Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17622 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 25/08/2020), n.17622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25796-2018 proposto da:

S.S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELIO DEL VILLANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA

REPUBBLICA DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Milano, S.S.O., cittadino della Nigeria, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 3830/2018, depositato il 17 luglio 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando inattendibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso S.S.O. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecuzione del decreto impugnato, dovendo tale istanza essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, a norma dell’art. 373 c.p.c. (Cass., 17/11/1971, n. 3298) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

2. Nel merito, va rilevato che, con i tre motivi di ricorso, S.S.O. denuncia la contraddittoria motivazione circa un punto fondamentale della controversia, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia inteso riconoscere al medesimo la protezione sussidiaria, nè quella umanitaria, sebbene ricorressero i relativi presupposti.

2.2. Le censure sono inammissibili.

2.2.1. La proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197). Pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio (ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8) se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c) (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016). La nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale – di cui è menzione nella norma succitata – deve, infatti, essere rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass., 12/12/2018, n. 32064).

2.2.2. Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente ha allegato una vicenda relativa a pretesi furti di petrolio commessi da un gruppo denominato Ijo, che avrebbero dato luogo a scontri violenti con la popolazione del villaggio nel quale l’istante abitava. E tuttavia, il giudice di merito ha accertato in fatto che, non solo i fatti narrati non hanno trovato conferma alcuna nelle fonti internazionali citate nel decreto impugnato, che “non fanno menzione di tali violenze legate al gruppo Ijo in Lagos”, ma che il richiedente ha descritto – “in modo del tutto generico” – un solo episodio di violenza al quale avrebbe assistito, peraltro “del tutto scollegato da una appartenenza ad un gruppo etnico”. Di più, la narrazione circa la presunta situazione di violenza si è rivelata in contrasto con il fatto che il medesimo abbia lasciato nel suo Paese tutta la sua famiglia, compreso un figlio minorenne.

Il Tribunale ne ha tratto, pertanto, il ragionevole e motivato convincimento – per il che non sussiste il vizio di radicale assenza di motivazione denunciato dal ricorrente – che tale allegazione dei fatti che avrebbero indotto lo straniero ad abbandonare la Nigeria non abbia attinenza alcuna con il pericolo di un danno grave derivante da una situazione di violenza generalizzata, a causa di un conflitto interno o internazionale, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Ad ogni buon conto, il Tribunale ha altresì accertato – mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate – l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata e generalizzata nella regione della Nigeria dalla quale proviene il ricorrente, laddove il mezzo, oltre che generico, ripropone questioni di merito già esaminate dal Tribunale.

2.2.3. Per quanto concerne la protezione umanitaria – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019)-, va osservato che, ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, è evidente che la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Nel caso di specie, la narrazione dei fatti che avevano indotto lo straniero ad abbandonare il proprio Paese si è rivelata – e la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass., 05/02/2019, n. 3340) – del tutto inidonea a fondare una domanda di protezione internazionale, anche nella forma del permesso umanitario di soggiorno, avendo il Tribunale accertato, non soltanto la mancanza di palesi e generalizzate violazioni dei diritti umani nella zona di provenienza del ricorrente, ma altresì che l’istante non ha allegato alcuna specifica situazione di vulnerabilità, o ragioni che possano far ritenere un’effettiva disparità tra la vita condotta in Italia e quella condotta nel suo Paese di origine, anche sotto il profilo lavorativo.

Nè il ricorrente ha dedotto in questa sede di avere allegato, nel giudizio di merito, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

2.3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 01 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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