Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17623 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1302-2008 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO

1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLINO ROBERTO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega in calce

al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 957/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/09/2007 R.G.N. 248/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato PROSPERO MANGILI LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da A.E., diretta al ricalcolo secondo diversi coefficienti (desunti dalla disciplina ex L. n. 1338 del 1962) che la quota della pensione a carico del Fondo volo di cui aveva chiesto l’erogazione in forma capitalizzata.

La Corte di merito, ricordato che l’ A. aveva chiesto la liquidazione in conto capitale nel 1993 e aveva proposto il ricorso amministrativo solo in data 10 marzo 2003 riteneva maturata la decadenza triennale prevista, in relazione alle prestazioni pensionistiche, dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo come modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito dalla L. n. 438 del 1992. Infatti riteneva la relativa disciplina applicabile anche ai trattamenti pensionistici erogati dal fondo volo, in quanto per la sua portata generale aveva implicitamente abrogato la corrispondete normativa settoriale di cui alla L. n. 859 del 1965, art. 55. Escludeva anche la pertinenza degli orientamenti giurisprudenziali sulla inapplicabilità della decadenza nell’ipotesi di richiesta di adeguamento di prestazioni previdenziali già corrisposte, rispetto ad un caso in cui non si discute dell’applicazione di meccanismi di indicizzazione prestabiliti per legge, ma si rivendica un diverso criterio con cui procedere alla capitalizzazione di una quota di pensione.

L’assicurato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. L’Inps resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo come modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 e interpretato dal D.L. n. 103 del 1991 convertito dalla L. n. 166 del 1991, in considerazione della L. n. 859 del 1965, art. 55 e dell’art. 1 preleggi. Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’art. 55 cit. sia stato abrogato, nonostante la sua natura di norma speciale e posta da fonte di rango superiore al D.P.R. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 sostenendosi che la prestazione azionata (valore capitale) non è qualificabile nè come prestazione pensionistica nè come prestazione temporanea. Si osserva anche che la decadenza di cui all’art. 47 non può colpire le prestazioni pensionistiche nel loro complesso ma solo i ratei pregressi.

Si deduce ancora che la medesima decadenza non opera nel caso in cui si chieda una diversa quantificazione di una prestazione già concessa, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e che, in ogni caso, ha errato la sentenza impugnata nel ritenere operante il termine per l’esaurimento del procedimento amministrativo, sebbene il provvedimento con cui la pensione è stata liquidata non contenga alcuna indicazione circa i rimedi amministrativi o giudiziari eventualmente esperibili e in difetto di assolvimento da parte dell’Inps degli oneri probatori su di esso gravanti.

Il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 859 del 1965, art. 34 e della tabella VM-VF del D.M. 19 febbraio 1981, investe il merito della controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo e secondo motivo devono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione.

Non può ritenersi fondata la tesi dell’inapplicabilità del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. Già nella sua formulazione originaria tale articolo (contenuto in testo enunciato ex art. 77 Cost., comma 1, corrente valore di Legge) diversamente dai precedenti artt. 44 e 46 – che facevano riferimento, per la disciplina dei ricorsi amministrativi, a normative previdenziali specifiche – regolava in termini generali tutta la materia del rapporto tra procedimento amministrativo e azione in giudizio, senza fare alcun riferimento a specifiche discipline assicurative, se non per indicare un termine più breve di quello ordinario decennale per le sole assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione. E nello stesso articolo è contenuta anche la disposizione, parimenti di carattere generale, relativa alla decorrenza degli interessi. Non può poi esservi alcun dubbio circa l’intenzione del legislatore di regolare in maniera esauriente ed omogenea la materia in occasione della emanazione delle norme interpretative o modificative di cui al D.L. n. 103 del 1991 e D.L. n. 384 del 1992.

Non vi può neanche essere dubbio che anche la particolare prestazione consistente nella corresponsione da parte del fondo volo in forma capitalizzata di una quota di pensione sia riconducibile alla sfera di applicazione dell’art. 47 in esame, che fa riferimento alle “controversie in materia pensionistica”.

Tanto premesso, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso (ferma restando l’inammissibilità del suo ultimo motivo, con cui vengono investiti gli aspetti di merito della controversia, non esaminati dal giudice di appello, perchè assorbiti), che giustificatamente ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile la decadenza prevista dall’art. 47 nel caso in esame, in cui l’azione in giudizio riguarda la contestazione della legittimità della quantificazione della medesima e indivisibile prestazione (quota capitalizzata della pensione) già riconosciuta e corrisposta dall’istituto assicuratore.

Tale questione oggetto del ricorso, stata recentemente esaminata dalle Sezioni unite di questa Corte che, confermando l’orientamento di cui a S.U. n. 6491/1996, ha enunciato il seguente principio di diritto: “la decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice, che si atterrà al già riportato principio di diritto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA