Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17616 del 05/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 05/09/2016), n.17616
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21397/2014 proposto da:
A.G., L.P., quali eredi del sig.
L.L.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 43,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato REMO DOMINICI, giusta
mandato in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 163/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE del 16/12/2013, depositata il 27/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue: Gli eredi di L.L.A. ricorrono per la cassazione della sentenza delle C.t.r. della Toscana che, in riforma della favorevole decisione della C.t.p. di Lucca, ha confermato l’avviso di liquidazione che aveva ritenuto di lusso – e non agevolabile quale prima casa – l’immobile in sito in (OMISSIS) e fatto oggetto di compravendita il 27 settembre 2005. In primo luogo la parte contribuente, denunciando violazione del D.M. 2 agosto 1969, sostiene che non rileverebbe l’utilizzo della specifica terminologia di “villa tipologia monofamiliare” nell’allegato C alla NTA del Regolamento Urbanistico, laddove l’area di riferimento sarebbe stata, a suoi dire, del tutto priva di quei requisiti di “contesto signorile” necessari per attribuire “un alto pregio” all’abitazione sì da poterla classificare come “di lusso”. La censura è manifestamente infondata poichè, in tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 1, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sè, a qualificare l’immobile come “di lusso”. (Sez. 6-5, Ordinanza n. 2755 del 23/02/2012, Rv. 621997). In secondo luogo la parte contribuente, denunciando violazione dell’art. 10 dello statuto del contribuente, erroneamente invoca l’affidamento fatto sulla classificazione catastale (abitazioni in villini, cat. A/7), laddove non rilevano criteri meramente censuari, dovendosi badare alla collocazione urbanistica quale indice di particolare prestigio. Da rigetto del ricorso non derivano conseguenze in punto di spese stante la mancanza di concreta attività difensiva da parte dell’agenzia intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposto per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016