Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1762 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1762 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 19410-2013 proposto da:
RICIGLIANO ANNA C.F. RCGNNA71A52F839F, domiciliata in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro
2017
3185

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 24/01/2018

- controri corrente –

avverso la sentenza n. 2632/2012 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/08/2012 R.G.N.

72/2008.

Rg.n.19410/2013
RILEVATO
Che la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della
stessa città che aveva respinto la domanda di Anna Ricigliano, accertando la
legittimità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane spa per
ragioni “di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla

Campania UDR Secondigliano,assente dal 7.10.2004 al 15.1.2005”.
Che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di legittimità del termine, ritenendo
assolto l’onere di specificazione della causale sostitutiva in considerazione dell’ambito
aziendale complesso quale quello della società datrice di lavoro, riportandosi
all’orientamento espresso da questa Corte in particolare con le sentenze n.1576 e
n.1577 del 2010 e rilevando altresì che la società aveva assolto anche l’onere
probatorio a suo carico posto avendo prodotto, su disposizione del Tribunale ai sensi
dell’art.421c.p.c., prospetto relativo alle sostituzioni effettuate dai lavoratori assunti a
termine nel periodo in considerazione, raffrontate ai giorni di assenza del personale a
tempo indeterminato.
Che avverso tale sentenza la Ricigliano ha proposto ricorso affidato a due motivi, ai
quali ha opposto difese Poste spa con controricorso.
CONSIDERATO
Che i motivi di gravame hanno riguardato:1) la violazione e falsa applicazione degli
artt.1362 e ss c.c. ed omessa e contraddittoria pronuncia in ordine ad un punto
decisivo della controversia , ai sensi degli artt.360 c.1 n.3 , n.4 e n.5 c.p.c., per

sostituzione del personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza

essere generica la clausola giustificativa del termine apposta al contratto , non
essendo stati specificati non solt le effettive esigenze di sostituzione di specifici uffici,
ma anche i nominativi dei dipendenti sostituiti, secondo l’insegnamento della Corte
Cost. n.214/2009.2) la violazione ed erronea applicazione dell’art.2697 c.c. e
del Dgls,in relazione all’art. 360 c.1 n.3 c.p.c.. Secondo la ricorrente la Corte non
avrebbe considerato che Poste non ha provato, come sarebbe stato suo onere, che la
Ricigliano era stata effettivamente adibita a sostituire personale assente, non
essendo sufficiente per provare tale circostanza la sola corrispondenza , in generale,

i

tra il numero di

l’assenze

del personale addetto al recapito nell’ufficio di

Secondigliano e il numero di assunti a termine, in conformità alla causale posta a
fondamento dell’assunzione.
Che i motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono
infondati. Questa Corte ha più volte ribadito ( cfr per tutte Cass.n.1576/2010 e da
ultimo Cass. n. 208/2015 , Cass. n.1246/2016 ) che “In tema di assunzione a termine

soddisfatto, nelle situazioni aziendali complesse, oltre che dall’enunciazione delle
predette esigenze, dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di
riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da
sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di
determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati
nominativamente, e di verificare la sussistenza del prospettato presupposto di
legittimità, tanto alla luce sia della sentenza della Corte cost. n. 107 del 2013, che ha
rigettato la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368
del 2001, sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010, in C98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la
clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE”.
Che nel caso di specie non è contestato che tali elementi fossero contenuti nel
contratto stipulato tra le parti. Inoltre sempre questa Corte ha rilevato come l’onere di
prova da parte del datore di lavoro dell’esistenza della ragione sostitutiva, stante la
specificità della causale così come indicata dalle decisioni prima ricordate , può
ritenersi assolto quando sia determinato il numero dei lavoratori da sostituire,
sebbene non identificati nominativamente (Cfr Cass.n.1577/2010, Cass.N.
23119/2010). A ciò consegue che la prova delle esigenze sostitutive può ritenersi
assolta attraverso la corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti
con contratto a termine per lo svolgimento di una determinata mansione ed il numero
di scoperture, ossia di assenze in servizio, verificatesi tra i lavoratori stabili in tale
periodo. Questa Corte ha infatti statuito che il datore di lavoro ben può utilizzare il
lavoratore in un insieme di sostituzioni successive per scorrimento, ciò rientrando
nell’ambito del potere organizzativo dell’imprenditore ( cfr Cass. n. 20647/2017 ).

2

di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l’onere di specificazione è

Che

nel caso in esame , con motivazione esente da vizi logici e dunque non

sindacabile in questa sede di legittimità, la corte territoriale ha rilevato che dalla
documentazione acquisita in primo grado su disposizione del tribunale ( prospetto
delle presenze -assenze a firma del responsabile dell’ufficio postale UDR di
Secondigliano) , era appunto emerso che, nel periodo di cui è causa, il numero delle
giornate di assenza dei lavoratori a tempo indeterminato era di 656, a fronte delle

Che

il ricorso deve pertanto essere respinto . Le spese, liquidate come da

dispositivo,seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite
del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater

DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis
dello stesso art.13 .
Così deciso nell’Adunanza camerale del 12.7 .2017

381giornate di lavoro degli assunti a termine.

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