Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17625 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2017, (ud. 01/03/2017, dep.17/07/2017),  n. 17625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9347-2012 proposto da:

B.M., C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, V.G.G.BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato LUCA LAUDADIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIERA ANNUNZIATA DOM FERRARA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BA.AN., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VALENTINI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE

DEIANA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 409/2011 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

SASSARI, depositata il 06/07/2011 r.g.n. 470/2010.

Fatto

RITENUTO

1) che la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 646/2009 riformava la sentenza di primo grado, definita con accoglimento della domanda dell’odierna contro ricorrente BA.An.. La Corte distrettuale, ritenuto non regolare la notifica alla convenuta B.M. della sentenza del Tribunale e quindi tempestivo l’appello di quest’ultima effettuato nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., respingeva nel merito le domande proposte dalla lavoratrice. Promosso ricorso per revocazione da parte di Ba.An., la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 409/2011, oggi ricorsa, ha accolto l’istanza rilevando che agli atti del processo di secondo grado vi era l’originale della sentenza appellata e del precetto ed anche la relata di notifica a mezzo servizio postale, oltre al numero della raccomandata e fotocopia dell’avviso di ricevimento, avente il numero di raccomandata collegato all’avviso. Quindi rilevato l’errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, la corte della fase revocatoria ha affermato la regolarità della notifica della sentenza di primo grado e l’inammissibilità dell’appello della B., in quanto tardivo.

2) che la B. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di revocazione, affidato a tre motivi e che resiste con controricorso la Ba..

Diritto

CONSIDERATO

3) che la ricorrente lamentala: a) la violazione degli artt. 160,326 e 327 c.p.c. nonchè insufficiente motivazione della sentenza impugnata, con richiamo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e anche n. 5 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto valida la notifica della sentenza di appello effettuata dalla Ba., nonostante dalla copia in suo possesso non risultasse il giorno della notificazione, b) la violazione dell’art. 149 c.p.c., comma 2, L. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e anche n. 5 per avere la Corte ritenuto provata la notifica della sentenza di primo grado nonostante non vi fosse correlazione tra la notifica della sentenza e l’avviso di ricevimento prodotto, ciò perchè la Ba. aveva in realtà notificato due atti con data di spedizione del 15.4.2009, uno ricevuto il 24.04.2009, come si evincerebbe da numero della raccomandata (OMISSIS), e l’altro con numero (OMISSIS), consegnato il 30.4.2009. Pertanto secondo la ricorrente non sarebbe provato che la sentenza sia stata notificata effettivamente con la relata del 24.4.2009, data che consentirebbe di ritenere tardivo l’appello; c) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la corte, con percorso logico giuridico contraddittorio in realtà, ritenuto tardivo l’appello nonostante fosse stata contestata l’esistenza della prova della notifica.

4) che i motivi, che possono trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili. Ed infatti la ricorrente pur lamentando che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto tempestivo l’appello nonostante non vi fosse prova documentale della ricezione dell’esatto avviso di ricevimento proprio della raccomandata collegata al plico contenente la sentenza notificata, non ha prodotto i relativi documenti – gli avvisi di ricevimento in questione – onde consentire di verifitare l’errore in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, la quale ha peraltro espressamente precisato che nel verbale di causa del primo procedimento, relativo alla sentenza oggetto di revocazione, era stato verbalizzato che la difesa della Ba. aveva prodotto i due avvisi di ricevimento e che uno era stato restituito, mentre l’altro era stato trattenuto, in quanto logicamente ritenuto dalla Corte quello collegato alla notifica della sentenza, a questo punto ritenta tempestiva dal giudice della revocazione.

5) che la mancata produzione di copia tali avvisi di ricevimento, come anche del verbale di udienza cui la sentenza oggi impugnata fa riferimento e su cui in realtà fonda la sua ratio decidendi rende deficitario il ricorso di quel carattere di autosufficienza richiesto perchè possa ritenersi non violato l’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 6. Ed infatti la parte ricorrente non ha neanche specificato la sede in cui nel fascicolo tali atti potevano rinvenirsi.

6) che questa Corte (cfr h Cass. 26174/2014) ha statuito che quando il ricorrente per cassazione lamenta un’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito “ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte”.

7) che va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna della parte ricorrente, soccombente, alla rifusione in favore della contro ricorrente delle spese di lite del grado.

PQM

 

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

Così deciso in Roma, in adunanza camerale, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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