Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17623 del 28/06/2019
Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17623
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16615-2018 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 1608/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 27/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
C.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento sintetico-redditometrico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, per IRPEF anno 2007, ha accolto l’appello dell’Ufficio. La CTR, in particolare, ha escluso l’efficacia retroattiva delle modifiche apportate dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22 al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, confermando la legittimità dell’accertamento emesso in applicazione della normativa vigente ratione temporis.
L’Agenzia si costituisce ex art. 370 c.p.c., comma 1. C.G. deposita istanza D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018, prevede che le controversie definibili sono sospese, su apposita richiesta del contribuente, con conseguente sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019;
Il ricorrente ha prodotto apposita istanza il 25 marzo 2019.
P.Q.M.
Dichiara sospeso il giudizio, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019