Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17618 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 05/09/2016), n.17618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29684/2014 proposto da

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ENRICO MAGGIORE, giusta procura a margine del ricorse;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA’ DEL PRINCIPE DI PALAGONIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2654/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA dell’11/03/2014, depositata il 29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2016 dal Presidente Relatore Dott. RITORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue: Il 29 aprile 2014 la CTR-Lazio ha respinto l’appello di Roma Capitale gravame proposto contro la sentenza che aveva accolto il ricorso della “Congregazione delle suore di carità del principe di Palagoni” – ed ha così annullato l’avviso di accertamento per ICI relativa all’anno 2004 che era stato impugnato sull’assunto che le unità immobiliari di cui trattasi (tre immobili siti in Via (OMISSIS), su uno solo dei quali è persistente la questione dell’applicabilità dell’esenzione di cui trattasi) non fossero assoggettabili ad ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). Il giudice d’appello – dopo avere dato conto del fatto che l’art. 7 richiamato, nella formulazione applicabile ratione temporis antecedente alla novella efficace dal 31.8.2013, dichiarava esenti gli immobili destinati “esclusivamente” all’esercizio delle attività ivi indicate – ha ritenuto: a) che la Congregazione ricorrente era “ente sicuramente non commerciale e dunque rientra tra i soggetti contemplati dalla norma; b) che due delle unità immobiliari in questione erano destinate esclusivamente ad attività di religione e culto e di noviziato, mentre la terza (presso la quale era svolta attività di cura) non perdeva il diritto all’esenzione “in ragione delle caratteristiche sostanziali dell’attività medesima che non risulta(va) avere assunto i tratti dell’imprenditorialità, avuto anche riguardo alla modesta entità dei corrispettivi richiesti inferiori a costi di analoga natura”; c) che, a mente del D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2 bis, (entrato in vigore il 2.12.2005) era stato disposto che l’esenzione “si intende applicabile all’attività…a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse”, disposizione che era stata poi sostituita dalla L. n. 223 del 2006, art. 39, che aveva previsto (ribaltando la logica sottesa) la limitazione alle attività che non avessero esclusiva natura commerciale. Roma Capitale ha interposto ricorso per cassazione (del quale non è fornita la prova del completamento dell’attività notificatoria) affidato ad un unico motivo. La parte contribuente non si è difesa. La causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/6^/16 dell’11 Luglio ‘16. Tanto premesso, si osserva che la notificazione del ricorso per cassazione è stata richiesta il 12 dicembre 2014 (v. relata in calce con ricevute di spedizione) e dunque tempestivamente rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo vigente con la sospensione dei termini in periodo feriale. Ai fini della tempestività dell’impugnazione è sufficiente la prova della consegna dell’ano all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica, mentre la prova dell’avvenuto perfezionamento di quest’ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., (Cassazione civile sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429). Nulla ha depositato la parte ricorrente e dunque va dichiara l’inammissibilità del suo ricorso, atteso che neppure nell’archivio informatico della cancelleria risulta alcunchè. Peraltro, anche in caso di eventuale esito negativo della notificazione dell’impugnazione per causa non imputabile al notificante (nella specie neppure invocata), l’inammissibilità non si sarebbe determinata solo ove la notificazione fosse stata rinnovata entro un sollecito lasso di tempo dalla precedente (Cassazione civile sez. 2^, 21 novembre 2006, n. 24702; Cassazione civile sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352). Nulla di tutto ciò risulta, non avendo la difesa di parte neppure presenziato all’odierna adunanza camerale. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposto per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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