Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17623 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 05/09/2016), n.17623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30066/2014 proposto da:

COMUNE CATANIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso dall’Avvocato SANTA ANNA MAZZEO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 330/18/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 13/06/2013,

depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “Il Comune di Catania propone ricorso per tassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, con la quale – in controversia concernente avviso di accertamento per omessa dichiarazione e pagamento da parte del contribuente P.G. di Tarsu per l’anno 2002, in relazione all’immobile in proprietà di detto contribuente sito in Catania e destinato a rimessa di veicoli – è stato rigettato l’appello del Comune di Catania avverso la sentenza (…) della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso in impugnazione, cicche il provvedimento e risultato integralmente annullato. La sentenza impugnata ha ritenuto che – attesa la non contestata destinazione dell’immobile qui in questione ed atteso che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, prevede esplicitamente i casi di esclusione dal pagamento della tassa per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la produzione di rifiuti, per la natura stessa delle superfici o per il loro particolare uso o per l’obiettiva condizione di inutilizzabilità immediata, a condizione che le circostanze presupposto della esclusione siano dedotte nella denuncia originaria e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi – tale condizione …. è stata attestata dallo stesso comune di Catania che, in seno all’accertamento, attribuisce esplicitamente al locale di che trattasi la destinazione di garage privato, tipologia di immobile per la quale %i deve concludere che la capacità produttiva di rifiuti e inesistente….atteso che in un garage e ipotizzabile una presenza umana sporadica…sicchè l’uomo non avrebbe neppure il tempo o la opportunità di produrre rifiuti. L’Amministrazione comunale ha proposto ricorso affidandolo a due motivi. La parte contribuente non si e difesa” (…). “Con il primo motivo di impugnazione (intestato sia alla violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63, nonchè alla violazione degli artt. 70, 71 e 73 dello stesso D.Lgs.) la parte ricorrente si duole della pronuncia del giudice di appello per avere quello sostanzialmente finito per affermare che le condizioni di esclusione operano automaticamente ed in ragione della sola destinazione funzionale dell’immobile (nella specie ad autorimessa), senza che vi sia anche la necessità di dare la prova positiva della concreta sussistenza di dette condizioni nel mentre la disciplina di legge richiede una previa ed apposita dichiarazione di inidoneità alla produzione dei rifiuti onde consentire lo specifico accertamento della ragione che esclude la sottoposizione a tassazione. Il motivo in esame appare fondato e da accogliersi. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo i7 quale, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si “mino rifiuti pedali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie pese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale e l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operati con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (ex multis, Cass. nn. 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011). Ne deriva che sarebbe spettato al giudice del merito acclarare se – in concreto – la parte contribuente avesse dimostrato adeguatamente i presupposti fattuali per poter beneficiare delle citate disposizioni di esclusione dall’assoggettamento al tributo, senza limitarsi a dare atto che della prova doveva considerarsi raggiunta in considerazione del solo presupposto della peculiare destinazione funzionale dell’immobile (ad autorimessa), e perdo in virtù del fallace assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi. di per se, improduttivo di rifiuti solidi urbani. Assunto che si palesa in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei locali e delle aree di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato. Alla luce di tali considerazioni, non resta che concludere che la pronuncia appellata merita la cassazione, cicche la causa va restituita al giudice del merito anche quest’ultimo torni ad esaminare la questione controversa sulla scorta dei principi dianzi messi in evidenza. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo, con assorbimento del residuo”. Rilevato che, a seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; che la causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/V I/16 dell’11 Luglio ‘16; osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del primo morivo di ricorso con assorbimento del secondo, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa; considerato che da tutto ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello riguardo alla censura accolta con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinchè la lite, dopo nuovo esame, sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati;

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Sicilia, sez. Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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