Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17625 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 05/09/2016), n.17625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26764/2014 proposto da:

P.F. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

SETTEMBRINI, 28, presso lo studio dell’avvocato ULPIANO MORCAVALLO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA

VINCENZI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BISIGNANO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO PUTERIO

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 912/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 10/06/2014, depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Maria Teresa Vincenzi difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Carmelo Puterio difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti ed in subordine chiede la rimessione alle

SS.UU..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., seguente relazione:

“1. P.F. ha impugnato per cassazione la sentenza con la quale la Code d’appello di Catanzaro ha rigettato la domanda, da essa proposta contro il Comune di Bisignano, avente ad oggetto il risarcimento dei danni alla salute patiti in seguito ad una caduta, provocata dal manto stradale sconnesso.

2. Deduce la ricorrente che la Code d’appello avrebbe violato gli artt. 2051 e 2697 c.c., addossando alla vittima l’onere di provare che lo stato dei luoghi era pericoloso e che la cosa fuse “potenzialmente pericolosa”.

3. Il motivo appare manifestamente fondato.

La Corte d’appello di Catanzaro, dopo avere affermato che la fattispecie dedotta in giudizio era disciplinata dall’art. 2051 c.c., e dopo avere accertato in facto che effettivamente la caduta di P.F. fu causata dalle buche e dal brecciolino presenti sulla strada da lei percorsa, ha soggiunto che:

(-) l’accoglimento della domanda avrebbe “richiesto la dimostrazione del fatto che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità”;

(-) “sarebbe stato necessario dimostrare evidentemente, da parte dell’attrice, n.d.r. che la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l’oggettiva responsabilità del custode”.

3.1. Ciascuna di tali affermazioni, tuttavia, non è coerente con l’interpretazione dell’cut. 2051 cc. ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte.

Al fine di stabilire come debba ripartirsi l’onere della prova tra danneggiato e custode, nei casi in cui si applichi l’aut. 2051 c.c., questa Code ormai da diverso tempo ha distinto due ipotesi.

Quando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l’attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa.

Quando il danno è causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità (ex multis, da ultimo, Sez., 6 – 3, Ordinanza n. 27272 del 20110/ 2015, Rv. 637445).

La pericolosità della cosa finte di danno non è, dunque, fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d’un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fiuto ignorato dell’esistenza del nesso di causa; mentre dal fatto noto che non lo fisse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno.

3.2. Nel caso di specie, è stata la stessa Corte d’appello a ritenere dimostrata la sussistenza del nesso di causa tra la cosa ed il danno (p. 5, primo capoverso, della sentenza impugnata).

Una volta stabilito ciò, sarebbe stato onere della amministrazione convenuta provare la colpa esclusiva o concorrente della vittima.

La Corte d’appello, invece, pur affermando di non disporre d’una prova in tal senso (come si desume dal condizionale passato “sarebbe stato necessario dimostrare ecc.”), ha rigettato la domanda, mutuando dalla ritenuta non pericolosità della cosa non la prova dell’assenza di nesso di causa, ma quella dell’assenza di colpa del custode.

4. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, affinchè si attenga al seguente principio di diritto:

Una volta accertata l’esistenza d’un flesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode – per sottrarsi alla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. – provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa”.

2. La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla amministrazione controricorrente nella propria memoria.

4. Nella propria memoria ex art. 380 bis c.p.c., il comune di Bisignano richiama numerose decisioni di questa Cote, nelle quali si afferma che nel caso di danni causati da cose in custodia, quando la cosa fonte del danno sia statica ed inerte, “per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità” (pp. 3-5 della memoria).

Ma nessuno, e tanto meno la relazione sopra trascritta, nega questo principio.

L’errore della sentenza impugnata, come già rilevato dalla relazione preliminare, è consistito nello scambiare la prova del nesso di causa con quella della assenza di colpa.

La pericolosità della cosa inerte è indizio dal quale risalire, ex art. 2727 c.c., alla prova del nesso di causa. Se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno. Ma quando il nesso di causa tra cosa e danno è positivamente accertato (come ritenne la Corte d’appello nel nostro caso), non è più necessario stabilire se la cosa stessa fosse pericolosa o meno.

La non pericolosità d’una cosa inerte infatti può escludere il nesso di causam nn la colpa del custode: sicchè se quel nesso è dimostrato aliunde, la pericolosità della cosa diventa giuridicamente irrilevante.

Nel caso di specie, l’esistenza del nesso di causa è stata positivamente accertata dalla Corte d’appello. Provato tale nesso, spettava dunque al Comune dimostrare la propria assenza di colpa.

Ed è a questo punto che la Corte d’appello, dovendo stabilire se il Comune avesse superato la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2051 c.c., ha evocato il concetto di “pericolosità” della cosa, giungendo alla erronea conclusione che, non essendo la cosa pericolosa, mancasse per ciò solo la colpa del Comune. Statuizione erronea, perchè anche il proprietario di cose non pericolose risponde ex art. 2051 c.c., una volta appurato un valido nesso di causa tra cosa e danno.

Il ricorso deve dunque essere accolto, in applicazione del principio di cui al 5 4 della relazione sopra trascritta.

5. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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