Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17617 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 05/09/2016), n.17617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21429/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

VINYLS ITALIA SPA IN FALLIMENTO;

– intimata –

avverso la decisione n. 1646/04/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di TORINO del 13/06/2013, depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “La CTC sezione regionale di Torino ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia contro la sentenza n. 4252/11/1991 della Commissione di secondo grado di Torino che (in riforma della decisione della Commissione di primo grado) aveva accolto il ricorso della “Cobra Due spa spa” (poi incorporata) avverso silenzio-rifiuto sull’istanza di data 13.09.1983 di rimborso delle imposte di registro corrisposte (in esecuzione di avviso di liquidazione adottato dall’ufficio e già in precedenza notificato e mai impugnato) in relazione alla registrazione di Delib. di abbattimento e ricostituzione del capitale di cui all’atto registrato il 28.2.1983. La predetta CTC evidenziava che del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, doveva considerarsi applicabile alla specie di causa perchè le più favorevoli deposizioni medio tempore emanate (circa la non debenza di imposte per siffatto genere di Delib.) erano entrate in vigore il 1.7.1986. D’altronde, alla data di entrata in vigore era già stata presentata (tempestiva, perchè entro il termine decadenziale triennale) istanza di rimborso da parte della società, che aveva perciò diritto al rimborso dell’imposta pagata su un atto non più soggetto ad imposizione. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. La parte contribuente non ha svolto difese. Il ricorso… può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 79 e 76) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto sussistenti le condizioni previste dal menzionato art. 79, per fare luogo al rimborso dell’imposta pagata. Il motivo appare fondato e se ne propone l’accoglimento, alla luce della ribadita giurisprudenza di questa Corte. Necessita riportare previamente il testo della prima parte dell’art. 79, comma 1, dianzi menzionato: “Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, comitive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella dell’art. 52, comma 4, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sta ancora decorso il termine di decadenza dell’azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore già divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso”. Si intende dalla lettura della dianzi trascritta disciplina che l’ultima parte di essa (“rimborso di imposte già pagate”) è astrattamente applicabile alla specie di causa atteso che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 131 del 1986, risultava essere stata già depositata istanza di rimborso da parte della contribuente, circostanza di per sè utile a far maturare il diritto al rimborso. Senonchè, la pronuncia del giudicante elude un ulteriore dato dirimente che risalta dal ribadito indirizzo di legittimità (si veda, per tutte la recente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3346 del 11/02/2011) secondo il quale: “In tema di imposta di registro, la mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione (atto autonomamente impugnabile del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 636, ex art. 16 – come modificato del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 7, applicabile nella fattispecie “ratione temporis”, ed ora del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 19) lo rende l’intrattabile e preclude, da un lato, la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un’istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento relativo, e, dall’altro, la ricorrenza delle condizioni (pendenza di controversia o avvenuta presentazione di domanda di rimborso alla data dell’1 luglio 1986) per il diritto al rimborso previste dalla norma transitoria di cui del D.P.R 26 aprile 1986, n. 131, art. 79, comma 1″. Anche nella specie di causa risulta (dalla autosufficiente delineazione degli antefatti di causa proposta dalla parte ricorrente) che fu adottato avviso di liquidazione non tempestivamente impugnato dalla parte ricorrente in primo grado, sicchè non può che concludersi nel senso che la successiva istanza di rimborso avrebbe dovuto essere considerata – ormai – del tutto frustranea. Occorre perciò concludere che la sentenza impugnata merita cassazione, con conseguente rigetto dell’impugnazione sul diniego dell’istanza di rimborso, adottabile dalla stessa Corte, atteso che non necessitano ulteriori accertamenti di fatto”. Rilevato che, a seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; che la causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto pror. N. 97/6/16 dell’11l Luglio ‘16; osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa; che quest’ultima trova conforto in ampia giurisprudenza di legittimità (Cass. 20392/04; conf. 3346/11, 15008/14, 24239/15) e nello stesso giudicato invocato dalla difesa erariale (CTC, 5 settembre 2011, n. 913); considerato che da tutto ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello e il rigetto nel merito della domanda introduttiva, non essendo necessario, per definire la lite, alcun nuovo esame di fatto; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; che le spese dei tre gradi di merito possono essere compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva; condanna la parte intimata alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2200 per compensi, oltre alla spese prenotate a debito; dichiara interamente compensate le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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