Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17623 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 25/08/2020), n.17623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26272-2018 R.G. proposto da:

F.M., elettiva mente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELLA MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

MARCINKIEWICZ;

– ricorrente –

contro

POLIBERG SPA IN LIQUIDAZIONE, DITRADE SPA IN LIQUIDAZIONE, COGIND SPA

IN LIQUIDAZIONE, MEDCHEM SRL IN LIQUIDAZIONE, BARONCHEM SPA IN

LIQUIDAZIONE, ITALPOLIMERI S.P.A., MED TRADING SPA IN LIQUIDAZIONE,

POLIMARC SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori e legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSSAZIONE, rappresentate e

difese dall’avvocato GIULIO AZZARETTO;

– resistenti –

contro

CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO

PORRO 18, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ROSI, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

contro

P.D., G.S., D.A.,

PA.GI., PA.RO., C.C., Z.G.,

PA.AL., R.A., CO.LU., Q.P., ASSIMOCO –

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E DI RIASSICURAZIONI MOVIMENTO

COOPERATIVO SPA, SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA, ZURICH

INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI SPA, ASSICURATORI DEI LLOYD’S RAPPRESENTANZA GENERALE

PER L’ITALIA;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

MILANO, depositata il 14/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che

conclude per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.M. ha proposto regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c., nei confronti dell’ordinanza resa dal Tribunale di Milano n. 1631/2018, depositata il 14 luglio 2018, con la quale il processo – avente ad oggetto la domanda di responsabilità degli amministratori e sindaci (tra i quali l’odierno ricorrente), ai sensi degli artt. 2392,2393 e 2407 c.c., incardinata dalle società Med Trading s.p.a. in liquidazione, Medchem s.r.l. in liquidazione, Polimarc s.p.a. in liquidazione, Baronchem s.p.a. in liquidazione, Poliberg s.p.a. in liquidazione, Italpolimeri s.p.a. in liquidazione, Ditrade s.p.a. in liquidazione, Cogind s.p.a. in liquidazione – è stato sospeso, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2;

il Tribunale milanese ha, invero, ritenuto opportuno attendere l’esito del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia n. 7035 del 16 dicembre 2014, che aveva annullato quasi tutti gli avvisi di accertamento per evasione dell’IVA, mediante il sistema delle cd. frodi carosello, costituente l’addebito mosso dalle suddette società ai propri organi amministrativi e di controllo;

secondo il Tribunale, il possibile venir meno – per effetto di un’eventuale decisione di questa Corte favorevole alle società attrici – del “pregiudizio arrecato al patrimonio sociale”, laddove l’annullamento degli avvisi di accertamento fosse definitivamente confermato, comporterebbe la sopravvenuta insussistenza dell’illecito ascritto agli amministratori ed ai sindaci per difetto di un elemento essenziale, costituito dal danno patrimoniale, nonchè l’inesistenza di un interesse concreto ed attuale delle società attrici a proseguire nel giudizio di responsabilità;

per il che evidente sarebbe l’opportunità di fare luogo – non alla sospensione necessaria dei giudizi, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., stante la diversità delle parti del giudizio tributario (società attrici ed Agenzia delle entrate) rispetto a quelle del presente giudizio di responsabilità (società attrici ed amministratori e sindaci delle stesse) – bensì alla sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., comma 2;

hanno depositato memorie difensive le predette società e la CNA Insurance Company Limited.

Diritto

RITENUTO

che:

in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sia impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione si incentri sulla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass., 24/05/2019, n. 14337; Cass., 12 luglio 2018, n. 18494; Cass., 30/07/2015, n. 16142; Cass., 25/11/2010, n. 23977);

per quanto concerne i presupposti giuridici per l’esercizio del potere di sospensione in parola, debba osservarsi che – salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.;

in tal senso debba, invero, rilevarsi che il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, a favore di una delle parti, qualifichi la posizione dei contendenti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado;

di conseguenza, il secondo giudizio non debba di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma possa esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità della decisione precedente (cfr. Cass. Sez. U., 19/06/2012, n. 10027; Cass., 24/05/2013, n. 13035; Cass., 19/09/2013, n. 21505; Cass., 03/11/2017, n. 26251; Cass., 04/01/2019, n. 80), e tale principio si applica anche quando la sentenza emessa all’esito della causa pregiudicante sia stata pronuncia – come nella specie – da un giudice speciale (Cass. Sez. U., 30/11/2012, n. 21348);

Ritenuto che:

la sospensione necessaria del processo possa – per contro – essere disposta, a norma dell’art. 295 c.p.c., solo quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicchè occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass., 09/12/2011, n. 26469; Cass., 24/09/2013, n. 21794);

il rilievo secondo cui la nozione di pregiudizialità in senso tecnico postula l’attitudine del decisum del giudizio pregiudicante a spiegare l’autorità di giudicato (art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.) nel processo pregiudicato, richieda quale presupposto indefettibile l’identità delle parti dei due giudizi (Cass., 06/11/2015, n. 22784), poichè – in caso contrario – la parte rimasta estranea ad uno di essi potrebbe sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass., 11/08/2017, n. 20072; Cass., 24/05/2018, n. 12996);

nel caso di specie, pertanto, rilevata la diversità delle parti dei due giudizi, il Tribunale abbia correttamente fatto ricorso alla sospensione facoltativa, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, essendo stata, peraltro, la sentenza, emessa nel precedente giudizio tributario, invocata da taluno dei convenuti – non come avente efficacia di giudicato nel successivo giudizio di responsabilità – bensì, in forza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato, come suscettibile – anche in forza di una prognosi negativa circa la fondatezza del ricorso per cassazione proposto dall’amministrazione finanziaria nei confronti della sentenza n. 7035/2014 della Commissione tributaria per la Lombardia – di spiegare la sua autorità anche nel successivo giudizio di responsabilità, ben potendone il Tribunale desumere argomenti a favore delle tesi difensive dei convenuti;

Considerato che:

allorquando l’autorità della sentenza, avverso la quale sia stata proposta impugnazione, venga invocata in un diverso processo, il giudice abbia di fronte una duplice alternativa: esercitare la facoltà di sospensione a norma dell’art. 337 c.p.c., comma 2; oppure risolvere direttamente la controversia attribuendo alla pronunzia la cui autorità è invocata quell’influenza che in via provvisoria l’ordinamento le attribuisce;

in tale seconda ipotesi, il giudicante ha l’obbligo di spiegare le ragioni che lo inducono, per sua libera valutazione, a condividere gli accertamenti nella stessa contenuti, al fine di non incorrere in caso contrario nel vizio di carenza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass., 25/10/1997, n. 10523);

per converso, qualora il giudicante opti per la diversa alternativa di esercitare la sospensione del processo dinanzi a lui pendente, il legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, postula che il giudice del secondo giudizio indichi le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante (Cass., 29/05/2019, n. 14738; Cass., 12/11/2014, n. 24046);

Rilevato che:

nel caso di specie, il Tribunale di Milano – muovendo da una dettaglia e motivata disamina della vicenda tributaria dalla quale deriverebbe il danno ascritto ai convenuti – ha fatto proprio l’analitico parere legale (“opinion”) prodotto in giudizio da uno dei sindaci, nel quale si è evidenziata la probabile conferma della sentenza tributaria di appello suindicata, stante la plausibile infondatezza del ricorso per cassazione proposto dall’Amministrazione finanziaria;

il Tribunale è, pertanto, motivatamente pervenuto alla conclusione che nè l’una nè l’altra delle pronunce succitate (tributarie di primo e di secondo grado) sia a tal punto convincente da potere esercitare la sua autorità nel giudizio sottoposto al suo esame;

Ritenuto che:

di conseguenza, il potere discrezionale di sospensione, ex art. 337 c.p.c., comma 2, si palesi – nel caso di specie correttamente esercitato;

il ricorso per regolamento di competenza vada, pertanto, disatteso, con compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto della complessità della materia del contendere.

PQM

Rigetta il ricorso per regolamento di competenza; compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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