Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17621 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 28/07/2010), n.17621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11509-2009 proposto da:

S.S., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

BOER PAOLO, che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato LANZETTA

ELISABETTA, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 374/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/08/2008 r.g.n. 142/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato CARLO DE ANGELIS per delega PAOLO BOER;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per: accoglimento ricorso P.

W. e rigetto controricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Terni, giudice del lavoro, P. W. ed altri 40 dipendenti dell’INPS convenivano in giudizio detto istituto per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme loro trattenute sulla retribuzione, a titolo di contributo di solidarietà del 2% ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, in quanto aventi diritto, per il periodo successivo all’1.10.1999, al trattamento pensionistico integrativo erogato dal Fondo per la previdenza integrativa gestito dallo stesso Istituto; sostenevano i ricorrenti che tale contributo di solidarietà avrebbe dovuto essere applicato solamente sulle prestazioni integrative successive alla cessazione del servizio, e non anche sulla retribuzione percepita in costanza del servizio medesimo.

2. Il Tribunale accoglieva il ricorso, ma la Corte d’Appello di Perugia, accogliendo il gravame proposto dall’Inps, rigettava le domande.

La Corte territoriale osservava che il legislatore, prevedendo il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative “erogate o maturate presso i fondi”, aveva inteso assoggettare a tale contributo non solo chi già percepisce l’assegno integrativo, ma anche chi, al momento della soppressione del fondo, ha maturato il relativo diritto secondo il relativo regolamento, pur non usufruendone in quanto tuttora in servizio.

3. Avverso l’anzidetta sentenza P.W. ed altri 37 lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, cui l’Inps ha resistito con controricorso. Sia i ricorrenti che l’Inps hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, sostenendo, sulla base di ampie argomentazioni, che, prevedendo tale disposizione l’applicazione del contributo integrativo solo alle “prestazioni integrative”, il contributo stesso non può essere richiesto ai lavoratori ancora in servizio, che ancora non usufruiscono nè della pensione base nè del relativo trattamento integrativo.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. La questione è già stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 11732 del 2009, e altre pronunzie successive conformi (cfr. Cass. n. 12735 del 2009; 12905 del 2009), e a tale indirizzo il Collegio intende dare continuità con le seguenti precisazioni.

2.2. La L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 2, ha disposto, a decorrere dall’1.10.99, la soppressione dei fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti degli enti indicati al comma precedente e della gestione speciale costituita presso l’Inps, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi; il successivo comma 3 ha poi riconosciuto agli iscritti ai fondi soppressi “il diritto all’importo del trattamento pensionistico calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1.10.1999”; quindi il comma 5 ha stabilito che, sempre dall’1.10.1999, “è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2”.

2.3. La ricognizione normativa consente di rilevare che la legge – come le decisioni sopra menzionate hanno precisato – prescrive, inequivocabilmente, che il contributo di solidarietà di che trattasi deve essere applicato sulle “prestazioni integrative”, cioè sui trattamenti pensionistici contemplati dal Fondo, e non già sulle retribuzioni percepite dai dipendenti ancora in attività di servizio, come invece attuato dall’Istituto seguendo l’interpretazione della norma dal medesimo prospettata.

2.4. Ancora deve rilevarsi che le aggettivazioni “erogate” e “maturate” si riferiscono indiscutibilmente alle predette “prestazioni integrative” e non già, come vorrebbe l’Istituto ricorrente, al “diritto all’importo del trattamento pensionistico” riconosciuto dal precedente comma 3. Lo stesso significato delle ricordate aggettivazioni, nel loro testuale riferimento alle “prestazioni integrative”, è chiaro, indicando il termine “erogate” le prestazioni corrisposte agli aventi diritto e quello “maturate” le prestazioni riguardo alle quali, pur sussistendo le “anzianità contributive maturate alla data del 1.10,1999” (riconosciute dal comma 3), non si siano, tuttavia, ancora verificate tutte le condizioni cui la legge subordina la loro attribuibilità, e dunque la cessazione dal servizio nonchè il possesso dei requisiti per il conseguimento delle prestazioni del regime pensionistico obbligatorio di appartenenza (come risulta, invero, dalla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 3, secondo periodo, secondo cui l’importo del trattamento pensionistico integrativo viene erogato “in aggiunta” ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base, e dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, primo periodo, in forza del quale il trattamento integrativo si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza: v, Cass. n. 23094 del 2008 – richiamata dall’INPS nella memoria illustrativa – ove la rilevanza del momento di “esigibilità” della pensione, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, conferma la natura costitutiva di fatti diversi dalla sola “maturazione” dell’anzianità contributiva: si che, se il trattamento non è “esigibile”, non lo è neanche il contributo di solidarietà, che si applica, appunto, sulla pensione, e non sulla retribuzione).

2.5. Ne consegue che “la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del 2% ivi introdotto si applica, a decorrere dall’1.10.1999, soltanto sulle prestazioni integrative, contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali si sia realizzata la fattispecie costitutiva del relativo diritto e, quindi, ove sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, fra i quali va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio, dovendosi invece escludere la applicabilità del suddetto contributo a carico dei lavoratori ancora in servizio dopo la suddetta data”.

3. Il ricorso deve quindi essere accolto. Consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento delle domande e quindi la condanna dell’Inps a restituire ai dipendenti attuali ricorrenti le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, con i relativi interessi.

4. L’esito alterno delle fasi di merito, nonchè il formarsi recente dell’orientamento di legittimità sulla questione esaminata, inducono alla compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie le domande e condanna l’Inps a restituire ai ricorrenti le somme trattenute con gli interessi.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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