Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1762 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34066/2018 proposto da:

C.Y., elettivamente domiciliato in ROMA rappresentato e difeso

dall’avv.to Michele Carotta, con studio in Vicenza Strada

Marosticana 541, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 dal Cons. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. C.Y., cittadino della (OMISSIS), ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato il ricorso avverso il diniego di riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale, deliberato dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente aveva narrato che alcuni suoi familiari erano stati ritenuti, contrariamente al vero, affetti dal virus Ebola, ed erano stati tradotti in Ospedale dove avevano effettivamente contratto la malattia ed erano deceduti. Ha dedotto di essere fuggito per il timore che potesse accadergli la stessa cosa.

2. Il Ministero dell’Interno intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità ed erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi che regolano l’onere della prova in tema di riconoscimento dello status di rifugiato.

1.1. Lamenta che il Tribunale non aveva assolto il dovere di cooperazione istruttoria e non aveva valutato la documentazione prodotta.

1.2. Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti, è del tutto generica, in quanto non dà conto di fonti informative, alternative a quelle indicate nel decreto impugnato (cfr. pag. 8 del provvedimento che esamina il rapporto aggiornato di Amnesty International) dalle quali desumere notizie diverse da quelle ivi emergenti sull’epidemia di ebola e sulle condizioni di soggezione della cittadinanza, dalla quale derivava la violazione dei diritti umani denunciata, e, conseguentemente, il fumus persecutionis che costituisce il presupposto della tutela invocata.

1.3. Al riguardo, il ricorrente censura il provvedimento, denunciando genericamente l’omessa valutazione della “documentazione prodotta”, senza alcuno specifico riferimento alle produzioni effettuate e senza allegare un indice degli atti rilevanti che non sarebbero stati valutati, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare la violazione denunciata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la nullità ed erroneità della sentenza, in relazione alla protezione sussidiaria per omesso utilizzo dei criteri di valutazione della situazione del paese di provenienza e del rischio concreto al quale sarebbe sottoposto ove fosse rientrato nel territorio di provenienza.

2.1. In relazione ai presupposti previsti per la fattispecie richiesta (condanna a morte, tortura o altra forma di trattamento disumano e degradante, minaccia grave per violenza indiscriminata), lamenta che non era stato esaminata la condizione del paese di provenienza in relazione ai rapporti Amnesty aggiornati.

2.3. In disparte l’evidente lapsus calami, con il quale in rubrica viene indicato il (OMISSIS) come paese di provenienza (e non la (OMISSIS)), il motivo è inammissibile perchè l’omesso esame del fatto storico, consistente nelle COI aggiornate, contrasta con la trascrizione nel corpo del decreto impugnato del rapporto di Amnesty International 2017/2018 (cfr. pag. 8 del decreto impugnato) che risulta, quindi, esaminato e dal quale non sono emersi i presupposti specifici necessari per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

3. La mancata tempestiva difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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