Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1762 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27433-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

TROMBETTA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1127/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

24/10/13, depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 1127/2013 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto da R.A. avverso cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di contributi IVS Gestione commercianti eccedenti il minimale, relativi agli anni 1998 e 1999, aveva ritenuto estinto per prescrizione il credito contributivo dell’INPS. L’INPS ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di due motivo. R.A. ha resistito con tempestivo controricorso. Riscossione Sicilia s.p.a. è rimasta intimata.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di rigetto del ricorso

Il Collegio condivide tale valutazione.

Si premette che con il primo articolato motivo l’istituto previdenziale ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2933 c.c., commi 1 e 2, della L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis convertito con modificazioni nella L. n. 438 del 1992.

Premesso che le somme iscritte a ruolo si riferivano a contributi a percentuale relativi agli anni 1998 e 1999 e relative sanzioni risultati dovuti in esito ad accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di un maggior reddito di impresa conseguito dal R., ha sostenuto, in sintesi, che il diritto ai contributi era sorto in coincidenza con l’accertamento fiscale dal quale era emerso un reddito superiore a quello dichiarato da controparte; solo in questo momento, infatti, esso istituto previdenziale aveva acquisito contezza del proprio credito, così realizzandosi la condizioni di cui all’art. 2935 cod. civ., per cui il diritto poteva essere fatto valere. poichè l’accertamento dell’Agenzia delle entrate risaliva al 25.8.2005 la cartella esattoriale opposta, notificata il 23.5.2007, era idonea a determinare l’interruzione del termine di prescrizione in quanto intervenuta nel quinquennio dal detto accertamento.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., comma 8, della L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis convertito con modificazioni nella L. n. 438 del 1992. sostenuto che, anche a voler ritenere i contributi in controversia dovuti a decorrere dalla data prevista per il relativo pagamento, coincidente rispettivamente con il 21 giugno ed il 30 novembre dell’anno 1998 e con il 20 giugno ed il 30 ottobre dell’anno 2000, ugualmente doveva escludersi il decorso della prescrizione a partire dalle date sopraindicate, venendo in rilievo la condotta del debitore che, dichiarando un importo inferiore, aveva dolosamente occultato l’esistenza del credito.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Invero secondo l’orientamento di questa Corte al quale occorre dare continuità, non avendo parte ricorrente offerto elementi per una sua rimeditazione, l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. tra le altre, Cass. n. 10828 del 2015, n. 21026 del 2014, ord. n. 3584 del 2012, n. 2417 del 1963, n. 2002 del 1963).

Da quanto sopra consegue l’ininfluenza al fine del decorso della prescrizione del momento in cui, all’esito dell’accertamento tributario, l’istituto previdenziale ha acquisito conoscenza dei maggiori redditi del R. e quindi dell’obbligo di questi alla ulteriore contribuzione; la cartella esattoriale, notificata al R., per come pacifico, decorsi cinque anni dalla data prescritta per i versamenti dei contributi, era quindi inidonea a determinate l’interruzione del termine di prescrizione.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

La questione relativa alla condotta dolosa del debitore nell’occultamento del debito, al fine della sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8 non risulta in alcun modo affrontata dalla sentenza impugnata.

Questa Corte ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 1435 del 2013, n. 20518 del 2008, n. 22540 del 2006 n. 6254 del 2004).

Parte ricorrente si e sottratto agli oneri prescritti al fine della valida deduzione del motivo di ricorso in esame avendo omesso di allegare, prima ancora che di dimostrare mediante il pertinente richiamo agli atti di causa, di avere tempestivamente eccepito che il decorso del termine prescrizionale doveva ritenersi sospeso in conseguenza della dolosa condotta del debitore intesa all’occultamento della esistenza del debito. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, assorbite le deduzioni della parte controricorrente formulate con riferimento agli esiti del giudizio tributario afferente i maggiori redditi accertati.

Le spese del giudizio sono regolate secondo soccombenza.

PQM

1,a Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione a parte controricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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