Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17623 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.T., in persona del rappresentante processuale ed

amministratore di sostegno “ad acta” A.L. (giusta

provvedimento del giudice tutelare de Tribunale di Firenze del 27

maggio 2010), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale

in calce al ricorso, dagli Avv.ti Cerulli Irelli Giuseppe e Pier

Luigi Novelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

primo, in Roma, v. Toscana, n. 1;

– ricorrente –

contro

S.I.E.M. s.r.l. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Azzoni Carlo

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, p.zza

Gondar, n. 11;

– controricorrente –

e

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in

persona dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n.

504 del 2009, depositata il 15 aprile 2009 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv.ti Giuseppe Cerulli Irelli per il ricorrente e Carlo

Azzoni per la controricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 504 del 2009 (depositata il 15 aprile 2009) la Corte di appello di Firenze, decidendo sull’appello proposto, nei confronti della S.I.E.M. s.r.l. e del Condominio di (OMISSIS), da A.T. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1420/2005 (relativa a riconoscimento dell’acquisto per usucapione della proprietà di un locale seminterrato ricavato da una struttura condominiale ed adibito a garage), respingeva il gravame, confermando l’impugnata decisione di rigetto della domanda, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell’appellata costituita.

Nei riguardi della suddetta sentenza di appello A.T. ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 31 maggio 2010 e depositato il 17 giugno successivo), basato su cinque motivi, riguardo al quale si è costituita in questa fase con controricorso la sola intimata S.I.E.M. s.r.l. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge delle norme in materia di usucapione, sul presupposto che la Corte territoriale aveva escluso il suo possesso sullo scannafosso condominiale in relazione all’esclusione di un correlato diritto di servitù di passaggio sul piazzale annesso.

Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 sotto il profilo del necessario collegamento individuato dalla Corte fiorentina tra l’esercizio del possesso dello scannafosso condominiale e quello del possesso della servitù sul cortile adiacente.

Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per assunta violazione di legge in relazione alle norme in materia di prova, avuto riguardo, in particolare, alla valutazione degli elementi presuntivi.

Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato un’ulteriore violazione di legge in relazione all’art. 1157 c.c. e segg. e all’art. 2943 c.c..

Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in ordine al principio dell’onere della prova ed al relativo bilanciamento.

Ritiene il collegio che sussistano, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento a tutti e cinque i motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 15 aprile 2009: cfr. Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010).

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che il ricorrente si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo, riferito genericamente alla violazione delle norme in materia di usucapione, non risulta inserita alcuna indicazione, in modo appropriato ed autonomo, di un quesito di diritto riferibile alla supposta violazione di legge, la cui formulazione avrebbe dovuto assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v., tra le tante, Cass. n. 7197/2009);

– con riguardo al secondo motivo – inerente, in modo altrettanto generico, un vizio di motivazione – non si evince alcuna sintesi dello stesso vizio prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione fosse insufficiente, così come anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale dovesse ritenersi inidonea a supportare la decisione;

– in ordine al terzo motivo, concernente la violazione di norme in materia di prove, al di là del rilievo che, nel contesto della doglianza, non viene posto alcuno specifico riferimento alle disposizioni normative effettivamente assunte come violate (così incorrendosi nell’inosservanza anche dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), difetta qualsiasi specifica enucleazione, in modo strutturalmente e funzionalmente autonoma, del quesito di diritto in modo tale da evidenziare un riferimento riassuntivo relativo all’oggetto del motivo e correlato al punto della decisione impugnata;

– con riferimento al quarto motivo, relativo ad altra violazione di legge ricondotta agli artt. 1157 e 2943 c.c., manca il richiamo, nei termini innanzi precisati, ad un quesito di diritto in grado di evidenziare il nucleo essenziale della dedotta violazione, da rapportare allo specifico errore da imputare alla Corte territoriale nel percorso argomentativo della sentenza impugnata e tale da implicare l’enucleazione di un principio generale ricollegabile alla eventuale fondatezza della doglianza stessa;

– con riguardo al quinto motivo, riferito ad un’assunta violazione di legge in tema di principio dell’onere della prova e al suo necessario bilanciamento, valgono le stesse considerazioni operate in ordine al quarto motivo, non desumendosi alcuno specifico quesito di diritto tale da assolvere la funzione ad esso demandata dall’art. 366 bis c.p.c..

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore della società controricorrente, senza che si debba far luogo ad ulteriore pronuncia sul punto in ordine al rapporto processuale tra il ricorrente e l’intimato Condominio, non avendo quest’ultimo svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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