Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17626 del 05/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 05/09/2016), n.17626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26782/201 proposto da:

P.A., in proprio e quale esercente la potestà

sull’allora minore P.G., elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO NOVIELLO giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALLA SPA, in persona dei procuratori speciali,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO SANTUCCI DE MAGISTRIS giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2653/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’8/04/2014, depositata il 11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSRTTI;

udito l’Avvocato Massimo Noviello difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. P.A. e P.G. hanno impugnato per cassazione la sentenza con la quale la Code d’appello di Napoli ha rigettato la domanda da essi proposta contro la Generali s.p.a., quale impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, ed avente ad oggetto il risarcimento del danno patito da P.G. in conseguenza d’un sinistro stradale causato da veicolo non identificato.

2. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, deducendo che la Corte d’appello, con motivazione “contraddittoria e inintelligibile”, avrebbe erroneamente ritenuto non provata la sussistenza del fatto e la responsabilità del veicolo rimasto ignoto.

Il motivo è manifestamente inammissibile.

La Corte d’appello, infitti, ha ritenuto inverosimile l’accaduto come prospettato dagli attori: sia per la conformazione dei luoghi, sia per la vaghezza delle deposizioni testimoniali, sia per la mancanza d’una querela, sia per il contenuto dell’anamnesi contenuta nel referto di pronto soccorso.

In definitiva, la Corte d’appello non ha fatto altro che valutare, come era suo potere e dovere, le prove e gli indizi raccolti: valutazione ovviamente non sindacabile in questa sede.

3. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti, formalmente lamentando la violazione dell’art. 2697 c.c., si dolgono nella sostanza del giudizio di inattendibilità dei testimoni compiuto dalla Corte d’appello.

Anche questo motivo è manifestamente inammissibile, avendo ad oggetto un accertamento riservato al giudice di merito.

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese”.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna P.A. e P.G., in solido, alla rifusione in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.300, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.A. e P.G., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA