Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17618 del 17/07/2017

Cassazione civile, sez. un., 17/07/2017, (ud. 06/12/2016, dep.17/07/2017),  n. 17618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.g. 6204-2015 proposto da:

O.B., S.L., F.P. e F.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO GIANGIACOMO, che li

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del Dirigente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUIRINO MAJORANA

104, presso l’avvocato FRANCESCO BERTI SULMAN, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ ITALIANA CONDOTTE D’ACQUA s.p.a., RETE FERROVIARIA R.F.I.

s.p.a., UNIPOL – SAI ASSICURAZIONI s.p.a., SACE B.T. s.p.a.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione relativo al giudizio pendente

innanzi il TRIBUNALE di ROMA – R.g. 46576/13;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato CLAUDIO GIANGIACOMO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDERICO SORRENTINO, con le quali, visti gli artt. 41 e 380 ter

c.p.c., chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, in

Camera di consiglio, ordini l’integrazione del contraddittorio nei

confronti di Società Reale Mutua Assicurazioni, di Unipol Sai

Assicurazioni s.p.a. e di Sace B.T. s.p.a..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All’esito della declaratoria di difetto di giurisdizione dell’A.G.A. in favore dell’A.G.O. emessa con pronunzia Tar Lazio n. 32950/2010 (che aveva dichiarato il proprio) e dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., esperito avanti al Tribunale di Roma, i sigg. F.P. ed altri hanno convenuto avanti a quest’ultimo la committente dei lavori società Rete Ferroviaria s.p.a. (incorporante la società T.A.V. s.p.a.) – con successivo intervento in giudizio dell’appaltatrice Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. che ha chiamato in causa in manleva la società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a.- chiedendone la condanna al pagamento, in solido, di somma a titolo di risarcimento di danni lamentati all’esito dei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità (OMISSIS) e del raddoppio della linea ferroviaria (OMISSIS).

Nella pendenza del suindicato procedimento i sigg. F.P. ed altri hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., notificandolo ai difensori delle parti costituite a mezzo PEC. Notifica peraltro non andata a buon fine nei confronti delle chiamate in causa società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e Sace B.T. s.p.a..

Con requisitoria scritta del 9/10/2015 il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che i ricorrenti hanno provveduto spontaneamente alla notifica del ricorso alle suindicate società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e Sace B.T. s.p.a., con notifica effettuata a mezzo pec nel settembre 2016.

I ricorrenti chiedono affermarsi la giurisdizione dell’A.G.O. osservando che i danni ad essi cagionati de quibus derivano dalla lesione del loro diritto soggettivo di proprietà derivante dal comportamento illecito della committente e dell’appaltatrice in quanto “contrario… alle regole tecniche ed ai generali canoni di diligenza e prudenza”, al riguardo non ostando “l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto più volte modo di affermare, la giurisdizione va determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto bensì della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (v. Cass., Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/6./010 n. 15323. E, da ultimo, Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. UN., 25/2/2016, n. 3732).

Si è altresì precisato che anche nelle ipotesi in cui risulta in particolari materie normativamente attribuita all’A.G.A. la giurisdizione deve ritenersi non estendentesi ad “ogni controversia” in qualche modo concernente la materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza ad essa della controversia, ma soltanto alle controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4614. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732).

Si è ulteriormente stabilita la giustiziabilità avanti all’A.G.O., nell’assetto costituzionale risultante all’esito della sentenza Corte Cost. n. 204 del 2004, delle controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c., per non avere la P.A. osservato condotte doverose, a cui fronte la posizione soggettiva del privato è di diritto soggettivo, restando escluso il riferimento ad atti e provvedimenti di cui la condotta dell’amministrazione sia esecuzione, quando essi non costituiscano cioè oggetto del giudizio per essersi fatta valere in causa unicamente l’illiceità della condotta dell’ente pubblico suscettibile di incidere sulla incolumità e i diritti patrimoniali del terzo (cfr., con riferimento a differente fattispecie, Cass., Sez. Un., 18/10/2005, n. 20117, ove si è precisato che in tali casi il giudice ordinario può condannare l’amministrazione non solo al risarcimento ma anche ad un tacere specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni), giacchè la domanda non investe in tal caso scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione ma solo un’attività da espletarsi in conformità con le normali regole di diligenza e prudenza (cfr. Cass., Sez. Un., 28/11/2005, n. 25036), nel rispetto del principio del neminem laedere (cfr. Cass., Sez. Un., 14/3/2011, n. 5926; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n. 22521).

Con specifico riferimento a domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella di realizzazione di linea ferroviaria dell’alta velocità queste Sezioni Unite hanno in particolare posto in rilievo che, ove quale fonte del danno risultino dedotti non già l’an e il quomodo dell’opera bensì le relative concrete modalità esecutive, la giurisdizione appartiene all’A.G.O..

La giurisdizione esclusiva dell’A.G.A. si fonda infatti su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) non semplicemente occasionato dall’esercizio del potere ma che in base alla norma attributiva si traduca in una relativa manifestazione necessaria al raggiungimento del risultato da perseguire (v. Cass., Sez. Un., 3/2/2016, n. 2052. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 20/10/2014, n. 22115).

Va per altro verso posto in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità le cause aventi ad oggetto l’indennità dovuta dalla P.A. ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, ovvero come nella specie D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 44, non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, atteso, da un lato, che nei confronti del proprietario confinante con l’opera pubblica, estraneo al procedimento espropriativo, non è configurabile un rapporto diretto con l’amministrazione-autorità nel cui ambito possa individuarsi una posizione d’interesse legittimo soggetta alla giurisdizione generale di legittimità dell’A.G.A.; e, per altro verso, che il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 3, lett. b), prevede una riserva di giurisdizione dell’A.G.O. per la determinazione delle indennità in favore di terzo estraneo al procedimento espropriativo (v., con riferimento a domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata una linea ferroviaria dell’alta velocità, Cass., Sez. Un., 3/2/2016, n. 2052. Cfr. altresì, relativamente a domanda di risarcimento di danni derivanti dall’esecuzione di opera di pubblica utilità al terzo proprietario confinante, estraneo al procedimento espropriativo, Cass., Sez. Un., 21/4/2006, n. 9342).

Orbene, nel caso in esame la vicenda attiene a domanda dagli odierni ricorrenti F. proposta per il risarcimento dei danni (da rottura di fognature, lesioni a balconi e pavimenti, avvallamenti di terreno, caduta di intonaci, cedimento delle fondamenta) asseritamente derivati ad immobili di loro proprietà ubicati nell’area contigua a quella interessata dai lavori di realizzazione e messa in opera della linea ferroviaria ad alta velocità (OMISSIS), nonchè del raddoppio della linea ferroviaria (OMISSIS).

Danni asseritamente eccedenti la c.d. manutenzione ordinaria di cui al sottoscritto atto acquiescenza, con corresponsione in loro favore di un indennizzo di circa Euro 50.000,00 a fronte della sopportazione del c.d. disturbo da attività di cantiere.

Trattasi di danni prospettati come conseguenza di comportamenti materiali concernenti le modalità di esecuzione dei lavori di realizzazione e messa in esercizio della tratta ferroviaria de qua, non essendo invero in contestazione le scelte discrezionali della P.A. nell’individuazione e determinazione dell’opera sul territorio o le correlative valutazioni nell’individuazione dell’interesse pubblico perseguito, le quali vengono nel caso in rilievo quale mero antecedente storico dei denunziati fatti omissivi o commissivi costituenti propriamente la fonte dei lamentati danni, il cui ristoro trova dunque fondamento nella prospettata violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c., lo stesso riferimento ai “difetti di progettazione” appalesandosi meramente strumentale al riguardo.

Va pertanto affermata la giurisdizione dell’A.G.O..

Spese rimesse.

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione dell’A.G.O.. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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