Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17620 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 25/08/2020), n.17620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24586-2018 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Milano, K.A., cittadino della Costa d’avorio, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesima dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 2902/2018, depositato il 27 giugno 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando inattendibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesima specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso K.A. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato ad un solo motivo. Il Ministero ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso K.A. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè la illogicità e mancanza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia inteso riconoscere al medesimo la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), nè quella umanitaria, sebbene ricorressero i relativi presupposti.

1.2. Il mezzo è inammissibile.

1.2.1 A norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale deve, infatti, essere rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisca apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass., 12/12/2018, n. 32064).

1.2.2. Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente ha allegato una vicenda del tutto personale (suicidio in carcere della matrigna, per una denuncia sporta nei suoi confronti dall’istante, e conseguenti minacce di morte da parte dei fratellastri) che non ha attinenza alcuna con il pericolo di un danno grave derivante da una situazione di violenza generalizzata, a causa di un conflitto interno o internazionale, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Ad ogni buon conto, il Tribunale ha altresì accertato – mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate – l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione della Costa d’avorio dalla quale proviene il ricorrente, laddove il mezzo, oltre che generico, ripropone questioni di merito già esaminate dal Tribunale, che ha proceduto anche all’audizione personale del richiedente.

1.2.3. Per quanto concerne la protezione umanitaria – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019 -, va osservato che, ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, è evidente che la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Nel caso di specie, la narrazione dei fatti che avevano indotto lo straniero ad abbandonare il proprio Paese si è rivelata – e la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass., 05/02/2019, n. 3340) – del tutto inidonea a fondare una domanda di protezione internazionale, anche nella forma del permesso umanitario di soggiorno, avendo il Tribunale accertato, non soltanto la mancanza di palesi violazioni dei diritti umani nella zona di provenienza del ricorrente, ma altresì che l’istante non ha allegato alcuna specifica situazione di vulnerabilità, o ragioni che possano far ritenere un’effettiva disparità tra la vita condotta in Italia e quella condotta nel suo Paese di origine, nel quale il medesimo ben potrebbe praticare anche le terapie necessarie alla cura della frattura della quale è portatore.

Nè il ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto in questa sede di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

1.3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 01 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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