Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17620 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 05/09/2016), n.17620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29993/2014 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ESCHILO 33,

presso lo studio dell’avvocato MANUELA DI SARTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO FONTANA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE SIRACUSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2379/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RLGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 10/12/2013,

depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2016 dal Presidente Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue: La CTR – Sicilia ha dichiarato inammissibile l’appello di V.L. gravame proposto contro la sentenza della CTP di Siracusa che aveva rigettato il ricorso proposto dal medesimo contribuente – ed ha così confermato gli avvisi di accertamento per TARSU relativa agli anni 2006-2010 concernenti due unità immobiliari site in (OMISSIS) che la parte ricorrente assumeva costituire unità unica e comunque di superficie complessivamente più ridotta di quella determinata dall’amministrazione comunale siracusana. La predetta CTR – dopo avere dato atto che l’appello si era sostanziato “in una censura alla condotta, anche giudiziale, del Comune, ma non contiene alcun riferimento critico alla decisione impugnata” – ha motivato la decisione nel senso che l’appello stesso risultava privo del requisito della specificità dei motivi, atteso che la parte appellante si era limitata “alla elencazione di quelle che a suo giudizio sarebbero falsità affermate dal Comune nel corso del giudizio”, senza indicare quali parti della pronuncia appellata dovevano considerarsi meritevoli di riforma nè le ragioni di siffatta eventuale riforma. La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato due motivi. L’amministrazione comunale non ha svolto difese. La causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/6/16 dell’11 Luglio ‘16. Con il primo motivo di ricorso, rubricato come violazione dell’art. 112 c.p.c., ma correlato esplicitamente nel testo all’art. 53 proc. trib., la parte ricorrente – dopo avere evidenziato che il termine di paragone per valutare il requisito della specificità dei motivi di appello “e la motivazione della sentenza impugnata” – denuncia che “la specificità dei motivi di appello emerge ictu oculi dalla chiara ed univoca esposizione sia della domanda che delle ragioni della stessa, non richiedendosi una rigorosa e formalistica enunciazione dei motivi”. Rileva, inoltre, che le conclusioni della sentenza impugnata “non si fondano su basi specifiche ma soltanto su generiche affermazioni di principio”, sicchè è richiesta “una minore precisione all’appellante”. Il motivo è manifestamente fondato. Va premesso che la causa, dovendo essere rinviata alla pubblica udienza solo se “non ricorrono le ipotesi previste all’art. 375”, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ben può essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375 c.p.c., n. 5) diversa da quella opinata dal altro relatore nella iniziale relazione (Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009, Rv. 607447). Tanto premesso, si osserva che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. (Sez. 6-5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624). Nella specie il contribuente ha sostenuto in appello che la decisione del primo giudice fosse errata laddove riconosceva che, sulla sola scorta delle visure catastali, il Comune aveva dato prova che l’immobile era distinto in due unità immobiliari ciascuna con superficie più ampia di quella che l’interessato affermava essere adibita a studio professionale; mentre dalle visure si rilevavano solo i vani catastali e non la loro superficie. Ribadiva ancora nel gravame che l’immobile, pur articolato su due subalterni catastali, era in realtà unico come risultava anche da planimetria e perizia in atti e persino da due sentenze definitive rese dalla CTP di Siracusa in materia di ICI. Dunque, da un lato il dissenso del contribuente verso la sentenza di primo grado ben può manifestarsi nella mera riproposizione in appello delle ragioni d’impugnazione del tributo, dall’altro la CTR si affida a enunciazioni meramente verbalistiche per tacciare di aspecificità l’appello laddove non mancava invece la disamina delle ragioni addotte dal contribuente nel contrapporsi alla decisione di prime cure. Accolto il primo motivo di ricorso, il secondo resta logicamente e giuridicamente assorbito essendo declinato esclusivamente in termini di omessa pronuncia sui motivi di appello. In conclusione, la sentenza impugnata, essendosi discostata dai superiori principi regolativi nel dichiarare inammissibile l’appello, va cassata con rinvio al giudice competente che, in diversa composizione, dovrà regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Sicilia, sez. Siracusa, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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