Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17619 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 17/07/2017, (ud. 21/02/2017, dep.17/07/2017),  n. 17619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11185/2015 proposto da:

C.I., S.F., M.S., B.A.,

G.R., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 87,

presso lo studio dell’avvocato GREGORIA MARIA FAILLA, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE

21, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA CAMARDA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata in data

28/10/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

uditi gli Avvocati Gregoria Maria Failla, Andrea Camarda e Fabio

Tortora per l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.I., G.R., S.F., B.A. e M.S., detentori di alcuni immobili situati in Roma nel complesso di (OMISSIS), hanno agito nei confronti dell’Agenzia del Demanio, attuale proprietaria degli stessi, e del Comune di Roma, ora Roma Capitale, al fine di sentir accertare l’obbligo dell’Agenzia del Demanio di stipulare un contratto di locazione della durata di nove anni più due al” canone sociale,” vale a dire quello applicato agli alloggi di edilizia economica e popolare; accertare che il Comune di Roma era tenuto a far rispettare quanto previsto nell’atto d’obbligo n. 68 del 15 aprile 2008,con cui l’Agenzia del Demanio aveva assunto nei confronti del Comune di Roma l’impegno a proseguire il rapporto di locazione in essere con le persone abitanti negli appartamenti del complesso (OMISSIS); accertare che nulla era dovuto dagli attori per differenze su canoni arretrati, essendo gli stessi non dovuti in assenza di un accordo e di una determinazione preventiva con il Comune, e comunque dichiarare l’intervenuta prescrizione di ogni credito.

Il Tribunale ha respinto la domanda, rigetto confermato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 28 ottobre 2014.

Propongono ricorso i suddetti inquilini con quattro motivi, illustrato da successiva memoria

Resiste con controricorso Roma Capitale e propone ricorso incidentale.

Resiste l’Agenzia del Demanio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’articolo 1411 c.c..

I ricorrenti assumono che, contrariamente a quanto affermato dai giudici d’appello, l’atto di impugnazione conteneva censure adeguate alla decisione di primo grado.

2.Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata è priva di motivazione in ordine al motivo di impugnazione relativo alla sussistenza di uno specifico interesse del Comune a tutelare la residenzialità storica delle 13 famiglie abitanti del complesso di (OMISSIS) ed in ordine alla domanda di determinare il canone per la locazione degli stessi.

3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati.

La Corte d’appello, dopo avere affermato la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di fattispecie di natura privatistica relativa eL rapporti di locazione in atto,ha ritenuto che nell’atto di impugnazione non vi fosse alcuna critica specifica alla statuizione con cui il Tribunale aveva escluso che si fosse costituito un rapporto obbligatorio fra gli attuali ricorrenti e l’Agenzia del Demanio, ed in particolare in relazione all’obbligo di quest’ultima nei confronti del Comune di Roma di stipulare con gli occupanti degli immobili un contratto di locazione a canone agevolato.

La Corte di merito ha ritenuto che l’atto d’obbligo n. 68 del 15 aprile 2008, posto alla base della richiesta dei ricorrenti, conteneva unicamente un impegno dell’Agenzia del Demanio nei confronti del Comune di Roma o al più costituiva un atto unilaterale, non già un contratto a favore di terzi, azionabile da questi ultimi.

La Corte ha proseguito affermando che le argomentazioni svolte a sostegno dell’appello riguardavano, peraltro genericamente, in quanto svolte in termini assertivi, l’esercizio o meno di un potere amministrativo, ovvero la sussistenza di un interesse del Comune di Roma alla stipula di un contratto ai sensi dell’art. 1411 c.c., in riferimento alla materia dell’edilizia di pubblica, risultando perciò inconferenti ed inidonee a fondare la richiesta di modifica della pronuncia.

4. I ricorrenti, nel censurare tale motivazione, ripetono genericamente gli argomenti svolti nell’atto d’appello e non ritenuti idonei a modificare la decisione di primo grado dai giudici dell’impugnazione. Infatti non viene indicato l’eventuale errore di sussunzione compiuto dai giudici di appello nel negare all’atto d’obbligo n. 68 del 15 aprile 2008 dell’Agenzia del Demanio la qualificazione di contratto a favore di terzo, ma sono ripetuti i motivi di appello incentrati sulla natura di accordo transattivo di diritto privato intercorso fra il Comune di Roma e l’Agenzia del Demanio, su l’esistenza di un interesse del Comune di Roma a conservare la residenzialità storica dell’immobile, sulla lettera del 2013 del Presidente della Commissione Consiliare permanente lavori pubblici diretta all’Agenzia del Demanio;

5. Ugualmente non congruente con la motivazione della sentenza impugnata è il riferimento all’interesse del Comune a tutelare la residenzialità storica degli immobili che avrebbe determinato la stipula di un contratto a favore di terzi.

Al di là della indeterminatezza giuridica del concetto di residenzialità storica con riferimento agli immobili in oggetto, si osserva che il giudice di merito ha ritenuto che l’atto d’obbligo in oggetto fosse un atto unilaterale e non un contratto a favore di terzi e che l’affermata genericità dell’impugnazione assorbiva ogni altro motivo di censura, compreso quello in ordine alla misura del canone di locazione.

6. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 2900 c.c..

I ricorrenti assumono che nell’ipotesi in cui si fosse ritenuto che essi non agivano come terzi in favore dei quali si era concluso il contratto, doveva comunque essere oggetto di esame la richiesta dell’eventuale diritto di surroga.

7. Il motivo è inammissibile per novità della censura.

Infatti dal contenuto sentenza impugnata non risulta l’esercizio tempestivo di un diritto di surroga da parte dei ricorrenti, nè essi indicano nel ricorso in quale atto processuale tale diritto è stato esercitato, facendo riferimento genericamente ad un’espressione argomentativi dell’atto di appello.

8. Con il quarto motivo si denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti individuato nella formulazione da parte di Roma Capitale di un’interpretazione autentica degli accordi intercorsi fra il Comune ed il Demanio relativamente al complesso in oggetto, con i quali l’amministrazione capitolina concedeva l’assenso alla trasformazione in uffici di una porzione dell’immobile in difformità delle prescrizioni tecniche ed edilizie, condizionandolo alla stipula del contratto di 11 anni alle 13 famiglie ivi residenti.

9. Il motivo è inammissibile.

Alla sentenza impugnata in virtù della data di pubblicazione si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014

10. I ricorrenti non rispettano nessuno dei requisiti richiesti per la formulazione del vizio di motivazione secondo l’art. 360 c.p.c., n. 5 vigente.

Il rigetto del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale avente ad oggetto una questione di giurisdizione proposto Roma Capitale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge in favore di Roma Capitale e liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge oltre alle spese prenotate addebito in favore dell’Agenzia del Demanio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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