Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17619 del 28/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 01/07/2010, dep. 28/07/2010), n.17619
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25100-2006 proposto da:
D.A.G., quale titolare dell’omonima impresa individuale
denominata AUTOLINEE E AUTONOLEGGI di D.A.G.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 42, presso lo
studio dell’avvocato BIONDO MARIA ILDA, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’INNELLA RAFFAELE, procura speciale Notaio Dr. CASINO
MICHELE ARCANGELO di MATERA REP. 130847 del 18/7/2006;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 147/2005 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,
depositata il 06/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/07/2010 dal Presidente e Rel. Dott. FERNANDO LUPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 6.7. 2005 la CTR della Basilicata ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Matera nei confronti di D.A.G. dichiarando che erano assoggettabili ad IRAP i contributi erogati al contribuente per il ripianamento delle perdite di esercizio di un impresa individuale di trasporto in concessione eccettuati quelli erogati a fronte delle spese per il personale. Ha motivato la decisione ritenendo che a sensi dell’art. 11, comma 3, della Legge istitutiva dell’imposta, D.Lgs. n. 446 del 1997, costituiscono base imponibile i contributi regionali per il trasporto.
Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo il contribuente, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53 (TUIR) e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63 nonchè della L. n. 151 del 1981 assumendo che i contributi erogati per il ripianamento delle perdite delle aziende esercenti il pubblico trasporto non concorrono a formare la base imponibile IRAP. Il motivo è infondato. Decidendo sulla questione con la recente sentenza n. 21749/09 le Sezioni Unite della Corte hanno fissato i seguenti principi: In tema di i.r.a.p., il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima da Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’i.r.a.p., anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.
La sentenza impugnata, che è conforme ai trascritti principi, va confermata non risultando che le leggi della Regione Basilicata, che hanno istituito e regolato il contributo, siano intervenute sulla materia.
La complessità della questione, che ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Corte, è motivo per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010