Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1762 del 28/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1762 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: MASSERA MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso 25371-2007 proposto da:
MAZZACCARO GIANLUCA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 2-B, presso lo studio
dell’avvocato DE MARTINI CORRADO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GASTINI LUCA giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
2152

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. 00774430151, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 300, presso lo

1

Data pubblicazione: 28/01/2014

studio

dell’avvocato

BAFILE

GIOVANNI,

che

la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BAFILE
FRANCESCO giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 1170/2006 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/07/2006 R.G.N.
790/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MAS SERA;
udito l’Avvocato GIOVANNI BAFILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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EUROFIOCCHI S.P.A. , LUPI GIUSEPPE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.1 – Con sentenze non definitiva in data 28 aprile – 14
maggio 1990 e definitiva del 22 maggio – 12 giugno 1992 il
Tribunale di Alessandria, con la prima attribuì la
responsabilità del sinistro all’origine della controversia

e, con la seconda, condannò quest’ultimo e la Universo
Assicurazioni S.p.A. a pagare al Mazzaccaro E. 140.000.000.
.2 – La Corte d’Appello di Torino (sentenza in data 31
ottobre – 28 novembre 1997), in accoglimento dell’appello
incidentale di Lupi e Universo Assicurazioni, dichiarò nulla
la sentenza di primo grado, sia per l’omessa integrazione
del contraddittorio nei confronti della Italfiocchi
International S.p.A., proprietaria dell’automezzo condotto
dal Lupi, sia per la nullità della citazione in giudizio di
costui.
.3 – Riassunto il giudizio, il Tribunale di Alessandria
(sentenza in data 11 – 16 febbraio 2004) ripartì le
responsabilità come da sentenza poi annullata e condannò il
Lupi, la Eurofiocchi S.p.A. (già Italfiocchi International)
e l’Italiana Assicurazioni S.p.A. (che aveva incorporato la
Universo Assicurazioni) a pagare al Mazzaccaro la somma di
e. 340.000,00, sotto detrazione della somma di e. 258.228,04
già pagata dalla Italiana Assicurazioni.
.4 – Con sentenza in data 9 giugno – 4 luglio 2006 la Corte
d’Appello di Torino confermò integralmente la sentenza del
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per il 20% a Gianluca Mazzaccaro e per 1’80% a Giuseppe Lupi

Tribunale.

La Corte territoriale osservò per quanto

interessa: la ripartizione delle responsabilità era
condivisibile; danno biologico, danno morale e danno
patrimoniale erano stati liquidati in misura congrua;
correttamente il primo giudice aveva ritenuto il danno

.5 – Avverso la suddetta sentenza il Mazzaccaro ha proposto
ricorso per cassazione affidato ad un unico, complesso
motivo, illustrato con successiva memoria.
La

Italiana

Assicurazioni

S.p.A.

ha

resistito

con

controricorso.
Il Lupi e la Eurofiocchi non hanno espletato attività
difensiva.
Il ricorso, originariamente avviato alla trattazione in
camera di consiglio ai sensi degli artt. 377 – 380-bis
c.p.c., è poi stato rimesso alla pubblica udienza.
La Italiana Assicurazioni ha presentato memoria con la quale
assumeva, tra l’altro, di avere corrisposto al ricorrente in
data 17 marzo 2004 l’ulteriore importo di C. 300.618,71 di
cui nel ricorso non era stata fatta menzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE

.1 – L’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del
ricorso sollevata dalla resistente è manifestamente
infondata.
E’ vero che il ricorso è stato notificato alla Italiana
Assicurazioni non nel domicilio eletto nel giudizio di
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esistenziale categoria del danno morale.

appello (in Torino presso lo Studio Salvini), ma presso il
procuratore officiato nel giudizio di primo grado, con
conseguente nullità della notifica, ma il ricorso è stato
notificato ritualmente al Lupi e alla Eurofiocchi; ne
consegue che esso è ammissibile ma la Corte avrebbe dovuto

della Italiana Assicurazioni. Tuttavia tale adempimento
risulta superfluo essendosi la resistente costituita e
avendo espletato le proprie difese.
.2 – Con l’unico motivo di ricorso si adduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. in tema di
identificazione e liquidazione del danno esistenziale.
Assume il ricorrente che la più recente giurisprudenza di
legittimità in armonia con i concreti segni
nell’evoluzione interpretativa provenienti dalla Corte
Costituzionale riconosce il danno esistenziale quale
autonoma e legittima categoria giuridica in seno all’art.
2059 c.c. Egli aggiunge che il danno esistenziale, a
differenza del danno morale il quale attiene alla sfera
emotiva e interiore del singolo, è oggettivamente
accertabile attraverso l’esame di precise circostanze
comprovanti l’adozione di scelte di vita diverse da quelle
che sarebbero state seguite in assenza dell’evento dannoso.
.3 – Il ricorso, che presenta le ragioni d’inammissibilità
indicate nella relazione ex art. 380-bis, depositata in
atti, giacché viola palesemente il disposto dell’art. 3665

ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti

bis c.p.c. non essendo in esso rinvenibile il prescritto
quesito di diritto formulato secondo il modello
ripetutamente definito dalla giurisprudenza di legittimità,
risulta anche manifestamente infondato.
.3 – Infatti, in forza del principio di unitarietà del danno

delle Sezioni Unite, è ormai acquisito (confronta, ex
multis, la recente Cass. Sez. III, n. 3290 del 2013) che non
è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di
“danno esistenziale”, in quanto, ove in essa si
ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di
interessi della persona di rango costituzionale, ovvero
derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi
dell’art. 2059 c.c., con la conseguenza che la liquidazione
di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non
consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si
intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi
di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe
illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili
alla stregua del menzionato articolo.
.4 – Nella specie i giudici di merito hanno già provveduto a
determinare il danno ex art. 2059 c.c.; in particolare la
sentenza impugnata ha evidenziato che il Tribunale aveva
rafforzato la liquidazione del danno morale con una
ulteriore erogazione correlata alla particolare intensità
della sofferenza e dell’incidenza psicologica del trauma su
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non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008

un ragazzino in età di sviluppo e privo dell’equilibrio
della persona adulta.
D’altra parte il ricorrente non ha addotto – e tanto meno
riferito testualmente – di avere sottoposto alla valutazione
del giudice di appello le genericamente asserite “precise

da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell’evento
dannoso”.
.5 – Pertanto il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio
della soccombenza. La liquidazione avviene come in
dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M.
140/2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi
professionali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi C. 4.700,00, di cui C. 4.500,00 per compensi,
Roma 20.11.2013.
Il Consiglier Est nsore
94„,

Il Presidente.

circostanze comprovanti l’adozione di scelte di vita diverse

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