Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17616 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Rando

Francesco in virtù di procura speciale a margine del ricorso ed

elettivamente domiciliato in Roma, v. Giulia di Colloredo, n. 46-48,

presso lo studio dell’Avv. Gabriele De Paola;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce –

sez. dist. di Taranto n. 89 del 2009, depositata il 1 aprile 2009

(notificata il 7 ottobre 2009);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 89 del 2009 (depositata i 1 aprile 2009) la Corte di appello di Lecce – sez. dist. di Taranto, decidendo sull’appello proposto da C.A. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 644/2005 (relativa all’impugnazione di una delibera dell’assemblea del Condominio di (OMISSIS) del 10 novembre 1999 di approvazione dei millesimi di proprietà), riformava detta sentenza e dichiarava a nullità dell’indicata delibera condominiale, condannando l’appellato Condominio al pagamento delle spese del doppio grado.

Avverso la menzionata sentenza di appello (notificata il 7 ottobre 2009) il Condominio di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 2 dicembre 2009 e depositato il 16 dicembre successivo) basato su un unico motivo, riguardo al quale l’intimato C.A. non ha svolto attività difensiva. Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Ritiene il collegio che sussistano, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento al motivo proposto, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’arT. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 1 aprile 2009: cfr. Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010).

Sui piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi de ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte, deve escludersi che il ricorrente si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè, con riferimento all’unico prospettato motivo, implicante la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’adottato ragionamento circa la ritenuta illegittimità della delibera condominiale impugnata, non risulta evidenziata la necessaria sintesi del supposto vizio motivazionale, non potendo ritenersi sufficiente ed idoneo, allo scopo, il richiamo allo svolgimento del motivo di riferimento e l’aver genericamente richiesto di verificare l’adeguatezza del percorso argomentativo della Corte territoriale, sul presupposto della sua erroneità e contraddittorietà in ordine all’illogicità della ricostruzione del fatto, mancando, peraltro, anche la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione a quale si assume che la motivazione fosse insufficiente e contraddittoria.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di questa fase in difetto della costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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