Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17615 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10263-2018 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato CARLO RIENZI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA” E RICERCA (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in RONL1, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1196/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, ha accolto la domanda del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica, il quale si doleva della condanna alla corresponsione dell’indennità risarcitoria della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, in favore di Patrizia Lucente, docente supplente con contratti annuali rinnovati dal 2006 al 2011, ed in seguito stabilizzata;

la Corte territoriale ha, accertato che l’appellata non era stata impiegata per un periodo superiore a trentasei mesi su organico di diritto e, dunque, non ha ravvisato l’abuso della reiterazione dei contratti a termine ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE;

ha accertato non allegato nè provato un pregiudizio ulteriore rispetto a quello risarcito con la stabilizzazione, a cui, peraltro, la Lucente aveva rinunciato essendo stata immessa in ruolo a far data dal 2 settembre 2013;

quanto al diritto alla progressione stipendiale per l’anzianità di servizio maturata ai sensi della clausola 4 del richiamato accordo quadro, la Corte d’appello ne ha riconosciuto il diritto nei limiti della prescrizione quinquennale, facendo decorrere il dies a quo del diritto dalla data di scadenza del primo biennio di anzianità;

la cassazione della sentenza è domandata da L.P. sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica resiste con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo parte ricorrente deduce “In via preliminare: ammissibilità del ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., per non ricorrenza nel caso di specie dei presupposti ivi previsti ai fini della declaratoria di inammissibilità”; attraverso il richiamo a una serie di pronunce di merito, il motivo evidenzia come sulla controversa vicenda non si sia formato allo stato un orientamento costante e condiviso;

il secondo motivo, formulato a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Nel merito: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; del preambolo della stessa – commi 2, 3, 4 – e dei punti 6, 7 e 10 delle considerazioni generali dell’accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE. Violazione e falsa applicazione della clausola 1 lettera B, della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1 dell’accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4,5 (comma 4 e 4 bis), 10,11, anche in combinato disposto con la L. n. 124 del 1999, art. 4, Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36,comma 1 e 2”; il motivo sviluppa considerazioni sulla inidoneità della stabilizzazione quale misura riparatoria rispetto ai danni procurati dall’abuso nella reiterazione dei contratti a termine del personale supplente della scuola;

col terzo motivo, formulato a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 – Violazione e falsa applicazione della clausola 1, della clausola 2 punto 1, della clausola 4 e della clausola 5 lettera B, della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1 dell’accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/C – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4 e 5, Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5”; sostiene che la stabilizzazione dei docenti precari di cui alla L. n. 107 del 2015, non avrebbe fatto venir meno la possibilità per questi ultimi di chiedere il risarcimento del danno, atteso che la misura introdotta successivamente non sana l’illiceità pregressa;

la fattispecie in esame solleva la questione relativa alla permanenza del diritto al risarcimento del danno anche in ipotesi di intervenuta stabilizzazione e considerando che la questione è stata rimessa alla Corte Europea di Giustizia dalla Corte d’Appello di Trento con decisione del 13-17 luglio 2017, ritiene che non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio;

di conseguenza, ravvisa la necessità della trattazione della causa in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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