di “assorbimento” non può ovviamente riferirsi che al merito della controversia e non certo alla questione, del tutto autonoma e distinta, della liquidazione delle spese del procedimento cautelare (soprattutto con riguardo al quantum delle stesse).

Il motivo di ricorso in esame va pertanto accolto e la decisione impugnata va cassata in relazione, affinchè in sede di rinvio si proceda all’esame del motivo di gravame relativo alla liquidazione delle spese del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa.

5. Con il quinto motivo si denunzia “Nullità del procedimento e dell’ordinanza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata corrispondenza ex art. 112 c.p.c., tra il chiesto e il pronunciato in ordine al quinto motivo di appello”.

Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

I ricorrenti deducono di avere chiesto al giudice di primo grado – in linea subordinata, per il caso di accoglimento dell’opposizione sotto il profilo dell’inopponibilità all’intimato della sentenza sull’ammissione al passivo – di accertare e determinare ex novo l’ammontare dei propri crediti nei confronti dell’opponente. Il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto e la corte di appello avrebbe erroneamente liquidato la questione sostenendo che l’oggetto dell’opposizione era limitato alla sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dagli intimanti sulla base della sentenza posta a base dell’atto di precetto opposto.

Non viene però richiamato nel ricorso il contenuto della comparsa di costituzione e risposta di primo grado in relazione alla questione in contestazione (e neanche quello della sentenza di primo grado, in relazione alla quale si afferma esclusivamente ed in modo apodittico che non si sarebbe pronunciata sul punto), ma solo il contenuto dell’atto di appello.

La Corte non è quindi posta in grado di valutare, sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso, se effettivamente i ricorrenti avessero proposto in primo grado una vera e propria domanda riconvenzionale (subordinata all’accoglimento della principale dell’opponente) avente ad oggetto l’accertamento dei loro crediti e la condanna dell’opponente al pagamento degli stessi, come sarebbe stato necessario, in caso di accoglimento dell’opposizione, per ottenere un nuovo titolo esecutivo utilizzabile contro l’intimato.

Al contrario, dal contenuto degli atti processuali disponibili sembrerebbe addirittura che non fosse stata proposta alcuna domanda riconvenzionale sul punto e che la richiesta di accertamento della sussistenza dei propri diritti fosse stata avanzata dagli opposti come mera eccezione o difesa rispetto alle ragioni dell’opponente, al fine di ottenere semplicemente il rigetto dell’opposizione, in coerenza con quanto emerge dalla decisione di secondo grado, in cui si afferma espressamente che l’oggetto del giudizio era limitato alla contestazione del diritto degli intimanti di procedere ad esecuzione forzata in base alla sentenza pronunciata sulla domanda di ammissione al passivo.

Non è in definitiva possibile pervenire all’esame del merito delle censure di cui al motivo di ricorso.

6. Con il sesto motivo si denunzia “Nullità del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata corrispondenza ex art. 112 c.p.c., tra il chiesto e il pronunciato in ordine al sesto motivo di appello”.

La questione posta con le censure di cui al motivo di ricorso in esame, riguardante la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione sui crediti ammessi al passivo oggetto del precetto opposto, è assorbita in considerazione dell’esito degli altri motivi del ricorso.

E’ infatti evidente che, non potendosi riconoscere alcun effetto, nei confronti dell’intimato, alla sentenza pronunciata ai sensi della L. Fall., art. 98, in relazione ai crediti principali oggetto dell’intimazione di pagamento, e non potendo ritenersi proposta alcuna domanda riconvenzionale per il loro accertamento ex novo, resta assorbita anche ogni questione relativa agli interessi su tali pretesi crediti.

7. E’ accolto il terzo motivo di ricorso, che è per il resto rigettato.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il terzo motivo del ricorso, che è per il resto rigettato;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA