Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17625 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 28/06/2019), n.17625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1759/2017 proposto da:

INDUSTRIE V. SPA, in persona del procuratore speciale Dott.

V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, V. COLLAZIA 2-F,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO CANALINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO GABELLINI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI N.

44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PILATO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5386/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO DE ANGELIS per delega;

udito l’Avvocato CLAUDIO MENDICINO per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con dichiarazione unilaterale datata 20/12/2002, atto n. 121652/A, la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. concedeva garanzia a prima richiesta in favore di Industria V. s.p.a. fino alla concorrenza di Euro 100.000, impegnandosi a provvedere al pagamento della somma, rimossa ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni del debitore principale. La suddetta garanzia era stata richiesta in relazione ad un contratto d’appalto intercorso tra il beneficiario e la società appaltatrice Gd Convey Italia s.r.l.. A causa di inadempimenti da parte dell’appaltatrice, la società appaltante escuteva la fideiussione nei confronti di BNL, ottenendo decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma, avverso il quale BNL s.p.a. proponeva opposizione. Nel contempo la società appaltatrice Gd Convey Italia s.r.l. citava la società appaltante presso il Tribunale di Milano per l’accertamento dell’inesistenza delle lamentate inadempienze. Con sentenza n. 16803/2008, il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, accertando il diritto del beneficiario ad escutere la fideiussione. Contro la sentenza del Tribunale di Roma, la BNL s.p.a. proponeva impugnazione in appello, producendo, nel corso del giudizio, copia di una sentenza della Corte d’Appello di Milano, di cui la Corte d’Appello di Roma disponeva l’acquisizione; inoltre, invitava l’appellante a produrre documentazione sul passaggio in giudicato della stessa. Con sentenza n. 5386/2016, notificata il 7/11/2016, la Corte d’Appello di Roma, rilevava d’ufficio la formazione del giudicato esterno, accoglieva l’appello e, per l’effetto, riformava la sentenza di primo grado accogliendo l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto; condannava l’appellata a restituire a BNL s.p.a. quanto da questa eventualmente versato in esecuzione del titolo revocato, oltre interessi legali al pagamento; condannava infine l’appellatà alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

2. Con atto notificato in data 5/1/2017, la Industrie V. s.p.a. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma. La BNL s.p.a. resisteva con controricorso notificato in data 14/2/2017, chiedendo che venisse dichiarata l’improcedibilità, l’inammissibilità o, al più, il rigetto del ricorso per integrale insussistenza dei presupposti legittimanti. Parte ricorrente produceva memoria. Il pubblico Ministero concludeva come in atti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. QUESTIONE DI PROCEDIBILITA’.

1.1. L’eccezione di improcedibilità che si pone quale questione preliminare è infondata.

1.2. Il ricorso è stato notificato il 5/01/2017 e iscritto a ruolo il 24/01/2017, mentre l’attestazione di avvenuta ricezione della notifica della sentenza, notificata per via telematica dalla controparte il 7.11.2016, è stata allegata dalla ricorrente con memoria ex art. 372 c.p.c., depositata il 24 gennaio 2018; in merito all’attestazione di ricezione della notifica, da apporre sulla copia analogica della sentenza ex L. n. 53 del 1994, effettuata successivamente allo spirare del termine breve previsto per l’impugnazione, la controricorrente ne aveva rilevato la tardività ritenendo che alla fattispecie in esame non potesse estendersi il dictum della recente sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 22438 del 24/09/2018; portata la questione innanzi alle sezioni unite, la Corte ha deciso nel senso di ammettere la possibilità di allegare successivamente l’attestazione di ricevuta eventualmente mancante al tempo del deposito del ricorso (v. SU 8312/2019).

2. I MOTIVI: Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 324 c.p.c., nonchè l’erronea ed insufficiente valutazione delle ragioni in fatto ed in diritto, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente deduce che la Corte d’Appello di Roma ha erroneamente ritenuto la formazione del giudicato esterno in ordine all’oggetto del giudizio, rappresentato dalla legittimità o meno dell’escussione della garanzia a prima richiesta da parte della ricorrente nei confronti di BNL, in virtù di quanto accertato dalla Corte d’Appello di Milano in riferimento al rapporto sottostante, costituito dal contratto tra la ricorrente e Convey, pur non costituendo tale accertamento premessa necessaria e presupposto logico dell’oggetto relativo alla sentenza impugnata; ciò in ragione dell’assoluta autonomia della garanzia a prima richiesta rispetto al rapporto sottostante, al quale non è legata da alcun vincolo di accessorietà. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 324 c.p.c., nonchè l’erronea e insufficiente valutazione delle ragioni in fatto ed in diritto, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte d’appello ha omesso di considerare, anche ai fini dell’eventuale formazione di giudicato esterno sull’oggetto reale del giudizio, quanto disposto dalla Corte d’Appello di Milano, in relazione all’esistenza del diritto di BNL di agire in regresso nei confronti di Convey, alla luce del pagamento effettuato in favore della ricorrente quale garante, non comportante l’accertata illegittimità dell’escussione della garanzia da parte di quest’ultima, la reiezione della domanda di regresso da parte di BNL nei confronti di Convey, risultando infatti dovuto e legittimo il pagamento della garanzia da parte di BNL, anche in presenza di eccezione da parte di Convey, alla luce dell’autonomia della “(OMISSIS)”. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo riguardante la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c. e art. 324 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte d’Appello di Roma, ritenendo essersi formato giudicato esterno in virtù dell’accertamento, da parte della Corte d’Appello di Milano, di illegittimità dell’escussione della garanzia da parte della ricorrente, non ravvisandosi inadempimento di Convey, disposto in ordine ad una domanda non proposta nel giudizio di cui è causa, vertendo l’oggetto della domanda sul rapporto di “(OMISSIS)”, di natura del tutto autonoma rispetto al rapporto sottostante, su cui ha disposto la Corte milanese. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce l’erronea ed insufficiente valutazione delle ragioni in fatto ed in diritto in violazione dell’art. 132 c.p.c. ed in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non potendosi ritenere corretto e congruo il ragionamento posto in essere dal Giudice di merito, allorchè ha ritenuto di poter estendere il proprio esame all’accertamento posto in essere dalla Corte d’Appello di Milano sul rapporto sottostante tra la ricorrente e Convey, interpretando così erroneamente il contenuto e l’ampiezza della domanda del procedimento di cui è causa, relativo unicamente al rapporto intercorso tra la ricorrente e BNL in ordine alla garanzia a prima richiesta prestata, attraverso atto unilaterale e autonomo, dall’istituto di credito. Con il quinto motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia l’erronea ed insufficiente valutazione delle ragioni in fatto ed in diritto in violazione dell’art. 132 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello di Roma valutato e posto a fondamento della decisione assunta la reale natura del rapporto costituente l’oggetto del giudizio, così come rappresentato dal contratto autonomo di “(OMISSIS)”. Con il sesto motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte d’Appello di Roma, una volta individuata la portata generale dell’istituto del giudicato esterno, indicato, attraverso un necessariamente articolato ragionamento logico giuridico, a quali fatti di causa e per quali ragioni tale giudicato si applicherebbe alla fattispecie di cui è causa. Con il settimo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente ed erronea valutazione delle ragioni in fatto ed in diritto da parte della Corte d’Appello di Roma, in relazione a quanto disposto dalla Corte d’Appello di Milano, così come coperto da giudicato, in relazione alla domanda proposta da Convey nei confronti di BNL per la declaratoria di illegittimità dell’azione di regresso posta in essere dalla banca una volta correttamente adempiuto, in favore della ricorrente, al proprio obbligo derivante dal contratto autonomo di garanzia (Garantiervertrag). Con l’ottavo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la ricorrente denuncia la nullità della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma, ravvisandosi violazione del giudicato esterno formatosi in ragione dell’accertamento, da parte della Corte d’Appello di Milano, sulla legittimità dell’azione di regresso posta in essere da BNL nei confronti di Convey ed inerente, in questo caso, allo stesso titolo di cui è causa, cioè la (OMISSIS), e comunque costituente presupposto logico giuridico di esso e/o elemento comune ad entrambe le controversie.

2.1. I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi:

essi si rivelano inammissibili perchè non si confrontano con la ratio decidendi, resa esaurientemente su ogni problematica inerente alla questione relativa alle eccezioni opponibili al garantito da parte del garante sulla base di una garanzia autonoma a prima richiesta.

2.2. La Corte d’appello ha constatato che il giudicato esterno formatosi in diversa sede giudiziale è tra le stesse parti e vale per tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e ciò sulla base di un consolidato indirizzo di questa Corte (S.U. 26482/2017). La Corte d’appello ha rilevato che il giudicato esterno ha accertato che l’inadempimento contestato dal committente all’appaltatore fosse insussistente e che in quel giudizio era posta la questione attinente all’accertamento della inesistenza del diritto del committente garantito ad escutere la fideiussione, costituente motivo di opposizione al decreto ingiuntivo anche nel presente giudizio, ove la banca si è opposta all’escussione della garanzia per i medesimi motivi inerenti alla illegittimità della pretesa portati in discussione innanzi alla Corte d’appello di Milano (p. 2 sentenza).

2.3. Il giudicato sul rapporto sottostante rappresenta un presupposto

logico giuridico anche di una fideiussione rilasciata come garanzia autonoma a prima richiesta, ove dal garante siano stati messi in discussione i presupposti logico-giuridici della sua escussione, tendenti a provare, in alternativa, l’insussistenza del contratto principale o la sua nullità, ovvero l’escussione fraudolenta o abusiva in ragione della insussistenza dell’inadempimento. In una garanzia autonoma a prima richiesta l’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all’art. 1945 c.c., non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicchè al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'”exceptio doli”, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purchè alleghi, non tanto circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione opponibile al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 16345 del 21/06/2018).

2.4. Tra queste eccezioni non sono certamente incluse quelle correlate al rapporto sottostante, in quanto la garanzia a prima richiesta priva il garante del potere di opporre al garantito le eccezioni opponibili sulla base del contratto, potendo poi la garante rivalersi sul debitore o sul garantito, a seconda dell’esito della controversia sull’inadempimento dell’obbligazione. Difatti la funzione economico giuridica della garanzia autonoma è di dare al creditore che intenda escutere una garanzia autonoma con clausola di pagamento “a prima richiesta” la possibilità di escutere la medesima senza l’onere di provare l’inadempimento del debitore. E’, invece, onere del garante che intenda sottrarsi al pagamento dimostrare – attraverso una prova pronta e liquida – la nullità del contratto garantito o l’illiceità della sua causa o della pretesa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10652 del 24/04/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 65 del 10/01/2012).

2.5. La Corte d’appello si è del tutto conformata ai predetti principi, e ha dimostrato di non avere trascurato la sostanziale differenza tra la garanzia a prima richiesta e la garanzia autonoma, e i diversi effetti che tale ultima comporta sul piano delle eccezioni opponibili. Difatti, ha rilevato che l’eccezione di inesistenza del diritto e di fraudolenta escussione fosse stata posta dall’opponente a motivo dell’opposizione e che su tale accertamento incidesse il giudicato esterno, ove la banca chiamata a pagare aveva opposto l’illegittimità dell’escussione per inesistenza dell’inadempimento contestato, à termini del contratto.

2.6. A fronte di una decisione di tal tenore, la ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto indicare in quali diversi termini la controparte avrebbe fondato la sua eccezione, per poter sostenere che in tal caso non si tratta di eccezione opponibile al garante obbligato al pagamento di una garanzia autonoma a prima richiesta.

2.7. Conclusivamente i motivi, oltre a concernere valutazioni in fatto intangibili per effetto del giudicato già formatosi che ha avuto ad oggetto l’insussistenza della pretesa, risultano prevalentemente inammissibili perchè non si confrontano con la ratio della decisione.

3. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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