Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17615 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMON

BOCCANEGRA 8, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI FABIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 95/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIULIANI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accogliendo parzialmente con sentenza 30.11.2005, l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Civitavecchia ha ritenuto verosimile, in relazione ad omessa registrazione di ricavi da parte di C.C., esercente commercio al dettaglio di carni, la percentuale di ricarico del 20% da applicare alle merci acquistate nel 1995,in luogo di quella del 31,04% induttivamente determinata dall’Ufficio in base a medie di settore (riferibili, secondo la CTR, ad anni successivi)e ciò in base alla mancata trascrizione sul libro giornale dei dati relativi alla contabilità,alla mancata istituzione del registro dei prodotti di scarto, alla “irregolare” emissione di fatture e al comportamento “ostruzionistico” del contribuente, non essendo peraltro credibile che egli praticasse un prezzo unico per tutti i tipi di carne.

C.C. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di sette motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 112, 324, 342 c.p.c. e art. 2909 c.c., perchè l’Agenzia appellante non avrebbe impugnato una delle statuizione del giudice di primo grado, relativa alla non applicabilità delle percentuali di ricarico determinate dall’Ufficio, per essere le stesse riferibili al 1997,il che avrebbe determinato il giudicato sul punto e quindi la complessiva inammissibilità dell’appello.

Col secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24, 32, 58 e 61; art. 101 c.p.c. e art. 24 Cost., perchè unica fonte di supporto della sentenza impugnata è stato il P.V. prodotto in copia integrale dall’Ufficio soltanto all’udienza di discussione in sede d’appello, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 e del diritto di difesa del contribuente.

Col terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, 55, 56 e art. 24 Cost.,nonchè per violazione del principio del contraddittorio e sostituzione del giudice di 2^ grado all’Ufficio nell’esercizio del potere spettante all’Amministrazione perchè pur essendo stato l’accertamento analitico fondato su prove presuntive, à sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, la CTR avrebbe sostituito l’analiticità dei dati con un accertamento induttivo ex art. 55 citato D.P.R., fondato sulle “gravi violazioni di legge in ordine alla tenuta della contabilità aziendale”,adottando nuovi parametri di valutazione, invece di annullare l’atto impositivo per illegittimità del parametri utilizzati.

Col quarto motivo il ricorrente si duole della violazione, da parte della Commissione Regionale, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, nonchè di vizio di motivazione della sentenza impugnata che ha fondato le presunte gravi irregolarità della contabilità sulla mancata trascrizione di dati sul libro giornale – circostanza non contestata nel P.V.C., in cui si riconosce che il contribuente ha esibito pagine del libro giornale meccanizzato,bollato e vidimato, riportanti le annotazioni per tutto il 1995 – e sulla mancata tenuta del registro degli “scarti”, che riguarda la prevenzione sanitaria e ambientale e non è un registro obbligatorio.

Col quinto motivo si denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla asserita “irregolarità” delle fatture con evasione di IVA per L. 5.781.771=, che, come denunciato nel ricorso introduttivo, avevano erroneamente indicato l’imponibile come relativo ad una “ricevuta fiscale” includendovi cioè anche l’IVA (con dato peraltro chiaramente scomponibile), come rilevabile dal P.V. tardivamente prodotto, e non criticamente valutato dalla CTR. Col sesto motivo il ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè di vizio di motivazione della sentenza impugnata che, senza valutare le critiche di contribuente in ordine alla percentuale di ricarico ottenuta con lo “smontaggio” dei vari pezzi di carne, ha disatteso comunque la percentuale indicata dall’Ufficio e ha adottato una propria discrezionale parametrazione senza che la presunzione di un diverso ricarico risultasse supportato da indizi gravi, precisi e concordanti.

Col settimo motivo si enuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia per esservi contrasto fra dispositivo e motivazione della sentenza impugnata,in quanto nel ricorso introduttivo il contribuente aveva indicato (pgg.

5 e 6) come doppia considerazione dei ricavi (percentuale ricarico + errata compilazione delle fatture) da parte dell’Ufficio proprio l’importo che la CTR ha indicato come differenza di imponibile (L. 34.021.958), per cui non si comprenderebbe se dall’importo totale dei ricavi deve essere detratto l’importo dei prodotti venduti con fattura irregolare,o se l’accertamento dell’Ufficio viene confermato ad eccezione del ricalcolo del 20%.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile,perchè privo della necessaria autosufficienza. Si afferma infatti che l’atto di appello dell’ufficio non avrebbe investito una delle ragioni della decisione – e precisamente quella relativa alla inattendibilità della percentuale di ricarico – ma non si riporta il contesto dell’atto da cui è stata estrapolata la frase relativa a tale percentuale, per cui non è valutabile la portata – se limitata od omnicomprensiva – della censura formulata dall’Agenzia appellante.

E’ infondato anche il secondo motivo, perchè la produzione integrale del processo verbale ha soltanto integrato l’attività istruttoria della Commissione, senza incidere sul diritto di difesa, posto che il P.V.C., era già stato allegato in stralcio agli atti processuali e il contribuente ne era a conoscenza, avendolo a suo tempo sottoscritto.

Sono invece fondati, sotto il profili di cui appresso, il terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, che denunciano la sostituzione, da parte del giudice di secondo grado, della percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio con una diversa percentuale, discrezionalmente calcolata.

Premesso che il giudice tributario, una volta investito ella conoscenza di un atto impositivo impugnato, diviene giudice del rapporto, nel caso in esame i verbalizzanti hanno applicato il ricarico sulla sommatoria delle fatture (contestata, fra l’altro col quinto e il settimo motivo) presupponendo – ipotesi disattesa dai giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio – una percentuale di ricarico indimostrata e inesistente. I giudici d’appello, sostituendosi all’Ufficio,hanno ritenuto plausibile l’applicazione di un diverso parametro di ricalcolo, ma hanno motivato la loro convinzione non in base ad elementi, quale quelli indicati dall’Ufficio – quali le asserite analogie del ricarico in aziende similari, ovvero gli studi di settore, costituenti presunzioni indiziarie di un maggior reddito – ma richiamando irregolarità del libro giornale non meglio precisate – e che il contribuente nega, riportando stralci del P.V., che riconosce la regolarità del libro giornale informatizzato per tutto il 1995 – nonchè la mancata tenuta del registro scarti di lavorazione, non obbligatorio à fini del controllo della contabilità aziendale (P.V.C. pg. 4 citato nel ricorso a pg. 15). Mancano quindi, nella motivazione fornita dalla Commissione Regionale,le presunzioni “gravi” atte a supportare il “risultato” delle stesse, e cioè l’apodittica percentuale del 20%,che resta priva del necessario “fatto noto” sul quale costruire il fatto ignoto, cioè la conclusione del processo argomentativi indiziario. E’ dunque necessaria una diversa giustificazione di tale ricarico,perchè lo stesso possa ritenersi attendibile e convincente,da affidarsi – previa cassazione per quanto di ragione della sentenza impugnata – ai giudice di rinvio che dovrà anche valutare le doglianze di cui al quinto e al settimo motivo di ricorso, anch’essi parzialmente da accogliere sotto il profilo del difetto di motivazione. La CTR non ha infatti accertato, limitandosi a riportare la cifra indicata dall’Ufficio, se nelle fatture considerate emesse in evasione di IVA pari a L. 5.781.771= l’imponibile fosse quello depurato dall’IVA ovvero quello rilevato dall’Ufficio (per errore di compilazione delle fatture da parte del contribuente, errore che non può tuttavia incidere sull’entità della posta fiscale) e non ha chiarito in qual modo sia pervenuta d indicare la differenza di imponibile in Euro 34.021.958= (indicata in motivazione ma non riportata in dispositivo), determinando poi complessivamente (nel dispositivo) una percentuale di ricarico del 20%, da cui dovrebbero essere detratti (secondo la motivazione) i prodotti venduti con fattura non regolare.

Rigettati quindi i primi due motivi di ricorso e accolti tutti gli altri nei sensi di cui in motivazione,e cassata in relazione ad essi la sentenza impugnata gli atti vanno rimessi per un diverso e più confacente apprezzamento ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie gli altri nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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