Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17614 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 29/08/2011), n.17614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

J.R., J.G., J.S., rappresentati e

difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato

GALLONE Giorgio, presso lo studio del quale in Roma, Viale di Villa

Pamphili n. 61, sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

e

G.S., P.E., rappresentati e difesi, per

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato RUFINI

Angelo, presso lo studio del quale in Roma, via dei Gracchi n. 84,

sono elettivamente domiciliati;

– controricorrenti –

M.G., G.V. IN M.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 158 del

2009, depositata in data 14 gennaio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per la dichiarazione di

estinzione del processo per rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 13 settembre 1992, ha accolto la domanda di G.S. e di P.E. volta ad ottenere nei confronti di M.G. e G. V., nonchè nei confronti di J.R., G. e S., l’abbattimento di un fabbricato dai medesimi realizzato in violazione delle distanze legali;

che, con la medesima sentenza, il Tribunale ha ordinato agli attori, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti J., l’abbattimento di un pollaio edificato anch’esso in violazione delle distanze;

che il Tribunale ha infine condannato i convenuti alla refusione delle spese di lite;

che avverso questa sentenza hanno proposto distinti atti di appello, poi riuniti, J.R., G. e S., e M.G. e G.V., cui hanno resistito gli appellati G. e P.;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 14 gennaio 2009, ha rigettato gli appelli e ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese del grado;

che la Corte d’appello ha ritenuto non dubitabile, confrontati i rispettivi abusi, la prevalente soccombenza degli autori dei corpi di fabbrica, giustamente sanzionata con la sentenza di primo grado con la condanna alle spese; ha poi ritenuto le censure proposte dagli appellanti del tutto destituite di fondamento ed espressione di intento emulatorio ed ha conseguentemente condannato gli appellanti alle spese del grado;

che per la cassazione di questa sentenza J.R., G. e S. hanno proposto ricorso sulla base di un motivo, cui hanno resistito, con controricorso, G.S. e di P.E., mentre non hanno svolto attività difensiva gli intimati M. G. e G.V.;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato una proposta di decisione nel senso dell’accoglimento del ricorso;

che con atto depositato il 13 maggio 2011, i ricorrenti J. G. e J.S., in proprio e quali eredi di J.R., hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

che l’atto di rinuncia risulta sottoscritto per accettazione dall’Avvocato dei controricorrenti;

che, per effetto della rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l’estinzione del processo;

che, stante l’accettazione della rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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