Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17624 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 05/09/2016), n.17624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30132/2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 21/23 presso

lo STUDIO DE LUCA TAMAJO BOUSIER NIUITA, rappresentata e difesa

dall’avvocato VALERIO SCELFO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE, DELLO

STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1119/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 22/10/2013,

depositata 01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2016 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue: La CTR – Sicilia, sez. Siracusa, respingendo parzialmente l’appello dell’Agenzia – gravame proposto contro la sentenza della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso di C.R. relativo a cartella di pagamento per IVA-IRAP-IRPEF (anno 2002) – ha dichiarato nullo l’atto in questione per vizio di notifica dello stesso. Il giudice d’appello – dopo avere evidenziato che l’impugnazione dell’Agenzia doveva ritenersi fondata riguardo a una sola delle questioni risolte dal primo giudice, circa la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, per carenza di qualsiasi doglianza di parte contribuente – ha motivato la propria decisione nel senso che la sentenza della CTP dovesse essere confermata per il resto e cioè per avere ritenuto nulla la notifica delle cartelle di pagamento “in quanto la copia di cartella di pagamento consegnata al contribuente (era) priva di relata di notifica”. Trattandosi di elemento costitutivo essenziale dell’atto giuridico, specie per ciò che attiene alla mancanza della sottoscrizione, detto difetto era “del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, che è prevista solo per la sanatoria della nullità”. D’altronde, risultava del tutto irrilevante la produzione da parte della concessionaria della “copia di una relata di notifica debitamente compilata”, atteso che “in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre fare riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso di quest’ultimo”. La Concessionaria “Riscossione Sicilia spa” ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente e l’Agenzia non hanno svolto difese (salvo avere quest’ultima depositato atto di costituzione ai soli fini di conservare la facoltà di partecipazione all’udienza di discussione). La causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/6/16 dell’11 Luglio ‘16. Il ricorso è manifestamente fondato. Va premesso che la causa, dovendo essere rinviata alla pubblica udienza solo se “non ricorrono le ipotesi previste all’art. 375”, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ben può essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375 c.p.c., n. 5) diversa da quella opinata dal altro relatore nella iniziale relazione (Sa. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009, Rv. 607447). La concessionaria esattamente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi ed elementi probatori (netto di discussione tra le parti. La ricorrerle – premesso che si verte in materia di notificazione di cartella a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 – giustamente si duole del fatto che il giudice di merito, pur riconoscendo l’avvenuto deposito degli “elementi probatori da parte del concessionario”, non ne abbia poi tenuto conto ai fini della valutazione della regolarità dell’operato della concessionaria. E’ pacifico, infatti, che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Sez. 6-5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014, Rv. 632505). D’altronde, il giudicante avrebbe dovuto considerare sanata qualsivoglia irregolarità per effetto del tempestivo ricorso da parte del contribuente, dovendosi considerare una mera irritualità il difetto di compilazione della copia della relata rilasciata alla parte contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 384 del 13/01/2016, Rv. 638250). Pertanto la sentenza d’appello, essendosi discostata dai superiori principi regolativi nell’omettere l’esame di un fatto decisivo, va cassata con rinvio al giudice competente che, in diversa composizione, dovrà regolare anche le spese del giudizio di legittimità

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Sicilia, sez. Siracusa, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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