Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17618 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 01/07/2010, dep. 28/07/2010), n.17618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24320-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

AUTOLINEE F.LLI MOSCA SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO BENCO 81,

presso lo studio dell’avvocato DI DONATO GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BERARDI NICOLA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2006 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 20/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/07/2010 dal Presidente e Rel. Dott. FERNANDO LUPI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 20 aprile 2006 la CTR del Molise ha accolto l’appello della Autolinee f.lli Mosca s.n.c. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Campobasso dichiarando non assoggettabili ad IRAP i contributi erogati alla contribuente per il ripianamento delle perdite di esercizio. Ha motivato la decisione ritenendo che secondo l’art. 11 bis della Legge istitutiva dell’imposta, D.Lgs. n. 446 del 1997, costituiscono base imponibile i medesimi redditi assoggettati alle imposte dirette e per queste il D.L. n. 833 del 1986, art. 3 convertito con L. n. 8 del 1987, esclude la tassabilità dei contributi per il ripianamento delle perdite di esercizio delle aziende esercenti trasporto pubblico. La L. n. 289 del 2002, interpretativa delle predette disposizioni, chiarisce la regola della tassabilità in generale dei contributi, ma non intacca le esenzioni specifiche.

Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, resiste con controricorso la contribuente, che ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, formulando idoneo quesito di diritto, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 11 e 11 bis, D.L. n. 209 del 2002, art. 3 come interpretato dalla L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, assumendo che secondo queste disposizioni i contributi erogati per il ripianamento dei bilanci delle aziende esercenti il pubblico trasporto concorrono a formare la base imponibile dell’IRAP. Il motivo è fondato. Decidendo sulla questione con la recente sentenza n. 21749/09 le Sezioni Unite della Corte hanno fissato i seguenti principi: In tema di i.r.a.p., il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel lesto risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’i.r.a.p., anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.

La sentenza impugnata, che si è discostata dai trascritti principi, è erronea e va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

La complessità della questione, che ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Corte, è motivo per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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