Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17622 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Capuccilli Vittorio ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio, in Roma, via Flaminia, n. 318;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di Campobasso, in persona del

Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e

EQUITALIA Polis s.p.a. (già SRT s.p.a.), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 338

del 2009, depositata il 25 maggio 2009 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Vittorio Cappuccini per il ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 338 del 2009 (resa ex art. 281 sexies c.p.c. e depositata contestualmente in udienza in data 25 maggio 2009) il Tribunale di Campobasso, decidendo sull’appello proposto da C.C., nei confronti del Prefetto di Campobasso e dell’Equitalia Polis s.p.a., avverso la sentenza del Giudice di pace di Campobasso n. 538/2006 (relativa alla proposizione di un’opposizione a cartella esattoriale emessa per il recupero di sanzioni inerenti la violazione di norme del c.d.s.), dichiarava l’inammissibilità del gravame per tardività della sua proposizione e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Nei riguardi della suddetta sentenza di appello (depositata il 25 maggio 2009 e non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (consegnato per la notifica il 25 maggio 2010, notificato il 28 maggio 2010 e depositato il 17 giugno successivo) C. C., basato su un unico motivo, avverso il quale si è costituito con controricorso il solo Ufficio territoriale del Governo di Campobasso, mentre l’altra intimata Equitalia Polis s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il formulato motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sul presupposto dell’erroneità della sentenza impugnata che aveva computato il termine lungo per la proposizione dell’appello sulla scorta della inesatta qualificazione della domanda originariamente proposta come opposizione agli atti esecutivi, a cui non era applicabile la sospensione feriale dei termini. In particolare, il ricorrente ha, allo scopo, evidenziato che l’azione proposta in primo grado dinanzi al giudice di pace di Campobasso era stata finalizzata all’ottenimento della restituzione di una somma pagata in sede di esecuzione per evitare il pignoramento e che, in tal senso, lo stesso giudice di primo grado adito l’aveva qualificata. In sostanza il predetto giudice di pace aveva escluso che il ricorrente avesse esperito un’opposizione a cartella esattoriale e, in considerazione dell’annullamento del verbale n. (OMISSIS) a seguito di sentenza del Tribunale di Campobasso, aveva accertato la sussistenza del suo diritto ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato per lo stesso verbale, rigettando, invece, la domanda relativa alla ripetizione della somma riscossa in esecuzione di altro verbale (per tardività dell’inerente prova) e condannando la società di riscossione esattoriale alla restituzione della somma non dovuta e versata al sol fine di evitare l’esecuzione forzata. Pertanto, secondo la prospettazione del ricorrente, avendo il giudice di pace qualificato l’azione proposta come ripetizione di indebito, adottando la richiamata decisione, anche l’individuazione del regime impugnatorio della relativa sentenza avrebbe dovuto essere conseguente. A conclusione della formulata doglianza il ricorrente ha, perciò, sottoposto all’attenzione di questa Corte (in relazione all’assolvimento dei requisito previsto dall’art. 366 bis c.p.c., “ratione temporis” applicabile nella fattispecie) la questione in base alla quale il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello dal medesimo proposto per tardività del gravame, in quanto avrebbe dovuto attenersi alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice “a quo”, in forza della quale – trattandosi, nel caso di specie, di una causa introdotta, trattata e decisa come un ordinario processo di cognizione diretto all’ottenimento della ripetizione di somme non dovute – al termine annuale per l’impugnazione proposta si sarebbero dovuti aggiungere i periodi di sospensione feriale degli anni 2006 e 2007.

2. Ritiene il collegio che il ricorso sia fondato e debba, pertanto, essere accolto. Per come esattamente dedotto con il ricorso (e riscontrabile sulla scorta degli atti del procedimento, esaminabili anche in questa fase in virtù della natura processuale dei vizio prospettato), il giudice di pace di Campobasso, con la sentenza n. 538/2006 impugnata dinanzi al Tribunale della stessa città, aveva rilevato che l’azione proposta dal C.C. ineriva la domanda di ripetizione di determinate somme riferibili a verbali di accertamento illegittimamente iscritti a ruolo esattoriale perchè annullati a seguito di provvedimenti giurisdizionali ed all’esito di apposita istruttoria, procedendo nelle forme del rito ordinario sul presupposto della sussistenza della sua competenza, l’aveva accolta parzialmente, adottando le conseguenti statuizioni e regolando le spese processuali. Pertanto, sulla scorta della suddetta inequivoca qualificazione della domanda da parte del giudice di primo grado che ne era stato investito, la relativa sentenza si sarebbe dovuta considerare impugnabile con i rimedi ordinari e nei termini generali previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. In proposito, infatti, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass., S.U., n. 2434/2008; Cass. n. 8606/2007 e, da ultimo, Cass. n. 5121/2011) in virtù del quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, alla controversia e alla sua decisione, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza (restando, peraltro, irrilevante anche il tipo di procedimento adottato). Conseguentemente, in base alla qualificazione data dal giudice di pace dell’azione esperita in primo grado e dovendosi porre riferimento al principio dell’apparenza e dell’affidamento al fine dell’individuazione del mezzo di impugnazione (anche allo scopo del computo della durata del c.d.

termine lungo), si deve ritenere che il ricorrente avesse proposto ritualmente l’appello nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c., tenuto conto che la sentenza impugnata era stata depositata il 26 luglio 2006 e la citazione in appello era stata consegnata per la notificazione all’ufficiale giudiziario il 26 ottobre 2007 e, quindi, nel rispetto del suddetto termine annuale come integrato dal cumulo con i due periodi di sospensione feriale ricadenti nel relativo intervallo temporale (cfr. Cass. n. 2978/1998; Cass. n. 13383/2005 e Cass. n. 24816/2005).

Pertanto, avendo il Tribunale disatteso il richiamato principio (procedendo illegittimamente all’inquadramento dell’azione proposta nell’ambito delle opposizioni esecutive e, in particolare, riconducendola ad un’opposizione agli atti esecutivi, così escludendo erroneamente il computo dei termini per la sospensione feriale, senza, oltretutto, considerare che, se si fosse trattato effettivamente di un’opposizione ex art. 617 c.p.c., il giudice di pace non si sarebbe potuto ritenere competente e che, in ogni caso, la sentenza resa a seguito di siffatta opposizione non sarebbe stata impugnabile in via ordinaria), la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, che, nel conformarsi al principio di diritto precedentemente enunciato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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