Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17621 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 05/09/2016), n.17621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30018/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

THE CARBORUNDUM CO.;

– intimata –

avverso la decisione n. 3929/03/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di MILANO del 07/10/2013, depositata il 31/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue: Il 31 ottobre 2013 la CTC – sezione regionale di Milano, ha respinto il ricorso dell’Agenzia, ricorso proposto contro la sentenza n. 7476/11/1990 della CT di secondo grado di Milano che (in conformità alla decisione della locale commissione di primo grado) aveva accolto il ricorso della società contribuente “The Carborundum Company”) contro silenzio-rifiuto su istanza di rimborso di ILOR versata in relazione a “royalties” percepite nel corso dell’anno 1983, istanza proposta sulla premessa che detti proventi non fossero assoggettabili a detta tassazione per effetto della vigente convenzione internazionale tra l’Italia e USA, ratificata da ultimo con L. n. 763 del 1985. La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che “i compensi corrisposti a titolo di royalties a soggetti non residenti rientrano tra i redditi da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, e quindi esclusi dall’imposizione ai fini ILOR”. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte contribuente non si e difesa. La causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/5/16 dell’11 Luglio ‘16. Tanto premesso, si osserva che la notificazione del ricorso per cassazione è stata richiesta il 15 dicembre 2014 (v. relata in calce) e dunque tempestivamente rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo previgente. Ai fini della tempestività dell’impugnazione è sufficiente la prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica, mentre la prova dell’avvenuto perfezionamento di quest’ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1, ovvero fino all’adunanza della Corte in Camera di consiglio prevista dall’alt. 380 bis c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429). Nulla ha depositato la parte ricorrente e dunque va dichiara l’inammissibilità del suo ricorso, atteso che neppure nell’archivio informatico della cancelleria risulta alcunchè. Peraltro, anche in caso di eventuale esito negativo della notificazione dell’impugnazione per causa non imputabile al notificante (nella specie neppure invocata), l’inammissibilità non si sarebbe determinata solo ove la notificazione fosse stata rinnovata entro un sollecito lasso di tempo dalla precedente (Cassazione civile sez. 2^, 21 novembre 2006, n. 24702; Cassazione civile sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352). Nulla di tutto ciò risulta, non avendo la difesa presenziato all’odierna adunanza camerale. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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