Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17622 del 28/06/2019
Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17622
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16226-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.M.A. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso
lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RICCARDO ARTICO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1215/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA, depositata il 29/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento ai fini ad IRES-IVA, per l’anno di imposta 2009, ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, annullando l’avviso di accertamento perchè emesso senza comunicare “l’esito dell’istruttoria effettuata e senza concedere i 60gg previsti dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, per presentare le proprie osservazioni, prima di emettere l’atto impositivà.
Diritto
La Società DMA s.r.l. si costituisce con controricorso. CONSIDERATO
che:
il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018, prevede che le controversie definibili sono sospese, su apposita richiesta del contribuente, con conseguente sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019;
DMA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e difesa, ha depositato apposita istanza il 12 aprile 2019.
P.Q.M.
Dichiara sospeso il giudizio, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019