Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17620 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24511-2017 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI

46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATI RISCOSSIONE già EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio

dell’avvocato IICH ThA NATAVI” rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE MAZZOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 444/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 19/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILFNATO IN FATTO E IN DIRITTO

che, con sentenza depositata il 19.4.2017, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato nullo, per mancata partecipazione dell’INPS quale ente impositore, il processo di primo grado promosso da C.P. nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. e volto alla declaratoria di nullità della notifica delle cartelle esattoriali recanti l’ingiunzione di pagamento di contributi previdenziali e dell’intervenuta prescrizione del credito relativo a questi ultimi; che avverso tale pronuncia C.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria;

che, con ordinanza n. 22538 del 2018, questa Sesta sezione civile ha rimesso alla Quarta sezione civile (Lavoro) controversia affatto sovrapponibile alla presente, sul rilievo del valore nomofilattico che assumerebbe sia in ragione della necessità di operare un raffronto tra il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 e il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, sia a causa della necessità di qualificare una domanda giudiziale come la presente, in ipotesi riconducibile, in via alternativa, ad un’azione di accertamento negativo del credito previdenziale o, stante la dedotta omessa notifica della cartella richiamata nell’estratto di ruolo, ad un procedimento esecutivo viziato, con differenti implicazioni circa la legittimazione contraddire del concessionario e della partecipazione necessaria dell’ente impositore;

che, pertanto, non ravvisandosi le condizioni per la definizione in camera di consiglio, anche la presente controversia va rimessa alla Quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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