Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17623 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16615-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1608/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

C.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento sintetico-redditometrico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, per IRPEF anno 2007, ha accolto l’appello dell’Ufficio. La CTR, in particolare, ha escluso l’efficacia retroattiva delle modifiche apportate dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22 al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, confermando la legittimità dell’accertamento emesso in applicazione della normativa vigente ratione temporis.

L’Agenzia si costituisce ex art. 370 c.p.c., comma 1. C.G. deposita istanza D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018, prevede che le controversie definibili sono sospese, su apposita richiesta del contribuente, con conseguente sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019;

Il ricorrente ha prodotto apposita istanza il 25 marzo 2019.

P.Q.M.

Dichiara sospeso il giudizio, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA