Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17618 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28485-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

LORENZINI 72, presso lo studio dell’avvocato VALERIA FAIOLA,

rappresentato e difeso dagli avvocati SILVA GOTTI, GIANPAOLO

GALOPIN, MARIA TERESA BETTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 24/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

CONSIDERATO

La Corte d’appello di TRIESTE con sentenza del 4-24 maggio 2017 n. 154 riformava la sentenza del Tribunale di Gorizia, che aveva ritenuto maturata la decadenza D.P.R. n. n 639 del 1970, ex art. 47, e, per l’effetto, accoglieva la domanda di S.F. di riliquidazione della pensione INPS in applicazione del D.Lgs n. 562 del 1996, art. 3, comma 2; condannava l’INPS al pagamento delle differenze maturate, nei limiti della prescrizione;

che, per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale riteneva non fondata l’eccezione di decadenza D.P.R. n. n 639 del 1970, ex art. 47, opposta dall’INPS, rilevando non essere applicabile la disposizione del D.L. n 98 del 2011, art. 38,convertito in L. n. 111 del 2011: trattandosi di disposizione innovativa, la decadenza da essa prevista era applicabile alle sole prestazioni riconosciute dal 6 luglio 2011, data della sua entrata in vigore mentre nella fattispecie di causa il riconoscimento delle pensione risaliva all’anno 2003.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un unico motivo, cui ha resistito S.F. con controricorso, che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che le parti hanno depositato memoria; l’INPS ha altresì richiesto la riunione del presente giudizio ad altri vertenti sulla medesima questione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo l’Inps ha denunciato violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, come modificato dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, e dell’art. 252 disp. att. c.p.c.

Ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto non applicabile la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d); ha assunto che la norma introduttiva della decadenza incide anche sulle pensioni aventi decorrenza anteriore alla data della sua entrata in vigore, con decorrenza in tal caso del triennio dalla suddetta data, in applicazione del meccanismo generale di cui all’art. 252 disp.att. c.p.c.

Ha esposto che in tal senso questa Corte si era già pronunciata con ordinanza 19 aprile 2016 nr 7756 e che, tuttavia, nella citata ordinanza erroneamente si era ritenuta idonea ad evitare la decadenza ex art. 47, la domanda ammnistrativa laddove l’unico atto impeditivo della decadenza era la proposizione della domanda giudiziaria.

Nella fattispecie di causa, comunque, la stessa domanda ammnistrativa, del 15 maggio 2015 era stata presentata dopo il triennio, calcolato dal 6 luglio 2011.

che questa Corte (cfr Cass. n. 4671/2019, 15644/2018, 26270/2017, 16549/2016, 21319/2016) ha enunciato il principio secondo cui “La decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38,comma 1, lett. d), conv. con modif. in L. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l’adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina”.

A fondamento di tale principio risiede il rilievo che la nuova disciplina sulla decadenza del diritto alli adeguamento di prestazioni previdenziali riconosciute solo in parte è innovativa rispetto a quella precedentemente in vigore, per come delineata in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite;

che in difformità da tale principio si sono espresse, tuttavia, le ordinanze 7 febbraio 2019 n. 3580 e 19 aprile 2016 n. 7756 che-(sulla scorta di Cass. S.U. n. 15352 del 2015, che, nel risolvere la questione di diritto transitorio derivante dalla introduzione ex novo di un termine di decadenza, ha riconosciuto valenza normativa generale al precetto di cui all’art. 252 att. c.c.) – hanno affermato che il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, (conv. con L. n. 111 del 2011), con riguardo “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito”, decorrente “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, debba trovare applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ancorchè solo a decorrere dall’entrata in vigore della citata disposizione; Nell’affermare il principio anzidetto Cass. n. 7756/2016 ha attribuito valenza impeditiva della decadenza non soltanto all’instaurazione dell’azione giudiziaria bensì anche alla domanda amministrativa di ricostituzione della pensione;

che appare opportuno che questa Corte rimuova la disarmonia dianzi evidenziata circa le forme ed i modi di estensione del principio sancito da Cass. S.U. n. 15352 del 2015 alle fattispecie di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47;

che tale questione è stata già rimessa alla sezione IV con ordinanza interlocutoria n. 13285/ 2019.

P.Q.M.

La Corte ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., rimette gli atti alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza

Così deciso in Roma, alla adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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