Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17617 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PERINI NAVI s.p.a. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale in calce al ricorso, da Prof. Avv. Menchini Sergio e

dall’Avv. Mario Giuseppe Ridola ed elettivamente domiciliata presso

lo studio del secondo, in Roma, via del Babuino, n. 51;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA Di LUCCA, in persona del Presidente pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n.

143 del 2009, depositata il 10 febbraio 2009 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Mario Giuseppe Ridola per la ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lucca il 13 ottobre 2004, la Perini Navi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, propose opposizione contro l’ordinanza- ingiunzione n. 315 del 19 agosto 2004, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del territorio-Servizio ambiente presso la Provincia di Lucca aveva irrogato a R.G. (legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della Perini Navi s.p.a. e, in quanto tale, ritenuto responsabile di un illecito relativo alla disciplina dei rifiuti) la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 15.498,16 e quella accessoria della sospensione dalla carica sociale per un mese. Il suddetto Tribunale adito respingeva l’opposizione con sentenza n. 1270 del 2006 sul presupposto che la società ricorrente, pur in astratto responsabile in solido per il pagamento dell’inflitta sanzione pecuniaria, non fosse munita della legittimazione ad opporsi, in quanto non risultante destinataria dell’ordinanza- ingiunzione impugnata.

Avverso la menzionata sentenza del tribunale toscano formulava appello la Perini Navi s.p.a., in conseguenza del quale, nella costituzione dell’appellata Provincia di Lucca, la Corte di appello di Firenze emanava la sentenza n. 143 del 2009 (depositata il 10 febbraio 2009 e non notificata), con la quale rigettava il gravame, siccome infondato, condannando la società appellante alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale confermava la correttezza della motivazione del giudice di prima istanza, poichè, nella specie, l’ordinanza-ingiunzione era stata emessa a carico del R.G., nella suddetta qualità, e allo stesso era stata notificata in quanto tale, ragion per cui non si sarebbe potuta ravvisare la sussistenza di una legittimazione “ad opponendum” della Perini Navi s.p.a., che non era risultata destinataria del provvedimento amministrativo sanzionatorio.

Quest’ultima società ha impugnato per cassazione la richiamata sentenza di appello, con ricorso (notificato il 17 marzo 2010 e depositato il 2 aprile successivo), basato su due motivi, avverso il quale l’intimata Provincia di Lucca non ha svolto attività difensiva in questa sede, l difensori della società ricorrente hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per assunta violazione delle norme sulla notificazione degli atti ex art. 137 c.p.c. e segg., indicando, a corredo dello stesso, il seguente quesito di diritto in relazione al disposto dell’art. 366 bis c.p.c.: “dica la Corte se, poichè l’ordinanza-ingiunzione impugnata è stata notificata non al trasgressore in proprio, presso la residenza o il domicilio di questi, ma a quest’ultimo, nella sua qualità di rappresentante legale, presso la sede della società ricorrente, si debba ritenere che l’ordinanza medesima sia stata notificata alla società, nella propria posizione di obbligato solidale, e non invece al trasgressore in proprio. Quindi, poichè la sentenza n. 143/09 pronunciata dalla Corte di appello di Firenze viola l’art. 137 c.p.c. e segg., la Corte rigetti il principio espresso dalla Corte di appello di Firenze laddove ha ritenuto che la notifica diretta alla società, in persona del legale rappresentante, presso la sede sociale, e ricevuta dal legale rappresentante della società, debba ritenersi fatta al legale rappresentante come trasgressore in proprio e non alla società, in persona del legale rappresentante, indicata come destinataria del plico notificato”.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha prospettato il vizio di nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 100 c.p.c., nonchè della L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 18. In relazione a tale doglianza ha formulato il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se, poichè l’ordinanza-ingiunzione impugnata, applicativa della sanzione nei confronti del trasgressore ing. R., è stata notificata alla società ricorrente, in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di obbligato solidale, quest’ultima società debba essere ritenuta legittimata ad impugnare, direttamente ed in proprio, l’ordinanza-ingiunzione, in qualità di destinataria dell’atto.

Poichè, dunque, la sentenza n. 143/09 emessa dalla Corte di appello di Firenze viola l’art. 100 c.p.c., la L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 18 rigetti la Corte il principio enunciato dalla Corte di appello di Firenze laddove ha ritenuto che non sia sufficiente la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione per determinare la legittimazione a proporre opposizione del soggetto destinatario della notifica”.

In subordine, la società ricorrente ha riproposto le censure avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 315/2004, per il caso di cassazione della sentenza impugnata e nell’eventualità della sussistenza delle condizioni per la decisione nel merito della causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Sulla scorta di tali doglianze la Perini Navi s.p.a. ha concluso per l’accoglimento del proposto ricorso e la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale di merito competente, ovvero, nel caso in cui non si fosse ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, per la decisione ne merito della causa con annullamento dell’opposta ordinanza- ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari.

3. Rileva il collegio che entrambi i motivi – che sono corredati da una idonea esplicazione dei pertinenti quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie) e che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi – sono infondati, con il conseguente rigetto integrale del ricorso.

In sostanza, con i motivi proposti (così come compendiati nei riportati quesiti di diritto) la società ricorrente allega l’illegittimità della sentenza impugnata con la quale è stato rigettato l’appello sul presupposto dell’assunta erroneità della dichiarazione dei difetto di legittimazione attiva in capo alla stessa a proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogata nei confronti di R.G., quale legale rappresentante della medesima Perini Navi s.p.a. .

In particolare, la società ricorrente sostiene che, poichè essa era obbligata, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 2, in via solidale con il suo legale rappresentante e che, in virtù dell’art. 18, comma 2, legge cit., avrebbe dovuto essere (e si sarebbe dovuta considerare concretamente) destinataria della medesima ordinanza- ingiunzione n. 315/2004 (indipendentemente dal fatto che detto provvedimento fosse stato emesso nei riguardi di altro soggetto), non avrebbe potuto essere dichiarata la sua carenza di legittimazione attiva a formulare l’opposizione avverso l’indicato provvedimento sanzionatorio amministrativo, considerandosi, altresì, che la notifica dell’ordinanza-ingiunzione era stata indirizzata e recapitata al sig. R.G., proprio nella qualità di suo legale rappresentante.

La complessiva doglianza prospettata nell’interesse della società ricorrente non può ritenersi fondata, poichè la Corte territoriale ha correttamente accertato che – sulla scorta del concorde orientamento giurisprudenziale tracciato da questa Corte – il mero profilo astratto della solidarietà sancito dal richiamato L. n. 689 del 1981, art. 6 tra l’ing. R. e la Perini Navi s.p.a. non poteva ritenersi sufficiente a costituire l’interesse, per quest’ultima, alla proposizione dell’opposizione avverso la suddetta ordinanza-ingiunzione, in effetti irrogata univocamente soltanto nei confronti del R., quale legale rappresentante della medesima società, e allo stesso notificata, nella medesima qualità, senza in essa farsi menzione, come destinataria, ancorchè a titolo di responsabile in via solidale, anche della Perini Navi s.p.a..

In tal senso, quindi, la Corte fiorentina si è uniformata al condivisibile costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. 23 gennaio 1998, n. 648;

Cass. 2 novembre 2001, n. 13588; Cass. 21 novembre 2001, n. 14635;

Cass. 3 ottobre 2005, n. 19284; Cass. 9 maggio 2006, n. 10681), secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, allorchè l’ordinanza ingiunzione sia stata emessa nei confronti del solo rappresentante legale di persona giuridica, quest’ultima non è legittimata a proporre opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 non essendo sufficiente a conferirle tale legittimazione il vincolo di solidarietà, ai sensi della medesima legge, fra essa ed il proprio rappresentante, in quanto l’interesse giuridico – e quindi la legittimazione – alla rimozione del provvedimento nasce solo dall’esserne stati destinatari diretti.

In altri termini, la legittimazione a proporre opposizione contro l’ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa deriva non già dall’interesse di fatto che il soggetto ricorrente possa avere alla rimozione de provvedimento, bensì dall’interesse giuridico di cui lo stesso possa considerarsi investito, quale destinatario del provvedimento, con la conseguenza che il vincolo di solidarietà che esiste tra la persona giuridica ed il proprio rappresentante non comporta che la prima possa considerarsi interessata, ai sensi del citato L. n. 689 del 1981, art. 22 a proporre opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante legale, stante l’autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l’obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva emissione dell’ordinanza – ingiunzione, e l’insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali.

Nella fattispecie, per come accertato inequivocabilmente ed adeguatamente in fatto dalla stessa Corte territoriale (e per come confermato dallo stesso esame dei relativi atti, ammissibile anche nella presente sede in relazione alla natura dei vizi procedimentali sottesi alle censure dedotte), l’ordinanza-ingiunzione era stata emessa a carico del solo R.G., ritenuto responsabile quale legale rappresentante della Perini Navi s.p.a. (così come nei suoi confronti, nella stessa qualità, era stato elevato il verbale di contestazione presupposto), e al medesimo l’ordinanza stessa era stata notificata, nella medesima veste. Pertanto,-, nell’ipotesi in esame, essendo rimasto accertato, in base ai rilievi svolti, che l’ordinanza – ingiunzione era stata emessa nei confronti del R.G., quale legale rappresentante della Perini Navi s.p.a., quest’ultima non poteva ritenersi munita di legittimazione attiva in relazione alla formulazione della proposta opposizione, riconfermandosi che tale legittimazione deriva, non già dall’interesse di fatto che il soggetto ricorrente possa avere alla rimozione del provvedimento (come quello di sottrarsi all’eventuale azione di regresso), ma dall’interesse giuridico di cui lo stesso soggetto possa considerarsi investito, quale effettivo destinatario del provvedimento sanzionatorio medesimo.

4. In definitiva, per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, senza che si debba adottare alcuna pronuncia sulla regolamentazione delle spese della presente fase, non avendo l’intimata Amministrazione svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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