Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17615 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FASA s.r.L (P. I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Pellegatta Vittorio e Loretta Fioretti Carmagnola in virtù di

procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata

presso lo studio della seconda, in Roma, viale Mazzini, n. 13;

– ricorrente principale –

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Stefanini Nicola e Franco Minucci, in virtù di procura speciale a

margine del controricorso (contenente ricorso incidentale) ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via

Monte Zebio, n. 40;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Brescia n.

558 del 2009, depositata il 3 giugno 2009 (notificata il 24 luglio

2009);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Loretta Fioretti Carmagnola per la ricorrente

principale;

sentito il Pubblico Ministero, in persona de Sostituto Procuratore

Generale dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso principale e per la declaratoria di assorbimento del

ricorso incidentale condizionato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 558 del 2009 (depositata il 3 giugno 2009 e notificata il 24 luglio 2009), in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla s.r.l. Fasa avverso la sentenza n. 1955/2005 del Tribunale di Brescia, annullava le delibere assunte dalle assemblee del Condominio di v. (OMISSIS) in data 30 maggio 2000 e 14 giugno 2001 nella parte in cui attribuivano alla stessa Fasa s.r.l. l’onere di pagare il maggior importo di Euro 803,40 a titolo di spese condominiali; rigettava l’appello incidentale proposto dal suddetto Condominio e regolava le spese del grado.

Con ricorso (notificato il 7 novembre 2009 e depositato il 26 novembre successivo) la Fasa s.r.l. ha impugnato per cassazione l’indicata sentenza della Corte di appello di Brescia, formulando due complessi motivi. L’intimato Condominio si è costituito in questa fase con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato riferito ad un unico motivo. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con i primo motivo del ricorso principale, la Fasa s.r.l. ha dedotto, contestualmente, il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avuto riguardo alla mancata ammissione della prova sull’utilizzo dell’area dedotta in causa in via esclusiva da parte di essa ricorrente con impedimento agli altri condomini di farne parimenti uso ed essendosi fondata la sentenza impugnata proprio sul difetto di prova di tale circostanza.

Con il secondo motivo la ricorrente principale ha censurato la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1120 c.c., comma 2, oltre che per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine al profilo della ritenuta insussistenza della violazione della suddetta norma, senza considerare l’attività commerciale esercitata dalla stessa Fasa s.r.l. e l’illegittimità della deliberata innovazione come tale risultante pregiudizievole delle sue facoltà di godimento delle parti comuni e idonea ad alterare la funzione del bene comune.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, il Condominio di via (OMISSIS) ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1131 c.c., indicando a suo corredo il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se la domanda di un condomino diretta a far dichiarare l’intervenuta usucapione, a suo favore, di una servitù di transito e sosta esercitata su un bene comune ai condomini debba essere proposta nei confronti di tutti i partecipanti al condominio”.

Ritiene il collegio che sussistano, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso principale con riferimento ad entrambi i motivi proposti, per manifesta inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 3 giugno 2009: cfr. Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010). Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica dei fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria -ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che la ricorrente principale si sia attenuta alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo implicante la contestuale deduzione della violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. e del vizio di omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dopo lo sviluppo argomentativo della doglianza, la ricorrente ha omesso di enucleare lo specifico quesito da riferire alla violazione di legge prospettata e di evidenziare la necessaria sintesi del ritenuto vizio motivazionale non risultando sufficiente ed idoneo, allo scopo, il richiamo allo svolgimento del motivo di riferimento e l’aver genericamente addotto che la Corte di merito aveva affermato di non aver ritenuto provata la dedotta usucapione pur non ammettendo le istanze istruttorie necessarie allo scopo;

– con riguardo al secondo motivo, anch’esso riferito alla contestuale prospettazione della violazione dell’art. 1120 c.c., comma 2, e ad un supposto vizio motivazionale, oltre a difettare del tutto l’indicazione del quesito di diritto relativo al vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 3, manca, altresì, a seguito dello svolgimento diffuso della doglianza, la chiara enucleazione, in apposito quadro di sintesi conclusiva, del fatto controverso in relazione al quale si è assunto che la motivazione fosse insufficiente così come anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici ed autonomi, per le quali la supposta insufficienza motivazionale dovesse ritenersi inidonea a supportare la decisione.

In definitiva, per gli esposti motivi, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale che – ancorchè corredato di un idoneo quesito – è stato formulato in via condizionata all’ammissibilità del ricorso principale, invece rimasta, nella fattispecie, esclusa.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, nella misura liquidata come in dispositivo, a carico della società ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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