Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17619 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. D.S. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in Roma, v. Luigi

Tosti, n. 33, presso il sig. D’Amico Luciano;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato-

per la cassazione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del

Tribunale di Napoli n. 2248 del 2009, depositata il 23 febbraio 2009

(e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 1 agosto 2006, l’AVV. D.S. proponeva opposizione avverso il verbale n. (OMISSIS), notificato l’8 luglio 2006, con il quale la Polizia municipale del Comune di Napoli gli aveva contestato, nella qualità di proprietario dell’autoveicolo targ. (OMISSIS), l’infrazione di cui all’art. 158 C.d.S., commi 2 e 5, (sosta nello spazio riservato allo stazionamento ed alla fermata dei mezzi pubblici), accertata alle ore (OMISSIS), con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 71,00 e della sanzione accessoria della decurtazione di due punti dalla patente di guida, oltre al blocco del veicolo con attrezzo applicato alle ruote ai sensi dell’art. 59 C.d.S., comma 3.

Il giudice di pace di Napoli adito, nella costituzione del Comune opposto, con sentenza n. 17641 del 2007, dichiarava l’inapplicabilità, allo stato, della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida a carico del proprietario del veicolo; dichiarava l’inammissibilità della querela di falso proposta con il ricorso introduttivo;

rigettava nel resto il ricorso e dichiarava il non luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

A seguito di appello interposto dall’Avv. D.S., il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2248/2009, emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., all’udienza del 23 febbraio 2009, rigettava l’appello. A sostegno dell’adottata decisione il Tribunale partenopeo evidenziava che le circostanze di fatto, attestate nel verbale di accertamento, come avvenute in presenza dell’agente di polizia municipale, non potevano essere ascritte al paradigma delle valutazioni, ove si fosse considerato che il veicolo, al momento della rilevazione dell’infrazione, era fermo in sosta, con la conseguenza che la verità di tali allegazioni avrebbe potuto essere contestata solo con la querela di falso. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 7 aprile 2010 e depositato il 23 aprile successivo) l’Avv. D.S. denunciando un unico motivo. L’intimato Comune di Napoli non si costituito in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo formulato i ricorrente ha dedotto l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, sul presupposto che il Tribunale di Napoli non aveva valutato come, in effetti, con il proposto gravame, esso appellante avesse formalizzato la sua intenzione di proporre querela di falso in ordine alle circostanze emergenti dai verbale impugnato, indicando anche le relative richieste istruttorie (con l’articolazione degli inerenti capitoli di prova orale), reiterando tale manifestazione di volontà anche all’udienza del 23 febbraio 2009 nella quale il giudice di appello aveva deciso la causa con l’impugnata sentenza. A corredo del formulato motivo, quindi, il ricorrente – in osservanza del requisito previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie) – ha chiesto a questa Corte di verificare se, nel rappresentato contesto, il cui il giudice di appello aveva dedotto la necessità della proposizione della querela di falso, sottintendendo che ciò non sarebbe dinanzi a lui avvenuto, fosse emergente l’incomprensibile equivoco in cui detto giudice era incorso, poichè aveva erroneamente ritenuto non proposta una domanda in effetti – più che esplicitamente – avanzata, con la conseguenza che tanto si traduceva in un vero e proprio “error in procedendo”, con gli effetti che ne derivavano anche in punto di ampia facoltà della Corte stessa di compiere ogni indagine, pure dì fatto, in base ad un autonomo esame degli atti a fine di pervenire all’accoglimento del ricorso.

2. Rileva il collegio che il riportato motivo deve essere ritenuto inammissibile per la preclusione dell’esame relativo alla questione dell’ammissibilità della dedotta querela di falso in virtù del giudicato interno formatosi sulla stessa in rapporto al contenuto ed alla portata della sentenza di primo grado, non specificamente impugnata sul punto.

Infatti, pur avendo il ricorrente incentrato lo svolgimento del proposto motivo sulla ravvisata illogicità ed inconferenza della motivazione adottata dal giudice di secondo grado circa la necessità della proposizione della querela di falso per confutare la veridicità delle circostanze attestate dai pubblico ufficiale nel verbale di accertamento elevato nei suoi confronti (sui presupposto che, invece, tale rimedio si sarebbe dovuto ritenere ritualmente dedotto con lo stesso atto di appello e riproposto nel corso della prima udienza del medesimo giudizio di appello, per come rilevabile dai medesimi atti processuali), dalla prospettata doglianza non emerge, tuttavia, alcuna specifica contestazione della pronuncia di inammissibilità della querela di falso adottata dal giudice di pace di Napoli all’esito del giudizio di prima istanza. Invero, quest’ultimo giudice, con la sentenza n. 17641 del 2007, aveva appositamente motivato sulla irritualità della proposta querela di falso (come tale non legittimante l’ulteriore corso del relativo giudizio incidentale dinanzi al giudice competente, previo interpello della parte interessata ad avvalersi del documento impugnato), siccome formulata da soggetto sprovvisto di legittimazione (in quanto non rivestente la qualità di parte del giudizio, nè essendo risultato munito della necessaria procura speciale) e, con autonoma statuizione (sulla cui rilevanza in funzione dell’impugnazione cfr., ad es., Cass. n. 23747/2008 e Cass. n. 4363/2009) riportata anche in dispositivo, aveva dichiarato espressamente l’inammissibilità della querela di falso avanzata dal ricorrente.

In relazione, perciò, al contenuto proprio della sentenza di primo grado e per contestare, successivamente, le richiamate questioni riguardanti il vizio motivazionale della sentenza di appello, il ricorrente avrebbe dovuto, in via preventiva, impugnare necessariamente con l’appello la pronuncia di inammissibilità della querela adottata dal giudice di pace in base alla suddetta motivazione; diversamente, nell’atto di appello formulato avverso detta statuizione di prima istanza (il cui esame, unitamente agli altri atti dei gradi di merito, è consentito anche nella presente sede in funzione della ricostruzione della portata del relativo “decisum” al fine di verificare l’eventuale effetto preclusivo del giudicato: v. Cass., S.U., n. 13916/2006 e Cass., S.U., n. 24664/2007), l’avv. D. ha omesso di dedurre uno specifico motivo di gravame riferibile a questo capo autonomo e distinto della sentenza, avendo riproposto soltanto la questione inerente l’efficacia probatoria del verbale impugnato, manifestando, ove ritenuto necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza di detta efficacia, la propria volontà di proporre querela di falso, indicando le prove al riguardo. Da ciò deriva che, con riferimento alla pronuncia di primo grado dichiarativa dell’inammissibilità della querela di falso non specificamente impugnata in appello, si era venuto a formare il giudicato interno, come tale preclusivo della riproposizione nel presente giudizio di ogni doglianza correlata e conseguente rispetto allo stesso rimedio della querela di falso, da cui discende la declaratoria di inammissibilità del formulato ricorso per cassazione.

3. In virtù della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata in questa fase non occorre adottare alcuna statuizione sulla disciplina delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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