Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17624 del 28/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17624
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore Avv. S.G.P., elettivamente
domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale
dello stesso Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente,
dagli Avv.ti Riccio Alessandro, Nicola Valente e Giuseppina Giannico
per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.D., elettivamente domiciliato in Roma P.zza Martiri di
Belfiore, n. 2, presso lo studio dell’Avv. Concetti Domenico, che lo
rappresentata e difende per procura calce al ricorso notificato;
– costituito con procura –
per la cassazione della sentenza n. 526/05 della Corte di Appello
degli Abruzzi L’Aquila del 5.05.2 005/18.0 1.2 006 nella causa n. 919
R.G. 2003;
Udita la relazione nella pubblica udienza del 25.05.2010 svolta dal
Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Domenico Concetti per D.D.;
sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PATRONE Ignazio
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 13.10-2003 D.D. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1481 del 2002, che aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell’INPS per l’ottenimento della pensione di invalidità civile, sul presupposto della mancanza dei requisito del reddito, da riferirsi – in conformità al D.M. n. 553 del 1992 – all’anno precedente a quello del riconoscimento della prestazione. La Corte di Appello di L’Aquila ha ribaltato la decisione di primo grado e con sentenza n. 526/2005 ha osservato che il “reddito” da prendere in considerazione era quello prodotto nell’anno di riferimento della prestazione pensionistica, e, in applicazione di tale principio, ha affermato che nel caso di specie l’anno di riferimento era il 2000 (infatti per il D. decorreva dal gennaio di questo anno il riconoscimento della pensione di invalidità) e non il 1999, come indicato dall’INPS. L’INPS ricorre per cassazione con un motivo.
Il D. si è costituito con delega in calce all’avverso ricorso.
2. Con l’unico motivo del ricorso l’INPS denuncia violazione della L. n. 118 del 1971, art. 12 della L. n. 153 del 1969, art. 26 del D.M. 31 ottobre 1992, n. 553, art. 1; tutti i n relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
La parte ricorrente sostiene che l’accertamento delle condizioni per fruire della prestazione in argomento fa riferimento al reddito percepito nell’anno precedente. Ciò posto, l’INPS rileva che – nel caso di specie – per il D., in possesso del requisito sanitario con riferimento all’anno 2000, il requisito del reddito doveva essere riferito all’anno 1999.
3. Il ricorso è infondato.
Questa Corte si è già occupata della questione con la sentenza n. 1664 del 25 gennaio 2007, la quale ha ritenuto che la L. n. 407 del 1990 non abbia innovato il principio per cui una prestazione assistenziale può essere condizionata alla coesistenza dei requisiti reddituali, da verificarsi “in contemporanea” con l’erogazione, in quanto l’art. 3 ha previsto l’adozione del decreto attuativo “ai soli fini dell’accertamento”, ma nulla ha innovato in ordine alle condizioni reddituali per fruire delle prestazioni e non ha delegato il Ministro ad innovare la disciplina sostanziale delle prestazioni.
Nè un decreto interministeriale avrebbe potuto, ai soli fini dell’accertamento dei requisiti reddituali, modificare una fonte primaria. Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, la quale, correttamente, ai soli fini dell’accertamento amministrativo, aveva ritenuto operante il decreto ministeriale nel quale, per motivi pratici, si faceva riferimento al reddito dell’anno precedente, nella previsione della permanenza del requisito reddituale secondo un criterio probabilistico. In sostanza, mentre in via amministrativa legittimo accertare il reddito del richiedente con riferimento all’anno precedente, quando si discute in via giudiziaria circa la sussistenza del requisito reddituale in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi dell’annualità dalla quale decorre la prestazione stessa. Il principio si desume dalla sentenza n. 12128 del 2003, la quale ha fatto riferimento alla sopravvenienza del requisito reddituale nel corso del giudizio, sopravvenienza della quale il giudice deve tenere conto.
Il principio è stato ripreso dalla sentenza n. 5318 del 5 marzo 2009 e dalla sentenza pronunciata da questa Corte all’udienza del 26 gennaio 2010 in causa INPS/ S. ed è confermato dal D.L. n. 297 del 2008, art. 35, commi 8 e 9 (convertito nella L. n. 14 del 2009).
Il comma 8 così dispone: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegiate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anni e ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo”.
Il comma 9 così stabilisce: “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva”.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese di giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 10,00, oltre Euro 1.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010