Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17618 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M.G. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentata e difesa dall’avv. ROSAFIO Giuseppe in virtù di

procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata

in Roma, v. Giuseppe Ferrari, presso lo studio dell’Avv. Manuela

Farina;

– ricorrente –

contro

N.G.S. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n.

48 de 2009, depositata il 5 febbraio 2009 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona de Sostituto Procuratore

Generale dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 48 del 2009 (depositata il 5 febbraio 2009 e non notificata) la Corte di appello di Lecce, decidendo sull’appello proposto da N.G.S. avverso la sentenza del G.O.A. del Tribunale di Lecce del 28 novembre 2002 (relativa ad un’azione di risoluzione di contratto preliminare di compravendita), accoglieva il formulato gravame e, per l’effetto, dichiarava la risoluzione del preliminare dedotto in giudizio e condannava l’appellata M.M.G. alla rifusione delle spese e dei compensi di entrambi i gradi.

Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 22 marzo 2010 e depositato il 6 aprile successivo) la M.M.G., basato su tre motivi, riguardo al quale l’intimato N.G.S. non ha svolto attività difensiva. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità e, comunque, l’illegittimità della sentenza impugnata per contraddittoria motivazione sul fatto relativo all’esistenza del passaggio carrozzabile, con riferimento anche all’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il secondo motivo la M. ha prospettato la nullità e, comunque, l’illegittimità sul fatto relativo alla produzione del documento del 31 marzo 1993 tra essa M. e C., circa il mancato disconoscimento della conformità all’originale.

Con il terzo motivo la ricorrente ha inteso far valere la nullità e, comunque, l’illegittimità per violazione delle norme di diritto che regolano la valutazione delle prove, in particolare delle consulenze tecniche d’ufficio, con riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Ritiene il collegio che sussistano, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento ai tre motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 5 febbraio 2009: cfr. Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010).

Sul piano generale si osserva (cfr, ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria -ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), occorre affermare che la ricorrente non si è attenuta alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo, implicante la deduzione del vizio di motivazione in relazione alla ravvisata inesistenza de passaggio a cui si richiamava il contratto preliminare stipulato fra le parti, non risulta evidenziata la necessaria sintesi dell’ipotizzato vizio motivazionale non potendosi ritenere sufficiente ed idoneo, allo scopo, il richiamo allo svolgimento del motivo di riferimento e l’aver richiesto di verificare l’adeguatezza del percorso argomentativo della Corte territoriale in ordine alle risultanze delle espletate c.t.u.;

– con riguardo al secondo motivo – oltretutto difettante anche del requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’indicazione delle assunte norme di diritto violate – inerente il supposto mancato disconoscimento della conformità all’originale di una determinata scrittura privata, non emerge, ugualmente, alcuna indicazione, in modo appropriato ed autonomo, di un quesito di diritto riferibile alla prospettata violazione di legge;

– in ordine al terzo motivo, rapportato all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento alla supposta violazione dell’art. 2697 c.c. in ordine alla valutazione delle prove, si osserva che, al di là della circostanza che la censura attinge la “ratio decidendi” con riguardo alla motivazione addotta circa la ponderazione delle prove documentali prodotte con riferimento alla verifica dell’esistenza della contestata servitù di passaggio, difetta, anche a questo proposito, la formulazione di un adeguato e specifico quesito di diritto tale da assolvere la funzione prevista dal citato art. 366 bis c.p.c., rilevandosi, in ogni caso, che, ove si voglia ricostruire la doglianza proposta come la deduzione di un vizio motivazionale, non si evince, comunque, alcuna sintesi del vizio prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione fosse insufficiente, così come anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale dovesse essere ritenuta inidonea a supportare la decisione. In definitiva, il ricorso deve essere, per e esposte ragioni, dichiarato inammissibile, senza che debba farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio, in difetto della costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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