Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17623 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 17/07/2017, (ud. 21/02/2017, dep.17/07/2017),  n. 17623

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20772/2015 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO

2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRONTONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO PARISI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, AGENZIA DELLE ENTRATE (già AGENZIA DEL

TERRITORIO), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI ORVIETO;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PERUGIA depositata in

data 3/06/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

uditi gli Avvocati Maurizio Parisi e Fabio Tortora per l’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

F.F. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, depositata il 3 giugno 2012, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta dal F. volta ad ottenere la trascrizione di un contratto di compravendita stipulato in il 15 dicembre 98 con l’Agenzia del Demanio ai sensi della L. n. 560 del 1993, relativo ad un immobile di alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui il F. assumeva di essere stato assegnatario.

Il Tribunale ha dichiarato la nullità per illeceità della causa del contratto di compravendita rigettando in conseguenza le domande proposte dell’attore e accogliendo la domanda di restituzione del prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio.

Avverso la decisione della Corte di appello propone ricorso il F. con sei motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso l’Agenzia del Demanio e l’Agenzia delle Entrate.

Non presenta difese il Comune di Orvieto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia difetto di giurisdizione -violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 801, art. 33, ex art. 360 c.p.c., n. 1.

2. Il motivo è inammissibile perchè la sentenza di primo grado, che ha deciso il merito, non è stata impugnata in appello per difetto di giurisdizione e sul punto si è formato il giudicato implicito.

Questa Corte ha avuto modo di affermare, con sentenza resa a S.U. (n. 24883/08), che l’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito (conformi ex pluribus, Cass. nn. 25770/08, 27344/08, 27531/08, 9661/09 e 15402/10).

3. Con il secondo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostiene il ricorrente che, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, il giudice ordinario non aveva il potere di disapplicare l’atto amministrativo di assegnazione dell’immobile.

4. Il motivo è assorbito dalla statuizione di inammissibilità della censura difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

5. Con il terzo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostiene il ricorrente che la decisione è stata assunta ultra petitum in quanto sarebbe stato necessario che il giudice di prime cure preliminarmente accertasse e dichiarasse la decadenza dal provvedimento di assegnazione, pronuncia preclusa al giudice ordinario. Anche a voler ritenere la giurisdizione del giudice ordinario era pacifico che l’Agenzia del Demanio avrebbe dovuto spiegare una autonoma domanda di inefficacia del provvedimento di assegnazione.

6. Il motivo è inammissibile.

Infatti la censura è rivolta alla pronunzia ed al procedimento di primo grado e non viene indicato dal ricorrente se tale censura è stata riproposta in appello e con quale atto.

7. Con il quarto motivo si denunzia violazione o falsa applicazione della L. 28 febbraio 1949, n. 43, art. 17 e della L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 3, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente, pur essendo discendente dell’assegnataria M. entro il terzo grado, non aveva offerto la prova di essere convivente con la stessa alla data del decesso avvenuto il (OMISSIS) e di conseguenza non aveva diritto a succedere nella cessione dell’alloggio. Invece secondo quanto previsto dalla L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 3, il diritto alla cessione dell’alloggio era trasmissibile iure hereditatis senza necessità di una convivenza con il de cuius.

7. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato “qualora, dopo l’accettazione da parte dell’ente gestore dell’istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato l’assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, gli eredi dello stesso non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell’alloggio, ma sono soltanto esonerati, ai sensi della predetta L. n. 513 del 1977, art. 27, dall’onere di confermare la relativa domanda, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto, richiedente agli effetti della cessione la verifica di determinati requisiti, non è trasmissibile “iure haereditatis”. Nè tale disciplina risulta derogata dalla L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 3, che ha solo ribadito la non necessità di un’espressa conferma della domanda di riscatto da parte degli eredi e l’obbligo dell’amministrazione di provvedere comunque nei confronti dei medesimi in ordine alla richiesta cessione, individuando tra di essi chi sia in grado di subentrare nella posizione dell’originario assegnatario riscattante, e non ha previsto anche il necessario accoglimento della relativa domanda dell’erede o degli eredi, a prescindere dalla valutazione di quei requisiti, di parentela e convivenza, i quali, non risultando essere stati espressamente abrogati, non possono ritenersi posti nel nulla da una norma meramente interpretativa.

Cass. Sentenza n. 18732 del 26/09/2005

8. Con il quinto motivo si denunzia violazione o falsa applicazione della L.R. Umbra 23 dicembre 1996, n. 33, art. 37, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

9. Il motivo è inammissibile.

La censura risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità ed il ricorrente non ha neanche indicato se e con quale atto tale questione era stata proposta al giudice d’appello.

10. Con il sesto motivo si denunzia violazione falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per illegittima compensazione delle spese del giudizio.

Sostiene il ricorrente che la riforma e la illegittimità della decisione impugnata comporta la riforma della sentenza anche con riferimento a tale specifico capo.

10 Il motivo è assorbito dal rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio

2017

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