Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17622 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei

Mellini n. 24, presso lo studio dell’Avv. Nicoletti Alessandro, che

lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.

Piergiacomo Guglielminetti del foro di Torino come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e da

FONDIARIA – SAI S.p.A., in persona del suo procuratore speciale Dott.

S.D., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei

Mellini n. 24, presso lo studio dell’Avv. Nicoletti Alessandro, che

la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.

Piergiacomo Guglielminetti del foro di Torino come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI-DIREZIONE PROVINCIALE

DEL LAVORO di Firenze in persona del Direttore pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 3459/05 del Tribunale di Firenze

del 27.09.2005/30.09.2005 nella causa n. 2647 R.G. 2002;

Udita la redazione della causa svolte nella pubblica udienza del

12.05.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Alessandro Nicoletti per i ricorrenti;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. FUZIO Riccardo che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, notificato il 26.06.2 002, S.C. e la S.p.A. FONDIARIA-SA proponevano opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione n. 203 del 2 4.04.2002, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze avevano loro intimato (rispettivamente, quale responsabile dell’illecito e responsabile solidale) il pagamento della somma di Euro 8526.35 a titolo di sanzione amministrativa per violazione della L. n. 4 del 1953, art. 1 per avere omesso di registrare sui prospetti paga di 134 lavoratori dipendenti gli sconti praticati sui premi di assicurazione per autovetture, motocicli e ciclomotori per l’anno 1993. da considerarsi frings-benefits soggetti a contribuzione. L’opposta amministrazione costituendosi eccepiva l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

2. L’adito Tribunale di Firenze con sentenza n. 3459 del 2005 respingeva l’opposizione, ritenendo infondata l’eccezione di estinzione dell’obbligazione del pagamento della sanzione amministrativa, in quanto le infrazioni contestate agli opponenti non erano estinguibili per effetto della richiamata disciplina di cui al D.L. n. 79 del 1997 (convertito in Legge n. 140 del 1997), trattandosi di norme poste a tutela dell’occupazione e non del collocamento.

3. Il S. e la FONDIARIA – SAI S.p.A. ricorrono per cassazione con un motivo, illustrato con memoria.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 4 (convertito nella L. n. 140 del 1997), della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 222 e 230.

In particolare i ricorrenti rilevano che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso l’estinzione delle sanzioni amministrative in questione per effetto della richiamata normativa, che prevede la regolarizzazione non solo dei contributi, ma anche delle obbligazioni per sanzioni amministrative connesse con il versamento dei contributi stessi, fra cui le sanzioni oggetto dell’ordinanza-ingiunzione opposta.

Da parte sua la DPL di Firenze ribadisce la posizione già esposta in primo grado, ritenendo l’impugnata decisione immune da vizi logici e giuridici.

2. Il ricorso è fondato.

Il D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 1, (convertito nella L. n. 140 del 1997) stabilisce che “i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente … fino al mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione … mediante il versamento entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi o premi stessi maggiorati …”.

Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che restano confermate le disposizioni di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 228, 230 e 232 “.

L’art. 1, comma 230 di quest’ultima legge dispone che “la regolarizzazione estingue … le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la violazione delle norme sul collocamento nonchè con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi …”.

Dalla lettura sistematica di queste disposizioni deriva che la regolarizzazione contributiva determina l’estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio che siano connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonchè con la denuncia e con il versamento dei contributi e dei premi.

Nella specie la violazione contestata è l’inosservanza della L. n. 4 del 1953, art. 1 secondo cui “è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare all’atto della corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti un prospetto di paga in cui devono essere indicati … tutti gli elementi che compongono la retribuzione”.

Trattasi di norma indubbiamente connessa con la denuncia e il versamento dei contributi, in quanto intesa a rendere edotto il lavoratore, e di riflesso anche l’ente previdenziale, di tutti gli elementi retributivi che costituiscono la base imponibile della contribuzione previdenziale (in questo senso Cass. n. 21484 dell’8 agosto 2008 in analoga fattispecie).

3. In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Firenze diverso giudice, che procederà al riesame della causa sulla base del principio di diritto in precedenza evidenziato, secondo cui la regolarizzazione contributiva D.L. n. 79 del 1997, ex art. 4 determina l’estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio che siano connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonchè con la denuncia e con il versamento dei contributi e dei premi.

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Firenze diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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