Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17620 del 28/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 28/07/2010), n.17620
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sui ricorso 24245-2006 proposto da:
G.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato AGUGLIA BRUNO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato COTTO CARLO giusta
mandato in calce la ricorso;
– ricorrente –
contro
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Comunale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio
dell’avvocato MARZANO ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIPITONE FEDERICO CLAUDIO giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 722/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 14/06/2006, RG n. 260/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/04/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha chiesto dichiararsi l’estinzione per rinuncia.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso proposto da G.P.M. contro la Regione Piemonte per la cassazione della sentenza resa fra le dette parti dalla Corte d’Appello di Torino il 14 giugno 2006;
visto il controricorso;
vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso, notificata al controricorrente;
vista l’accettazione del controricorrente;
ritenuta la regolarità della rinunzia e dell’accettazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per rinunzia; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010