Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17626 del 17/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2017, (ud. 01/03/2017, dep.17/07/2017),  n. 17626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11994-2012 proposto da:

F.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA APPIA NUOVA 103, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA

ARCURI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MASTRANGELO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1474/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/12/2011 r.g.n. 1950/2009.

Fatto

RITENUTO

1) che la Corte d’Appello di Catanzaro in riforma della sentenza di primo ha respinto la domanda avanzata da F.G., dipendente di ANAS spa inquadrato come quadro, con cui si chiedeva il riconoscimento della qualifica dirigenziale, a far tempo dal 31.5.1995 in qualità di dirigente, con condanna al pagamento delle differenze retributive dal 14.12.1999. La Corte, premesso che con un ordine di servizio del 1995 erano state affidate al F. funzioni di direzione del Centro n. (OMISSIS) nell’ambito territoriale di Cosenza e la reggenza in via provvisoria della sezione Staccata di Cosenza, che poi con ordine di servizio del 22 novembre 2001 era stata attribuita al F., la responsabilità del procedimento dei lavori manutentori divenuti di competenza della Sezione Staccata di Cosenza, con la sola esclusione di lavori straordinari, doveva ritenersi che il lavoratore, nell’ambito della reggenza, avesse svolto soltanto attività di coordinamento e che non rilevasse, al fine di ritenere la natura dirigenziale delle mansioni svolte, la circostanza del mantenimento dell’incarico di direttore dei lavori straordinari di manutenzione, essendo riferito tale incarico solo alla Direzione del centro n. (OMISSIS) di Cosenza, mentre diveniva egli responsabile dei lavori di manutenzione dell’intera sezione distaccata di Cosenza, appunto con la sola eccezione dei lavori straordinari, funzione rientrante nell’ambito della qualifica di quadro – ex 9^ livello. Per la Corte di merito non erano state significative le deposizioni testimoniali in relazione all’accertamento della natura dirigenziale delle mansioni essendo emerso dalle stesse che si trattava più che altro di attività di coordinamento. Che infine il doppio incarico sia di reggenza della sezione staccata di Cosenza che della direzione di un centro di servizi (Centro n. (OMISSIS)) imponevano di verificare la prevalenza delle mansioni riconducibili alla qualifica dirigenziale e che tale prevalenza non era stata provata.

Che avverso la sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione dal F., affidato a due motivi. Ha resistito ANAS spa con controricorso, cui è seguito il deposito di memoria.

Diritto

CONSIDERATO

3) che il ricorrente lamenta: a) la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e degli accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro – artt. 3 e 36 Cost., art. 1, comma 2 del CCNL dirigenza Anas e art. 67 CCNL di categoria, violazione art. 2103 c.c. e del D.P.R. n. 269 del 1987, art. 54 con riferimento art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poi anche insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo il ricorrente la corte territoriale riconoscerebbe in pieno i presupposti legittimanti il riconoscimento delle mansioni dirigenziali, ossia l’assegnazione della reggenza dal 1995 sino a tutto il 2001 della Sezione Staccata di Cosenza da cui dipendono quadri, impiegati e operai di manutenzione, ma poi non applica l’art1 del contratto della dirigenza Anas e l’art. 67 del CCNL di categoria, nè l’art. 2013 c.c.; b) la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo ai fini della controversia, per avere la Corte di merito riconosciuto l’esistenza di un’organizzazione autonoma dell’azienda, ma poi non considerato quanto emerso dalle prove dei testi che avevano confermato che F. era a capo di tutto il personale, tecnico e amministrativo, circa 50/60 dipendenti della Sezione Staccata, come riferito anche dai testi.

4) che preliminarmente vanno esaminati i profili di ammissibilità del ricorso, anche alla luce della relativa eccezione formulata dalla parte contro ricorrente.

5) Che con riferimento al primo motivo di ricorso ed in particolare con riferimento all’esatta applicazione dell’art. 2103 c.c. in punto di corrispondenza tra le mansioni di fatto espletate e quelle in astratto rivendicate, il ricorrente ha del tutto omesso la trascrizione dell’art. 67 del CCNL che contiene le declaratorie contrattuali della categoria quadro di appartenenza e dell’art. 1 del CCNL della dirigenza ANAS, relativa alla definizione di dirigenza rivendicata. La mancata trascrizione in ricorso, delle due declaratorie delle categorie oggetto di causa non consente quindi il necessario raffronto tra le stesse, al fine di individuare in primo luogo le caratteristiche delle mansioni e/ funzioni collegate a ciascun inquadramento e quindi l’esatta sussunzione delle mansioni espletate dal lavoratore nell’uno o nell’atro livello. Peraltro nell’indice dei documenti risulta allegato solo un estratto del CCNL dei dirigenti Anas, senza indicazione alcuna del CCNL di categoria con riferimento alla qualifica di appartenenza. Questa Corte ha rilevato (cfr. Cass. n.14738/99 e Cass. N. 9122/2003) che ove la contrattazione collettiva stabilisce i requisiti di appartenenza alla categoria di dirigente il giudice deve tenere conto delle formule contrattuali al contenuto delle quali è vincolato per stabilire l’inquadramento del lavoratore nelle categorie di cui all’art. 2095 c.c. Ne consegue che qualora in sede di legittimità venga denunciato un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle declaratorie contrattuali il ricorrente ha l’onere, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riportare il contenuto delle previsioni collettive.

6) che con riferimento al secondo motivo ed in particolare con riferimento alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione, laddove il ricorrente ha lamentato una valutazione della prove per testi ai limiti della discrezionalità, risolvendosi in una violazione dell’obbligo di motivazione, perchè la Corte territoriale non farebbe alcun riferimento concreto a quanto affermato in corso di causa dai singoli testimoni, deve osservarsi che le prove testimoniali non sono state trascritte per intero, come risultanti dal verbale di udienza del giudizio di primo grado in cui sono state raccolte, ma è stata semplicemente riportata la parte della sentenza del Tribunale che ne contiene alcune parti, ritenute rilevanti dal primo giudice. Una tale parziale e indiretta trasposizione non è ammissibile, non consentendo un obiettivo e completo esame delle testimonianze, proprio al fine di valutare la relativa coerenza e la correttezza della motivazione che su tali testimonianze ha effettuato la Corte territoriale e quindi l’esistenza o meno del vizio motivazionale lamentato, sanzionabile ai sensi del dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione vigente ratione temporis. Anche per tale motivo quindi deve rilevarsi la violazione del principio di autosufficienza che ne inficia l’ammissibilità.

7) che va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna della parte ricorrente, soccombente, alla rifusione in favore della parte contro ricorrente delle spese di lite del grado.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA