Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17617 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11352-2018 proposto da:

COTRAL SPA, in persona del Presidente legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 52,

presso lo studio dell’avvocato MARINA RIZZITELLI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

RANDSTAD ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCESCO ROTONDI, ANGELO QUARTO;

– controricorrente –

e contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 160

presso lo studio dell’avvocato DINO GUAGLIETTA che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4335/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha accertato l’illegittimità del rapporto di lavoro tra S.A. e la Società Cotral s.p.a., stipulato sulla base del contratto di somministrazione intercorrente tra la Società interinale “Obiettivo Lavoro” s.p.a. e la stessa Cotral, e ne ha dichiarato la conversione a tempo indeterminato ex tunc, condannando l’utilizzatrice al pagamento dell’indennità risarcitoria di otto mensilità, oltre rivalutazione ed interessi, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5;

in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto assolto da parte dell’appellante l’obbligo del rispetto del termine d’impugnativa del licenziamento fissato in 270 giorni;

quanto al rispetto della ragione giustificatrice dell’apposizione del termine di scadenza contrattuale ha accertato che, avendo avuto il contratto esecuzione tra il 2003 e il 2004, lo stesso ricadeva nella disciplina della L. n. 196 del 1997, la quale faceva riferimento a “esigenze di carattere temporaneo – casi previsti dal CCNL”;

che, nel caso di specie, l’apposizione del termine di scadenza contrattuale non rispondeva ad alcuna esigenza di carattere temporaneo e che nessuna reale ragione giustificatrice era risultata provata in corso di giudizio; ha pertanto affermato l’insussistenza delle condizioni per la legittima utilizzazione del lavoro interinale, dichiarando assorbite tutte le doglianze concernenti un secondo contratto di lavoro a termine (anch’esso nullo), per incompatibilità con la natura a tempo indeterminato ex tunc del primo contratto;

la cassazione della sentenza è domandata dalla Società Cotral s.p.a. sulla base di due motivi; S.A. e Obiettivo Lavoro s.p.a. resistono con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, parte ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2964, 2965 e 2969, della L. n. 183 del 2010, del D.Lgs. n. 604 del 1966, art. 32, artt. 6 e 2946 c.c.- Error in procedendo in relazione all’eccezione di decadenza sollevata”; la Corte territoriale avrebbe errato nell’individuare, nell’ultima raccomandata del 10 febbraio 2012, la prima e unica impugnazione stragiudiziale del contratto, ai fini della decorrenza del termine di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, essendo stato il contratto a termine oggetto d’impugnativa già nel 2007 e nel 2008; nel caso in esame il termine decadenziale previsto dalla L. n. 183 del 2010, sarebbe stato superato di nove giorni, atteso che l’odierna controricorrente, invece di limitarsi a promuovere il giudizio entro 270 giorni dall’entrata in vigore della legge (31/12/2011) avendo già impugnato stragiudizialmente il contratto di lavoro a termine nel 2007 e nel 2008 con distinte raccomandate, ha proceduto a una terza impugnativa – sempre in via stragiudiziale – e ha promosso il giudizio nei 270 giorni successivi alla notifica della stessa;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., correlato al principio ne bis in idem, degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”; la proposizione dello stesso petitum in altro giudizio avrebbe dovuto essere considerata ostativa alla proposizione del ricorso per carenza di interesse ad agire;

il Collegio ritiene che l’odierno ricorso induca ad affermare principi di natura nomofilattica, partitamente con riferimento alla capacità dell’atto d’impugnativa stragiudiziale intervenuto successivamente all’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, che ha novellato la L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1 e 2, di interrompere – in fattispecie di lavoro somministrato – il termine d’impugnativa di un licenziamento comminato anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 183;

di conseguenza, ravvisa la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA