Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17625 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7904-2008 proposto da:

E.C., nella qualità di erede di C.M.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA STAZIONE MONTE MARIO 9,

presso lo studio dell’avvocato CULLO ALESSANDRA rappresentata e

difesa dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI MATINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 603/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/03/2007 r.g.n. 1188/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

La Corte d’appello di Lecce, confermando la sentenza di primo grado, riconosceva il diritto di C.M., e in luogo della medesima dei suoi eredi, all’indennità di accompagnamento per invalidità civile con decorrenza dal 1 gennaio 2002, cioè da data successiva all’epoca della presentazione della domanda amministrativa (7.7.2000), fino all’epoca del suo decesso (agosto 2002).

La Corte di merito ha recepito le conclusioni del c.t.u. nominato nel giudizio di appello, ritenendo che lo stesso aveva ben valutato il quadro patologico della interessata (diabete mellito complicato, cardiopatia ischemica post-infartuale in buon compenso emodinamico), in particolare rilevando che la morte era sopravvenuta per un evento acuto anche se complicato dalla patologia preesistente e che fino ad allora non si erano mai manifestate condizioni patologiche tali da richiedere l’assistenza continuativa. Nè poteva accogliersi la tesi degli appellanti, secondo cui l’interazione tra il diabete e la cardiopatia postinfartuale aveva comportato l’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita. Infatti, il c.t.u. aveva esaurientemente spiegato che tutta la documentazione in atti dimostrava che la cardiopatia ischemica postinfartuale era in buon compenso emodinamico, sicchè in effetti non si erano mai perfezionati i presupposti della prestazione in questione. Peraltro doveva rimanere fermo l’accoglimento parziale della domanda compiuto dalla sentenza di primo grado, in difetto di appello dell’Inps.

Gli eredi della C. propongono ricorso per cassazione con due motivi, a cui resiste l’Inps con controricorso.

Il Comune di Matino non si è costituito.

Le deduzioni di cui ai motivi di ricorso non sono tali integrare idonee censure nel giudizio di legittimità della sentenza impugnata.

Premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte anche nel giudizio di appello la sentenza è adeguatamente motivata, per quanto riguarda le problematiche medico-legali, mediante il rinvio alle valutazioni compiute dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio di secondo grado, non sono meritevoli di accoglimento le censure di cui al primo motivo, di vizio di motivazione per omessa valutazione di determinati elementi, riferite al mancato riconoscimento dello stato di incapacità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti della vita già al tempo della presentazione della domanda amministrativa. In sostanza le attuali censure sono basate su un richiamo della documentazione medica considerata dallo stesso c.t.u., della quale postulano, alquanto apoditticamente, una diversa valutazione medico legale, senza evidenziare effettive e comprovate devianze da principi scientifici e medico-legali, Il secondo motivo, che denuncia violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. n. 508 del 1988, contiene rilievi di mero carattere generale sulla nozione di invalidità rilevante ai fini della prestazione richiesta, senza formulazione di adeguate censure utili ad evidenziare l’effettiva violazione di tali principi da parte del c.t.u. e del giudice di appello.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non deve disporsi per le spese del giudizio nei confronti dell’Inps, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis. Nulla per le spese anche nei confronti della parte intimata che non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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